La mediazione obbligatoria non è un processo!

Ammissibili le domande nuove proposte in giudizio, purchè non siano mutati l’oggetto e le ragioni della stessa.

La mediazione non necessita di assistenza legale, poiché non è un processo, ma una procedura volta a pacificare le parti e deflazionare la giustizia, perciò non è necessario che le domande siano formulate esattamente, purchè vi sia coincidenza tra petitum e causa petendi tra le richieste avanzate in questa procedura e quelle proposte in giudizio. L’ordinanza emessa dal Tribunale di Mantova, sez. promiscua civile, lo scorso 25 giugno 2012, nel decidere una questione sulle servitù, ha ritenuto procedibile una lite anche se il thema decidendum era più ampio rispetto a quello formulato nel tentativo di mediazione obbligatoria. La vicenda affrontata. I proprietari di un fondo chiedevano l’accertamento ed il riconoscimento della servitù di passaggio su quello limitrofo, come previsto da un atto notarile o, in subordine, per avvenuta usucapione o per «destinazione del padre di famiglia» e, quindi, il riconoscimento dei loro diritti sullo stesso ed il relativo risarcimento dei danni per il loro mancato esercizio. I convenuti eccepivano l’improcedibilità dell’azione, perché il menzionato fallito tentativo era fondato esclusivamente sul riconoscimento della servitù di passaggio e sulla refusione dei danni. Il G.I., ribadendo che la mediazione non è un processo, ma un tentativo di responsabilizzare la parti, favorirne l’accordo anche al fine di deflazionare il carico della giustizia, ha respinto l’eccezione e ha dichiarato procedibile il giudizio instaurato. La formulazione delle domande di mediazione. La conciliazione obbligatoria, come ricordato, è un procedimento informale, in nessun modo assimilabile ad un processo, tanto più che non è dovuta l’assistenza legale è, semmai, una facoltà dei partecipanti presentarsi con un difensore . A conferma di ciò le parti possono proporre l’istanza di mediazione anche in una sede diversa da quella in cui è instaurata la lite cfr. Impagnatello, La domanda di mediazione forma, contenuto, effetti , anche sul fatto che ciò possa favorire il fenomeno del forum shopping . L’articolo 4, d.lgs. numero 28/10 impone soltanto che esse chiariscano l’oggetto e le motivazioni dell’attivazione della procedura. Infatti, nel silenzio della legge, si è ritenuto corretto, anche per agevolare il lavoro delle segreteria degli organismi, che i facsimili delle domande contenessero, perciò, il nome e l’eventuale ragione fiscale delle parti, il codice fiscale o la partita iva, il loro indirizzo, la data, il luogo e la sottoscrizione della domanda. Essa ha, come la citazione, mera funzione di vocativo in ius e/o di editio actionis , dato che, per i motivi sinora esplicati e per l’imparzialità del mediatore, non è previsto alcun contraddittorio tra gli aderenti. La decisione del giudice . Ergo « non è necessario che le domande proposte in sede di mediazione siano compiutamente ed esattamente formulate sotto il profilo giuridico, essendo sufficiente, come espressamente previsto dall'articolo 4, d.lgs. numero 28/2010, che l'istanza contenga l'indicazione dell'oggetto e delle ragioni della pretesa, al fine di consentire alle parti di raggiungere un accordo conciliativo in merito ad essa». A conferma di ciò il G.I. rileva come il diritto reale di servitù rientri tra quelli c.d. autodeterminati che «si identificano in base all’indicazione del loro contenuto» e non col titolo su cui si fondano, perciò ogni sua modificazione, anche in corso di lite, non costituisce un «domanda nuova». Per tutti questi motivi ha decretato il proseguimento del giudizio e ha respinto l’eccezione di improcedibilità elevata dai convenuti.

Tribunale di Mantova, sez. I Promiscua Civile, ordinanza 25 giugno 2012 Giudice Alessandra Venturini Fatto e diritto Premesso che parte convenuta ha eccepito in via pregiudiziale l’improcedibilità dell’azione proposta dagli attori ex articolo 5 D.Lgs. numero 28/10, per non esservi corrispondenza ed identità fra le domande contenute nell’istanza di mediazione prodromica ed obbligatoria e le domande proposte nel presente giudizio rilevato che la procedura di mediazione obbligatoria è stata promossa dagli attori v. docomma 6 parte convenuta con istanza in cui sono stati illustrati i fatti relativi alla controversia fra le parti e in cui è stato indicato, come oggetto della domanda l’“accertamento della sussistenza del diritto di servitù gravante sul fondo servente di proprietà dei signori . a favore del fondo di proprietà degli istanti e fissazione delle modalità di esercizio della servitù secondo i seguenti criteri omissis . Gli odierni istanti inoltre chiedono a ristoro dei disagi patiti il riconoscimento di una somma da determinarsi in via equitativa” che nell’atto di citazione con cui è stata promossa la presente controversia gli attori hanno richiesto l’accertamento della regolare costituzione del diritto di servitù di passaggio a favore del fondo di loro proprietà come previsto in atto notarile o, in subordine, a seguito del decorso del ventennio necessario per usucapire detto diritto reale, ovvero per destinazione del padre di famiglia e avanzato, in via principale e subordinata, domande di determinazione, con diversa modalità, dell’esercizio di detto diritto, oltre al risarcimento del danno che nell’ambito della procedura di mediazione non è obbligatoria l’assistenza tecnica di un difensore, per cui non può ritenersi che le domande proposte in sede di mediazione debbano essere compiutamente ed esattamente formulate sotto il profilo giuridico, essendo sufficiente, come espressamente previsto dall’articolo 4 D.Lgs. numero 28/10 che l’istanza contenga l’indicazione dell’oggetto e delle ragioni della pretesa, al fine di consentire alle parti di raggiungere un accordo conciliativo in merito che nel caso l’oggetto della pretesa è costituito dall’accertamento del diritto di servitù di passaggio vantato dagli attori sul fondo dei convenuti e dalla determinazione delle modalità di esercizio del suddetto diritto che il diritto reale di servitù appartiene alla categoria dei diritti c.d. autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte, per cui, com’è noto, la modificazione del titolo, anche in corso di causa, non costituisce “domanda nuova” che sulla base di tale principio non costituiscono quindi domande nuove i diversi titoli allegati in atto di citazione a fondamento della domanda di accertamento proposto rilevato pertanto che, avendo la presente causa il medesimo “oggetto” della procedura, fallita, di mediazione, l’azione proposta dagli attori deve ritenersi procedibile, a nulla rilevando altresì che sia stata richiesta la determinazione di modalità di esercizio del diritto di passaggio ulteriori rispetto a quelle indicate in sede di mediazione, essendo detto esercizio regolato dal titolo o, in mancanza, dagli artt 1065 e ss. c.comma ritenuto per quanto esposto che l’eccezione sollevata dai convenuti è infondata e deve essere rigettata rilevato che deve disporsi per la prosecuzione del giudizio così come indicato in dispositivo, in conformità alle richieste delle parti P.Q.M. Visto l’articolo 5 D.Lgs. numero 28/2010 Rigetta l’eccezione di improcedibilità dell’azione sollevata dai convenuti assegna alle parti i termini di cui all’articolo 183, VI° comma c.p.comma per deposito di memorie, con decorrenza dei termini dal 27.06.2012 fissa per la decisione in ordine alle istanze istruttorie che verranno formulate l’udienza dell’11.12.2012 ad ore 9.30, alla quale rinvia.