Dell'età dell'interessato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine si deve tener conto quando il provvedimento di espulsione giunge in costanza di validità del permesso di soggiorno, non quando il permesso è stato revocato.
Con la ordinanza numero 10389, depositata il 3 maggio 2013, la Corte di Cassazione ha confermato la correttezza del provvedimento di espulsione. Cartellino rosso. Un giovane marocchino si trova in Italia, in maniera del tutto legittima. E’ infatti in possesso di un permesso di soggiorno CE di lunga durata, ma gli viene revocato dal questore per aver subito una condanna per uno dei delitti per cui è previsto l’arresto in flagranza, ex articolo 381 c.p.p Il TAR adìto rigetta il ricorso per l’annullamento del provvedimento, il questore intima quindi al nordafricano di allontanarsi entro 15 giorni. Ritrovato ancora soggiornante nel territorio nazionale, viene espulso previo trattenimento presso un CIE. Ma la procedura di espulsione è stata corretta? Il Giudice di Pace rigetta il ricorso,constatando la legittimità dei provvedimenti del TAR e del questore. Il marocchino ricorre quindi per cassazione, sostenendo la violazione dell’articolo 13, comma 2, lett. b , d.lgs. numero 286/1998, il quale prevede che l’espulsione può essere disposta quando lo straniero «si è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo». Provvedimento corretto. La Suprema Corte rileva che correttamente è stato negato il rinnovo ed è stato revocato il permesso di soggiorno per la «la condanna penale per reato ostativo» e per la «sottoposizione a misura di prevenzione». Il provvedimento di espulsione era l’unico possibile, visto che il ricorrente si è astenuto dal richiedere un ordinario permesso sostitutivo e si è sottratto all’intimazione di allontanamento. Diverse valutazioni per l’espulsione in costanza di permesso di soggiorno o senza. L’articolo 9, comma 10, d.lgs. numero 286/1998, elenca i motivi per cui può essere disposta l’espulsione per chi è ancora in possesso di un permesso di soggiorno valido, non per chi ne era in possesso e gli è stato poi revocato. Sono quindi irricevibili per genericità e carenza di autosufficienza le doglianze di violazione della direttiva CE numero 115/2008, il ricorrente si trovava in maniera illegittima sul territorio italiano. Per tali ragione la Corte respinge il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 5 marzo – 3 maggio 2013, numero 10389 Presidente Di Palma – Relatore Macioce Rileva Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex articolo 380 bis c.p.comma ha formulato considerazioni nel senso CHE M.K. , cittadino del nato il omissis , ebbe a conseguire permesso di soggiorno CE per lungo periodo articolo 9 d.lgs. 286/98 modificato dal d.lgs. 3/2007 articolo 1 c.1 lett. A ma detto titolo venne revocato con decreto 46/2008 del Questore di Biella al contempo contenente rigetto della istanza di rinnovo dello stesso titolo il TAR adito dall'interessato negò il chiesto annullamento ed il Questore intimò l'allontanamento entro 15 giorni rinvenuto sul territorio nazionale il 27.1.2012 il M. venne quindi contestualmente espulso previa trattenimento presso il CIE CHE il M. ha quindi proposto ricorso innanzi al Giudice di Pace di Biella che, con articolato decreto 9.3.2012, lo ha rigettato affermando che sussisteva tanto la causa di legittima revoca del titolo di soggiorno di lungo periodo la condanna per delitto di cui all'articolo 381 c.p.p. e la adozione di misura di prevenzione ex lege 1423 del 1956 quanto la ragione espulsiva ai sensi dell'articolo 9 comma 10 del T.U. novellato, che il TAR aveva rigettato la richiesta di annullamento della revoca del titolo e l'interessato aveva anche omesso di procurarsi altro titolo come pur consentito dall'articolo 9 comma 9 del T.U., che pertanto erano atti dovuti sia la revoca del p.d.s. di lungo periodo sia la conseguente espulsione, difettando alcun altro titolo per soggiornare, che l'interessato avrebbe semmai potuto chiedere, che era stata rettamente disposta la misura del trattenimento presso il CIE stante la sottrazione del M. all'invito adottato dal Questore CHE il provvedimento è ricorribile per cassazione ed è stato fatto segno a ricorso per cassazione in data 2.5.2012 al quale ha resistito l'intimata amministrazione con controricorso 11.6.2012 CHE il ricorso, che enumera, in unico complesso motivo, censure non portate alla doverosa sintesi, muove la complessiva doglianza di falsa applicazione dell'articolo 13 comma 2 lett. B del T.U., a cittadino straniero di contro già munito del titolo di cui all'articolo 9 comma 1 CHE la censura appare di nessun fondamento il GdP, al di là delle imprecisioni della motivazione che in questa sede ben possono essere corrette, ha ravvisato in premessa che il titolo di lungo soggiornante detenuto dal M. era stato revocato ed era stato contestualmente negato il rinnovo di quello in godimento articolo 9 comma 4 T.U. , che tale atto di diniego-revoca era fondato sulla duplice ragione che oggi il ricorrente non mette in dubbio con censure di vizio di motivazione o di travisamento della condanna penale per reato ostativo e della sottoposizione a misura di prevenzione che il G.A. non annullò tale atto dell'Amministrazione che l'interessato, che pur avrebbe potuto chiedere un ordinario permesso di soggiorno sostitutivo, se ne astenne e si sottrasse alla intimazione di allontanamento in gg. 15 che non poteva che essere adottata, al momento del controllo del M. in Italia il 27.1.2012, una ordinaria espulsione ex articolo 13 comma 2 lett. B del T.U. CHE l'affermazione è ineccepibile, posto che l'espulsione di cui all'articolo 9 comma 10 è stata introdotta ed è prevista per allontanare lo straniero che sia in attualità di godimento del permesso di lungo soggiorno e non si attaglia alla vicenda di chi, come il M. , si sia visto validamente ed imperativamente revocare il titolo e che pertanto versi nella condizione dello straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale CHE in questo quadro sono prive di alcuna pertinenza le doglianze relative al fatto che non si sarebbero considerate le condizioni di stabilità di cui all'articolo 9 comma 11, posto che, come pare ignorare il ricorrente, siffatte garanzie valgono a tutelare colui che, lungo soggiornante, si veda espulso per l'ipotesi di cui al comma 9 ma a nulla valgono le volte in cui, revocato il titolo, e non venuta meno la validità della revoca, l'espulsione sia necessariamente adottata secondo le regole dell'articolo 13 comma 2 lett. B del T.U. CHE sono irricevibili per genericità e carenza di autosufficienza le doglianze di violazione della direttiva 115/2008/CE doglianze che parrebbero anche ignorare il sopravvenuto D.L. 89/2011 . Osserva La relazione, ad avviso del Collegio, è pienamente da condividere non senza considerare che avverso la stessa nessun rilievo critico è giunto dalla parte ricorrente. Le spese si regolano secondo soccombenza. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a versare alla Amministrazione controricorrente le spese che determina in Euro 1.300 per compensi oltre a spese prenotate a debito.