In base al disposto dell’articolo 88 d.p.r. numero 602/1973, sostituito del d.lgs. numero 546/1992, se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è ammesso al passivo con riserva, anche laddove la domanda di ammissione sia stata presentata in via tardiva. Il Tribunale non può perciò negare l’ammissione solo in ragione di un decisum della Commissione Tributaria che abbia riconosciuto inesistente la notifica dell’accertamento.
Il principio è argomentabile dalla sentenza numero 14617/12 depositata il 23 agosto della Prima sezione Civile. Notifica schierata fuori ruolo. Il tribunale di Monza respingeva l’opposizione allo stato passivo presentata da Equitalia nel fallimento di una s.r.l., per assenza di regolare titolo esecutivo il ruolo a base dell’istanza. Il giudice rilevava che la commissione tributaria di primo grado aveva riconosciuto inesistente la notifica dell’avviso di accertamento, poiché effettuata in luogo totalmente estraneo alla società. L’irregolarità del ruolo, in buona sostanza, viziava la possibilità di ammissione al passivo del credito e rendeva carente il titolo esecutivo. L’Agenzia delle Entrate, la quale già aveva aderito a quanto sostenuto da Equitalia, ricorreva allora per Cassazione. Palese errore di diritto. Il Tribunale – osservano gli Ermellini – avrebbe dovuto applicare nel caso il disposto di cui all’articolo 88 d.p.r. 602/1973 , il quale dispone che «se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è ammesso al passivo con riserva», anche laddove la domanda di ammissione sia stata presentata in via tardiva. Chi scioglie la riserva? Nel fallimento, il nodo è districato dal giudice delegato con decreto, su istanza del curatore o del concessionario, quando è inutilmente decorso il termine prescritto con la proposizione della controversia davanti al giudice competente, ovvero quando il giudizio è stato definito con decisione irrevocabile o risulta altrimenti estinto. La sentenza viene pertanto cassata con rinvio.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 11 luglio – 23 agosto 2012, numero 14617 Presidente Fioretti – Relatore Di Virgilio Svolgimento del processo Con sentenza 20/11-10/12/2009, il Tribunale di Monza respingeva l'opposizione allo stato passivo presentata da Equitalia Esatri nel Fallimento Programmi Immobiliari s.r.l., per assenza di regolare titolo esecutivo ruolo a base della stessa. Il credito era stato escluso dal G.D., in quanto l'importo insinuato faceva riferimento al periodo d'imposta del 2003, il cui accertamento era stato oggetto di impugnazione non ancora definita. Nel giudizio, si costituiva anche l'Agenzia delle Entrate, aderendo a quanto sostenuto da Equitalia il Fallimento eccepiva la carenza di legittimazione di Equitalia, l'erroneità della iscrizione a ruolo del quantum, l'impossibilità di procedere all'ammissione con riserva ex articolo 88 d.p.r. 602/73, stante la nullità dei titoli giustificativi. Il Tribunale ha rilevato che la Commissione Tributaria di primo grado, con la pronuncia numero 90/03/09, aveva riconosciuto inesistente la notifica dell'avviso di accertamento, effettuata il 15/12/2005 in omissis , quale luogo assolutamente estraneo alla società, circostanza confermata anche nel giudizio dalle dichiarazioni dell’Inps da ciò, la nullità della iscrizione a ruolo eseguita il 24/2/06 e degli atti successivi, e quindi la non utilizzabilità del ruolo per l'insinuazione al passivo. Il Tribunale a riguardo rileva che l’accertamento della esistenza e della liquidità del credito tributario è infatti sottratto alla cognizione del giudice fallimentare che il titolo esecutivo per l'ammissione al passivo con riserva o senza è solo il ruolo che l'irregolarità del ruolo, emesso in violazione dell'articolo 15 del d.p.r. sulla riscossione, sulla base di un avviso di accertamento da ritenere non notificato, vizia la possibilità di ammissione al passivo del credito. Di tanto si doveva essere accorto l'esattore, provvedendo alla successiva notifica, peraltro omettendo la notifica al contraddittore necessario, ma lo stesso avrebbe dovuto invece provvedere alla nuova iscrizione a ruolo ed a proporre l'insinuazione sulla base degli atti rinnovati. V’è carenza di titolo esecutivo e la rinnovazione della notifica in mancanza della nuova emissione del ruolo non ha prodotto alcun effetto sanante. Ricorre l'Agenzia delle Entrate sulla base di nove motivi. Equitalia ha proposto ricorso incidentale, affidato a tre motivi. Il Fallimento non ha svolto difese. L'Agenzia delle Entrate ha depositato la memoria ex articolo 378 c.p.c Si da atto che il Collegio ha disposto la motivazione in forma semplificata. Motivi della decisione Il secondo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale vanno accolti, con il conseguente assorbimento degli ulteriori motivi dei due ricorsi. Il Tribunale ha ritenuto che non era possibile l'ammissione al passivo per il credito erariale, attesa la pronuncia di primo grado della Commissione tributaria provinciale, di accertamento della inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento alla società. È palese l'errore di diritto del Tribunale, che ha ritenuto definitivamente accertata l'inesistenza della notifica in forza della pronuncia di primo grado della Commissione tributaria, soggetta ad impugnazione nel termine lungo pronuncia successivamente impugnata avanti alla Commissione tributaria regionale, che ha deciso per l'inammissibilità del ricorso, come risulta dalla produzione effettuata ex articolo 372 c.p.c. dall'Agenzia delle Entrate . Il Tribunale avrebbe dovuto applicare nel caso il disposto di cui all'articolo 88 d.p.r. 602/1973,come sostituito dal d.lgs.546/1992, che dispone 1. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è ammesso al passivo con riserva, anche nel caso in cui la domanda di ammissione sia presentata in via tardiva a norma dell'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, numero 267. 2. Nel fallimento, la riserva è sciolta dal giudice delegato con decreto, su istanza del curatore o del concessionario, quando è inutilmente decorso il termine prescritto per la proposizione della controversia davanti al giudice competente, ovvero quando il giudizio è stato definito con decisione irrevocabile o risulta altrimenti estinto”. La sentenza va pertanto cassata ed il giudizio va rinviato al Tribunale di Monza in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il 2^ motivo dei ricorso principale ed il 1^ del ricorso incidentale, assorbiti gli altri cassa la sentenza impagliata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Monza in diversa composizione.