E’ valida la notifica della cartella esattoriale presso la sede della società a chiunque venga consegnata.
Deve considerarsi valida la notifica a persona giuridica eseguita a mani di una impiegata della società e quindi addetta alla sede. L'amministrazione non è tenuta, in sede di consegna del plico, a cercare nella sede il legale rappresentante o a verificare che il consegnatario fosse un dipendente. Infatti, l’articolo 145 c.p.c. non richiede la previa ricerca, presso la sede della società, del suo legale rappresentante ai fini della regolarità della notificazione basta che il consegnatario sia legato alla persona giuridica da un particolare rapporto che può risultare anche dall’incarico – eventualmente provvisorio o precario – di ricevere la corrispondenza. Tale interessante principio è stato precisato dalla Cassazione, con l’ ordinanza numero 14865 del 5 settembre 2012, respingendo il ricorso di una S.r.l Il caso. Il giudice di gravame ha ritenuto che la notifica doveva ritenersi validamente eseguita a mani di una impiegata della società e quindi addetta alla sede, come risultava dalla relazione di notificazione. Secondo il giudice di legittimità, qualora dalla relazione dell’ufficiale giudiziario risulti la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente. Dipendente addetto alla sede? Per vincere tale presunzione, la società ha l’onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere una sua dipendente, non era neppure addetta alla sede per non aver mai ricevuto alcun incarico. Non è sufficiente, quindi, la sola dimostrazione della inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la persona in questione e il destinatario della notifica, essendo configurabili altri rapporti idonei a conferire la qualità richiesta. Il notificatore non deve accertarsi dell’effettiva condizione del consegnatario. In sintesi, in caso di notifica a persone giuridiche, con consegna ad una delle persone indicate nell’articolo 145, comma 1, c.p.c., la legittimazione alla ricezione «si presume per il solo fatto della presenza del soggetto presso la sede sociale, mentre incombe sul destinatario l’onere della prova contraria». Ai fini della regolarità della notificazione di atti a persona giuridica presso la sede legale o quella effettiva, è sufficiente che il consegnatario «sia legato alla persona giuridica stessa da un particolare rapporto che, non dovendo necessariamente essere di prestazione lavorativa, può risultare anche dall’incarico, pure provvisorio o precario, di ricevere la corrispondenza».
Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza 14 giugno - 5 settembre 2012, numero 14865 Presidente Merone – Relatore Virgilio Fatto e diritto Ritenuto che, ai sensi dell'articolo 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione “1. La Commerciale Automobili s.r.l., propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo numero 40/02/06, depositata il 5 luglio 2006, con la quale, rigettando l'appello della contribuente, è stata confermata l'inammissibilità del ricorso da questa proposto avverso cartella esattoriale relativa ad IVA, 1RPEG ed IRAP del 1998 contestando la fondatezza della pretesa tributaria sul presupposto della omessa notificazione del prodromico avviso di accertamento. Il giudice a quo ha ritenuto che la notifica doveva ritenersi validamente eseguita a mani di una impiegata della società e quindi addetta alla sede, come risultava dalla relazione di notificazione peraltro - ha precisato - la stessa ricorrente definisce la consegnataria una dipendente . L'Agenzia delle entrate non si è costituita. 2. L'unico motivo di ricorso, con il quale si chiede se in ipotesi di notifica a persona giuridica, ai sensi dell'articolo 145 c.p.c., la consegna dell'atto ad un qualunque di lei dipendente, senza che consti la previa infruttuosa ricerca del legale rappresentante e, successivamente, della persona incaricata di ricevere le notificazioni, renda la notificazione nulla , è manifestamente infondato premesso, infatti, che la norma indicata non richiede affatto la previa ricerca, presso la sede della persona giuridica, del suo legale rappresentante, ai fini della regolarità della notificazione è sufficiente che il consegnatario sia legato alla persona giuridica da un particolare rapporto che, non dovendo necessariamente essere di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico, eventualmente provvisorio o precario, di ricevere la corrispondenza sicchè, qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario risulti la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l'onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere una sua dipendente, non era neppure addetta alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno, nel senso che la prova dell'insussistenza di un rapporto siffatto non è adempiuto con la sola dimostrazione dell'inesistenza d'un rapporto di lavoro subordinato tra la persona in questione ed il destinatario della notifica, attesa la configurabilità di altri rapporti idonei a conferire la richiesta qualità Cass. nnumero 13935 del 1999, 904 e 7113 del 2001, 19201 del 2003, 12754 del 2005, 16102 del 2007 . 3. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti l'Avvocatura Generale dello Stato ha depositato atto di costituzione che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie. Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso deve essere rigettato che non v'è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimata. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.