Con la Newsletter n. 373 del 24 maggio 2013, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha reso noti alcuni suoi provvedimenti in materia di telemarketing, apparecchi di videosorveglianza e contrassegni nominali per accesso a ZTL.
Il Grande Fratello videosorveglianza al lavoro. Un impianto di videosorveglianza a dir poco esagerato quello della società editrice di un quotidiano meridionale quindici delle diciannove telecamere sono nascoste in rilevatori di fumo o in lampade di allarme, all'insaputa dei lavoratori, ai quali non è stata fornita alcuna informativa sulla presenza dell'impianto. Le uniche informazioni, peraltro insufficienti, sono scritte su un cartello di piccole dimensioni affisso a tre metri di altezza nell'ingresso del luogo di lavoro. Violata la riservatezza e la dignità dei lavoratori. I dati raccolti non potranno più essere in alcun modo utilizzati. Accesso consentito, ma a quale prezzo? Il contrassegno ZTL non deve violare la privacy. Contrassegni per ingressi e sosta in zone a traffico limitato, con, oltre alla targa del veicolo, anche nome e cognome dell’interessato. L'Autorità Garante ha prescritto ad un Comune di non apporre in futuro sulla parte dei contrassegni che devono essere esposti sui veicoli, il nome e cognome dell'interessato eventualmente contenuti nella ragione sociale dell'azienda esercitata in forma di impresa individuale, ma di indicare solo i dati riguardanti l'autorizzazione . Il Comune ha sei mesi di tempo per adeguarsi. TeleMarketing selvaggio. Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato con 800mila euro due importanti società di servizi informatici, specializzate nel settore delle banche dati, e un operatore di telecomunicazioni, per aver violato provvedimenti già emanati dall’Autorità nel 2008. Le prime due hanno infatti realizzato e venduto archivi elettronici con i dati numeri telefonici, e-mail, indirizzi di decine di milioni di persone, sfruttando in particolare le informazioni contenute, ad esempio, negli elenchi telefonici distribuiti prima del 2005 e nelle liste elettorali. Tali dati erano stati raccolti e utilizzati illecitamente, senza aver informato gli interessati e senza che questi avessero fornito uno specifico consenso ad attività di marketing o alla cessione delle loro informazioni personali ad altre società . L’operatore telefonico, invece, nonostante la consapevolezza dell’irregolarità dei dati, li ha comunque acquistati e utilizzati per contattare gli utenti e promuovere i propri prodotti e servizi tramite call center . Il Garante rende noto che presto anche altri operatori verranno raggiunti da ulteriori provvedimenti, per non aver rispettato le sue indicazioni su telemarketing ed utilizzo delle banche dati.
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