Escrementi di topo nel distributore del tè: responsabile il proprietario che non esercita il potere di sorveglianza

Grava in capo al proprietario-rivenditore di un distributore automatico di bevande esposto al pubblico un necessario obbligo generale di vigilanza, anche se la detenzione della cosa sia stata, materialmente, affidata a un terzo ciò in disparte le caratteristiche oggettive del macchinario, nonché quanto stabilisca il manuale d’uso dello stesso in merito ai doveri di igiene dei circuiti e di manutenzione incombenti sull’operatore del distributore medesimo.

Questo è quanto ha stabilito la Terza Sezione Penale di Cassazione con sentenza numero 19026, depositata il 2 maggio 2013, in applicazione del disposto di cui all’articolo 5, lett. b , Legge numero 283/1962, relativa alla disciplina igienica della produzione della vendita di sostanze alimentari e bevande. Ogni soggetto che immette sul mercato prodotti destinati al consumo deve attenersi alle prescrizioni di legge igienico-sanitarie. La Suprema Corte ha ritenuto pienamente sufficiente e logicamente coerente la motivazione adottata dal Tribunale Penale di Pesaro, rigettando, così, l’impugnazione proposta sotto l’errata forma dell’appello, ex articolo 593, comma 3, c.p.p., riqualificato come ricorso per cassazione dal ricorrente. Segnatamente, il Giudice di primo grado aveva condannato al pagamento di un’ammenda, pari a Euro 10.000, il legale rappresentante di una società, ritenendolo responsabile penalmente, proprietaria-rivenditrice di un distributore automatico di bevande, ancorché esso fosse collocato presso altra ditta. Il reato ascritto era quello di non aver fornito la doverosa sorveglianza al macchinario in esame, il quale era stato investito dal seguente problema escrementi di topo presenti al suo interno e finiti nel tè, tali da rendere, ovviamente, la bevanda pericolosa per la salute umana. Il tutto in violazione dell’articolo 5, lett. b , L. 30 aprile 1962, numero 283, in tema di disciplina igienica della produzione della vendita di sostanze alimentari e bevande. Le caratteristiche oggettive del macchinario e gli obblighi del mero operatore non valgono quali esimenti. Il condannato legale rappresentante aveva impugnato la sentenza di primo grado, per pretesa manifesta illogicità, sulla base di due diverse motivazioni a le caratteristiche oggettive del distributore automatico b gli obblighi incombenti sull’operatore del macchinario stesso. In ordine al primo punto, il ricorrente riteneva che il fatto che il distributore fosse stato realizzato da una delle più importanti aziende del settore potesse valere a fugare qualsiasi dubbio, in punto di diritto, in merito alle responsabilità penali da ascrivere in capo al rivenditore medesimo specie, su eventuali carenze progettuali, che avrebbero consentito l’accesso di topi al suo interno e, conseguentemente, che le bevande potessero esser insudiciate o infestate, con grave nocumento per tutti i consumatori. Per quanto, invece, concerneva, nel dettaglio, gli obblighi cui attenersi, il legale rappresentante della società proprietaria-rivenditrice considerava fosse sufficiente, al fine di non incorrere in alcuna responsabilità, attenersi a quanto indicato dal manuale d’uso relativo alla pulizia in dotazione del distributore. Egli riconduceva questi obblighi in due sole e semplici attività iniziale completa disinfestazione, al momento dell’installazione controlli a cadenza settimanale, in seguito. Nulla era previsto, nel suddetto manuale, per ovviare a eventuali introduzioni di animali e, pertanto, nulla – si pensava – potesse essere addebitato, sotto nessuna forma di responsabilità, al proprietario-rivenditore della cosa. Sul proprietario-rivenditore di un prodotto destinato al consumo incombe un generale doveroso obbligo di sorveglianza. I Giudici di Piazza Cavour rifiutano, però, le eccezioni avanzate dal ricorrente, rigettandone il ricorso, in applicazione della già citata L. numero 283/1962, laddove, alla lett. b dell’articolo 5, si fa, espressamente, divieto di vendere, detenere per vendere, somministrare o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione. Unica esimente – secondo la Terza Sezione Penale di Cassazione – potrebbe solamente consistere nel fatto che il soggetto si possa esser trovato nella impossibilità di controllare la qualità e la condizione del prodotto posto in vendita diversamente, grava sul soggetto colpevole dall’aver immesso sul mercato il prodotto non in regola con le prescrizioni igienico-sanitarie. La colpa rinvenuta è da qualificarsi, propriamente, quale colpevole omissione, consistente in una non esercitata vigilanza, derivante dal relativo potere che incombe, appunto, anche su chi distribuisce alimenti o bevande in stato di conservazione non idoneo. E, sicuramente, l’ingresso di animali non può reputarsi essere accadimento imprevedibile e inevitabile, verso il quale non era stato adottato alcun necessario accorgimento. Anzi, nemmeno gli indicati e richiamati controlli settimanali erano stati, in realtà, eseguiti, avendo la Suprema Corte appurato che l’ultimo era occorso due settimane prima del fatto.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 20 dicembre 2012 - 2 maggio 2013, numero 19026 Presidente Gentile – Relatore Andronio Ritenuto in fatto 1. - Con sentenza del 12 aprile 2011, il Tribunale di Pesaro ha condannato l'imputato all'ammenda di Euro 10.000 in relazione al reato di cui all'articolo 5, lettera b , della legge numero 283 del 1962, perché, in qualità di legale rappresentante di una società, distribuiva, per il consumo alimentare, mediante un distributore automatico collocato presso altra ditta, del té insudiciato da escrementi di topo, che, presenti anche all'interno del distributore automatico, finivano nei bicchieri, rendendo la bevanda pericolosa per la salute umana. 2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, impugnazione qualificata come appello. Con un unico motivo di gravame, il ricorrente lamenta, sostanzialmente, la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata. In essa, in particolare, non si sarebbe tenuto conto delle caratteristiche oggettive del distributore automatico di bevande, acquistato da una delle più importanti aziende del settore e rispetto al quale la società distributrice dei prodotti non avrebbe l'obbligo di individuare eventuali carenze progettuali. In particolare, nel manuale d'uso relativo alla pulizia, si afferma che l'operatore del distributore automatico è responsabile dell'igiene dei circuiti, per prevenire la formazione dei batteri, e della manutenzione. In relazione al primo di tali obblighi, il manuale stabilisce che, al momento dell'installazione, si provvede alla completa disinfezione dei circuiti idraulici e delle parti in contatto con gli elementi, per eliminare eventuali batteri formatisi durante lo stoccaggio, ma null'altro indica in ordine al mantenimento delle condizioni igieniche ottimali, né tantomeno contiene suggerimenti volti ad evitare che piccoli animali si introducano nel vano interno del distributore. Il distributore in questione, del resto, è molto compatto e presenta unicamente l'apertura dello sportello per le bevande e la griglia di estrazione dei fumi caratterizzata da fessure di circa mezzo centimetro. A ciò la difesa aggiunge che il distributore era soggetto a controlli con cadenza settimanale, come previsto dallo stesso manuale d'uso. Considerato in diritto 3. - L'impugnazione proposta - che deve essere riqualificata come ricorso per cassazione, perché diretta avverso una sentenza di condanna alla pena della sola ammenda, inappellabile, ai sensi dell'articolo 593, comma 3, cod. proc. penumero - è infondata. Il Tribunale ha infatti fornito, circa la sussistenza della responsabilità penale dell'imputato, una motivazione che, seppure sintetica, deve essere ritenuta pienamente sufficiente e logicamente coerente. Deve premettersi, in punto di diritto, che la disposizione incriminatrice dell'articolo 5, lettera d , della legge numero 283 del 1962 punisce tutti coloro che concorrono nell'immissione sul mercato di prodotti destinati al consumo e non conformi alle prescrizioni igienico-sanitarie, ovvero sia ai fabbricatori sia ai rivenditori. Questi ultimi possono essere riconosciuti esenti da responsabilità solo qualora dimostrino che non avevano avuto la possibilità di controllare la qualità e la condizione del prodotto posto in vendita. A tal fine non rileva, però, la circostanza che la detenzione della cosa sia stata materialmente affidata ad altri, sussistendo comunque in capo al rivenditore un obbligo di vigilanza. Ne deriva che, nel caso in cui la vendita degli alimenti avvenga tramite distributori automatici esposti al pubblico, il soggetto tenuto alla manutenzione deve adottare tutti gli accorgimenti necessari, in relazione alle caratteristiche costruttive e di funzionamento dei distributori stessi, ad evitare che gli alimenti in questione siano insudiciati o infestati. Il Tribunale ha, quanto al caso di specie, fatto corretta applicazione di tali principi, perché ha rilevato la presenza di escrementi di topo nel distributore e ne ha fatto logicamente conseguire la colpa del proprietario del macchinario, perché questo non è stato in grado di impedire l'ingresso degli animali ingresso prevedibile ed evitabile. Correttamente, poi, lo stesso Tribunale desume un più specifico profilo di colpa in capo all'imputato dalla circostanza che l'azienda proprietaria del distributore non aveva provveduto ad effettuare un preventivo controllo prima di consentire all'impiego del distributore stesso, essendo stato eseguito l'ultimo controllo due settimane prima del fatto e, dunque, in violazione della prescrizione contenuta nel manuale d'uso del macchinario e richiamata dalla difesa, secondo cui i controlli devono essere settimanali. 4. - Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.