L’avvocato soggetto a sospensione dall’esercizio della professione non può muovere un dito

Il difensore sospeso dall’esercizio dell’attività professionale a tempo indeterminato non può delegare un collega a partecipare ad un’udienza - essendo questo un atto tipico dell’esercizio dell’attività forense - dato che il sostituto svolgerebbe l’attività quale longa manus del collega sospeso.

Il caso. Un avvocato, oggetto di un provvedimento dell’Ordine di appartenenza di sospensione cautelare a tempo indeterminato dall’esercizio della professione, riceve dalla cancelleria della Corte di Cassazione avviso di fissazione di adunanza camerale. Viene, perciò, in rilievo se il difensore avrebbe potuto partecipare all’udienza ovvero gli fosse consentito delegare un collega per la medesima attività, stante la sospensione dall’esercizio della professione. I giudici della Suprema Corte risolvono, con l’ordinanza in commento, la questione escludendo ogni possibilità di partecipazione. Divieto di delega. Se è pacifico che il difensore colpito dalla sospensione non possa esercitare alcuna attività professionale direttamente, è altresì da escludere che possa farsi sostituire da un collega. Infatti, come hanno stabilito le SS.UU. della Cassazione Civile, la delega conferita da un difensore ad un collega per la partecipazione ad un’udienza rappresenta un atto tipico di esercizio dell’attività personale, indirizzato all’espletamento dell’incarico ricevuto dal cliente. In tali casi, il sostituto – che non ha ricevuto alcun mandato dal cliente del delegante - agisce quale longa manus del sostituito e l’attività professionale esercitata è così riconducibile soltanto all’attività professionale del sostituito, come se fosse svolta dallo stesso. Ne consegue che se a quest’ultimo è precluso l’esercizio dell’attività professionale, gli è necessariamente preclusa la possibilità di delegarne l’esercizio.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile-3, ordinanza interlocutoria 5 luglio – 9 luglio 2012, numero 11501 Presidente Finocchiaro – Relatore Segreto Fatto e diritto Il Collegio, preso atto che in data 3.5.2012 è pervenuta la comunicazione del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bari della sospensione cautelare a tempo indeterminato dall'esercizio della professione forense dell'avv. L. O., difensore di parte ricorrente che tale comunicazione è anteriore all'avviso da parte della cancelleria al detto difensore della fissazione dell'adunanza camerale e che conseguentemente, in analogia con quanto disposto nell'ipotesi di decesso dell'unico difensore, va notificato l'avviso della nuova udienza alla parte personalmente arg. da Cass. numero 24681 del 24/11/2009 che in questa situazione, infatti, non solo il difensore L. sospeso non poteva esercitare l'attività professionale direttamente, ma neppure poteva farsi sostituire da un collega, avendo le S.U. di questa Corte statuito che la delega conferita dal difensore ad un collega, perché lo sostituisca in udienza, rappresenta un atto tipico di esercizio dell'attività professionale, indirizzato all'espletamento dell'incarico ricevuto dal cliente, poiché il sostituto, nell'eseguire la delega intervenendo nel processo in forza di essa e senza avere ricevuto direttamente alcun mandato dal cliente del sostituito, opera solo quale ‘longa manus’ di quest'ultimo e l'attività processuale da lui svolta è pertanto riconducibile soltanto all'esercizio professionale del sostituito ed è come se fosse svolta dallo stesso. Ne consegue che deve essere considerato indebito esercizio dell'attività professionale il comportamento di un professionista legale che, trovandosi in situazione di sospensione disciplinare da detta attività, abbia conferito delega ad un collega e si sia fatto sostituire in una causa. S.U. 289 del 25/05/1999 . P.Q.M. Rinvia la causa all'adunanza camerale del 6 dicembre 2012, disponendo che l'avviso dell'adunanza sia dato alla parte ricorrente personalmente.