L’azienda concorda in sede sindacale i criteri e le graduatorie dei lavoratori: no a trasferimenti ad personam

In materia di trasferimento collettivo di lavoratori, operato sulla base di procedure concordate in sede sindacale, con formazione di graduatorie predisposte secondo criteri predeterminati, devono ritenersi illegittimi provvedimenti di trasferimento “ad personam”, adottati in contrasto con la suddetta procedura concordata. Questa è vincolante per il datore di lavoro, indipendentemente dalle sussistenza di ragioni produttive, e fa sorgere il diritto soggettivo del lavoratore al rispetto della graduatoria.

Così ha statuito la Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza numero 10339, pubblicata il 3 maggio 2013. Il caso trasferimento di personale senza l’osservanza delle graduatorie di lavoratori predisposte in sede sindacale . Il Tribunale del lavoro aveva accolto la domanda di una dipendente di Poste Italiane, con cui veniva chiesta la dichiarazione di illegittimità del trasferimento adottato nei suoi confronti, con violazione dell’ordine stabilito nell’ambito di graduatoria predisposta secondo criteri predeterminati, sulla base di procedure concordate in sede sindacale. Il Tribunale aveva accolto la domanda, dichiarando illegittimo il trasferimento. Proponeva appello Poste Italiane, ma la Corte d’Appello rigettava il gravame. Ricorreva in Cassazione Poste Italiane, per la cassazione della sentenza d’appello, proponendo alcuni motivi di censura. I criteri per disporre i trasferimenti concordati in sede sindacale sono vincolanti Il motivo proposto deduce la violazione falsa applicazione da parte della Corte di merito degli articolo 1175, 1375 e 2103 c.c., in quanto non si sarebbe tenuto in debito conto che il trasferimento della lavoratrice preferita a quella occupante la posizione più favorevole in graduatoria, che ebbe in seguito a proporre azione giudiziaria, era stato disposto per comprovate ragioni tecnico-organizzative, risultate provate in corso di giudizio di merito. E non potevano ritenersi violati i principi di correttezza e buona fede, per avere l’azienda adottato il provvedimento contestato in disapplicazione della graduatoria predisposta in base agli accordi sindacali. La Corte di Cassazione censura tale interpretazione, non ritenendola fondata. Essa si pone in contrasto con il principio costante della Corte secondo il quale in materia di trasferimenti collettivi di personale, operati sulla base di una procedura concordata in sede sindacale, con predisposizione di graduatorie formate in forza di criteri predeterminati, è onere del datore di lavoro rispettare tale procedura. Questa è infatti vincolante per l’azienda, poiché fa sorgere nel lavoratore candidato al diverso collocamento il diritto soggettivo al rispetto della posizione acquisita in graduatoria. e dunque non possono essere disattesi. Le conseguenze derivanti dall’enunciato principio fanno sì che il datore di lavoro deve fornire in giudizio la prova del rispetto delle regole stabilite per la formazione delle graduatorie di lavoratori. Non potendo disporre diversamente i trasferimenti da adottare, nemmeno in applicazione del principio generale di cui all’articolo 2103 del codice civile. A nulla rilevando che il datore di lavoro abbia dato prova in giudizio della eventuale sussistenza di ragioni organizzative atte a giustificare il provvedimento di trasferimento adottato. La valutazione delle prove è giudizio di merito. Altro motivo di censura riguarda la errata valutazione del materiale probatorio acquisito nel giudizio da parte dei giudici d’appello. Ma, la deduzione in cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale, bensì la sola facoltà di controllo della correttezza giuridica e logica delle motivazioni rese dal giudice di merito. Le censure mosse dalla ricorrente, affermano i giudici di legittimità, si risolvono sostanzialmente non nella proposizione di questioni di diritto, ma in prospettazioni di un diverso apprezzamento delle prove e dei fatti già valutate dal Giudice di merito, in senso contrario alle aspettative della parte ricorrente. E quindi si traducono in richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, inammissibile in sede di legittimità. Nel caso specifico la sentenza impugnata appare correttamente e logicamente motivata, l’iter logico è chiaramente individuabile, privo di contraddizioni o illogicità. Il ricorso proposto è stato dunque rigettato dalla Suprema Corte.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 21 febbraio - 3 maggio 2013, numero 10339 Presidente Miani Canevari – Relatore Tria Svolgimento del processo 1.- La sentenza attualmente impugnata depositata il 4 marzo 2009 respinge l'appello di Poste Italiane s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria numero 2061/03 del 30 maggio 2003, che ha dichiarato l'illegittimità del trasferimento da Reggio Calabria all'Ufficio postale di Palmi disposto dalla suddetta società nei confronti di S.A. , con ordine di servizio numero 273 del 13 settembre 2000. La Corte d'appello di Reggio Calabria, per quel che qui interessa, precisa che a è pacifico tra le parti che nella specie trova applicazione la circolare numero 7 del 1999, peraltro espressamente richiamata da Poste Italiane sia nell'atto di impugnazione sia nell'ordine di servizio numero 273 del 13 settembre 2000, con cui è stato disposto il trasferimento di cui si discute b in base alla suddetta circolare il caso in esame deve essere ricondotto alla fattispecie della mobilità intercomunale, che prescinde dalla nozione di unità produttiva c la circolare prevede che la società indichi i criteri in base ai quali ricollocare le unità di personale interessate alle procedure di mobilità collettive, con l'inserimento in diverse graduatorie d nella graduatoria unica interdistrettuale vanno collocati quei lavoratori che, come la S. , dato il minor punteggio attribuito, non si sono collocati in posizione utile nelle singole graduatorie settoriali e in tale graduatoria la S. risulta collocata al 1 posto, mentre la sua collega B. è al 20 posto della graduatoria f il personale inserito in tale graduatoria insieme con quello proveniente dalle Agenzie di coordinamento confluisce nella graduatoria unica intersettoriale, nella quale risultano collocati dipendenti tutti eccedentari e quindi tutti da trasferire dall'ufficio di provenienza, ma non necessariamente in un Comune diverso da quello di appartenenza g lo scopo della graduatoria, infatti, è proprio quello di attribuire un trattamento migliore a chi è collocato in una posizione migliore, nella graduatoria unificata, sulla base della provenienza dei dipendenti h nella specie sia la S. sia la B. appartenevano alla medesima graduatoria unificata, ma la prima era collocata in posizione nettamente migliore della seconda, pertanto la S. avrebbe potuto essere trasferita in un Comune diverso da quello di provenienza solo dopo la B. , la quale invece ha continuato a prestare servizio nell'originaria sede di Reggio Calabria. 2- Il ricorso di Poste Italiane s.p.a. domanda la cassazione della sentenza per tre motivi S.A. non svolge attività difensiva. Motivi della decisione I - Sintesi dei motivi di ricorso. 1.- Il ricorso è articolato in tre motivi. 1.1.- Con il primo motivo si denuncia violazione della circolare numero 7 del 1999 e dell'accordo sindacale 17 febbraio 1999 e violazione degli articolo 1362 e ss. cod. civ Nel relativo quesito si chiede di stabilire, alla luce delle disposizioni sull'interpretazione dei contratti, se, a fronte della suindicata circolare aziendale e dell'accordo sindacale di medesimo contenuto in essa trascritto, i quali prevedono la formazione di distinte graduatorie per l'attuazione della mobilità del personale tra diversi Comuni e per la mobilità nell'ambito dello stesso Comune, un lavoratore inserito in una sola graduatoria di mobilità intercomunale possa permanere nell'ambito del medesimo Comune di provenienza ove ciò sia eccezionalmente consentito dall'azienda ad altro lavoratore che lo segue nella medesima graduatoria, ovvero se lo stesso debba essere comunque trasferito, unitamente agli altri lavoratori inseriti nella medesima graduatoria, in altro Comune. 1.2.- Con il secondo motivo si denuncia contraddittoria e insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia. Si sostiene che, se la Corte avesse attentamente esaminato la documentazione in atti, avrebbe sicuramente rilevato che la permanenza a Reggio Calabria della B. era stata deliberata non a seguito di applicazione o scorrimento della graduatoria unica, ma con un provvedimento ad personam, frutto di scelte discrezionali dell'imprenditore. 1.3.- Con il terzo motivo di ricorso si denunciano a violazione e falsa applicazione degli articolo 1175, 1375 e 2103 cod. civ., dell'articolo 111 Cost., degli articolo 100, 166 e 416 cod. proc. civ., nonché dell'articolo 2697 cod. civ. b omessa motivazione su punti decisivi della controversia. Si lamenta che la Corte d'appello non abbia esaminato i documenti allegati dai quali risultava che il trasferimento in oggetto è stato determinato da comprovate ragioni tecniche e organizzative dell'azienda. Si sostiene che, non avendo la lavoratrice contestato nella memoria di costituzione o nella prima difesa utile, i fatti allegati dalla società per comprovare le ragioni tecnico-organizzative poste base del trasferimento, tali fatti avrebbero dovuto essere considerati pacifici e non più oggetto di dimostrazione, senza che la società potesse considerarsi ancora onerata a fornirne la prova, anche in assenza di contestazione della parte avversaria. Si soggiunge che la soppressione del posto di lavoro nella sede di provenienza e la vacanza del posto nella sede di destinazione sono da considerare - diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale - elementi sufficienti per desumere la sussistenza di comprovate ragioni tecnico-organizzative del provvedimento di trasferimento, senza che a nulla rilevi, in base ai principi di correttezza e buona fede, l'avvenuta adozione di un difforme provvedimento ad personam con riguardo ad altri lavoratori posti in graduatoria in posizioni meno favorevoli rispetto al lavoratore trasferito. 2 - Esame delle censure. 2.- Il primo motivo non è da accogliere. È jus receptum che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa Cass. SU 5 maggio 2006, numero 10313 Cass. 22 luglio 2007, numero 4178 Cass. 16 luglio 2010, numero 16698 . D'altra parte, come questa Corte ha avuto modo di affermare in controversie analoghe alla presente, l'interpretazione della disciplina collettiva e delle varie direttive e circolari citate nel ricorso nonché dei relativi atti di attuazione costituisce operazione riservata ai giudici del merito, come tale censurabile in questa sede di legittimità unicamente per violazione delle norme legali di ermeneutica contrattuale di cui all'articolo 1362 cod. civ. e ss., o per vizio logico nella relativa motivazione di sostegno. Nel caso di specie, la censura di violazione dei criteri legali di interpretazione è unicamente enunciata nella rubrica relativa al ricorso restando viceversa non sviluppata nella illustrazione dello stesso, ove ci si limita a sostenere, senza darne alcuna pertinente spiegazione, una diversa interpretazione della circolare numero 7 del 1999 e dell'accordo sindacale 17 febbraio 1999 richiamati. 3.- Anche il secondo motivo non è da accogliere. Le censure con esso prospettate si risolvono, infatti, nella generica denuncia di vizi di motivazione della sentenza impugnata per errata valutazione del materiale probatorio acquisito, ai fini della ricostruzione dei fatti. Al riguardo va ricordato che la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata non conferisce al Giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale, bensì la sola facoltà di controllo della correttezza giuridica e della coerenza logica delle argomentazioni svolte dal Giudice del merito, non essendo consentito alla Corte di cassazione di procedere ad una autonoma valutazione delle risultanze probatorie, sicché le censure concernenti il vizio di motivazione non possono risolversi nel sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella accolta dal Giudice del merito vedi, tra le tante Cass. 20 dicembre 2012, numero 23649 Cass. 22 novembre 2012, numero 20723 Cass. 18 ottobre 2011, numero 21486 Cass. 20 aprile 2011, numero 9043 Cass. 13 gennaio 2011, numero 313 Cass. 3 gennaio 2011, numero 37 Cass. 3 ottobre 2007, numero 20731 Cass. 21 agosto 2006, numero 18214 Cass. 16 febbraio 2006, numero 3436 Cass. 27 aprile 2005, numero 8718 . Infatti, la prospettazione da parte del ricorrente di un coordinamento dei dati acquisiti al processo asseritamente migliore o più appagante rispetto a quello adottato nella sentenza impugnata, riguarda aspetti del giudizio interni all'ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti che è proprio del giudice del merito, in base al principio del libero convincimento del giudice, sicché la violazione degli articolo 115 e 116 cod. proc. civ. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all'articolo 360, primo comma, numero 5, cod. proc. civ., e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità Cass. 26 marzo 2010, numero 7394 Cass. 6 marzo 2008, numero 6064 Cass. 20 giugno 2006, numero 14267 Cass. 12 febbraio 2004, numero 2707 Cass. 13 luglio 2004, numero 12912 Cass. 20 dicembre 2007, numero 26965 Cass. 18 settembre 2009, numero 20112 . Nella specie le valutazioni delle risultanze probatorie operate dal Giudice di appello sono congruamente motivate e l'iter logico-argomentativo che sorregge la decisione è chiaramente individuabile, non presentando alcun profilo di manifesta illogicità o insanabile contraddizione e risultando saldamente ancorato ad un esame approfondito del materiale probatorio. Ne consegue che le doglianze mosse dalla società ricorrente si risolvono sostanzialmente nella prospettazione di un diverso apprezzamento delle stesse prove e delle stesse circostanze di fatto già valutate dal Giudice di merito in senso contrario alle aspettative della medesima ricorrente e si traducono nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio, del tutto inammissibile in sede di legittimità. 4.- Pure il terzo motivo non è da accogliere. Va, infatti, osservato, che, per il profilo riguardante la prospettata violazione di norme di legge, le censure risultano basate sull'erroneo presupposto dell'ammissibilità dell'emissione del provvedimento ad personam per il trasferimento della B. , che è in contrasto con il consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui in materia di trasferimento collettivo dei dipendenti postali, operato sulla base di una procedura concordata in sede sindacale con formazione di graduatorie redatte in forza di criteri predeterminati, è onere del datore di lavoro provare il rispetto delle regole stabilite per la formazione delle graduatorie, essendo questo condizione della legittimità del mutamento di sede lavorativa del dipendente vedi, per tutte Cass. 23 novembre 2010, numero 23675 . Da tale principio si desume infatti che l'espletamento della suddetta procedura ai fini dei trasferimenti del personale, con la compilazione delle diverse graduatorie, rende vincolante il rispetto delle graduatorie stesse da parte della datrice di lavoro, perché fa nascere nel candidato utilmente collocato il diritto soggettivo al rispetto della posizione acquisita in graduatoria. A questi principi si è uniformata la Corte d'appello di Reggio Calabria, supportando la propria decisione con congrua e logica motivazione. 3 – Conclusioni. 5.- In sintesi il ricorso deve essere respinto. Nulla si deve disporre per le spese del presente giudizio di cassazione, non avendo S.A. svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio di cassazione.