Via libera al risarcimento se il torrente cambia il proprio corso

Il proprietario del fondo è responsabile dell'alluvione quando ha provocato lo spostamento del corso d'acqua ovvero quando, consolidando l'argine con materiali di risulta, abbia impedito al torrente di rientrare naturalmente nell'argine originario rendendo, quindi, irreversibile, la situazione.

In tali ipotesi, il proprietario che ha ampliato la superficie del proprio terreno, è tenuto a risarcire il danno subito dal frontista che, a sua volta, vede erosa la proprietà fondiaria. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, nella sentenza numero 8503 dell’8 aprile 2013. Un classico “caso di scuola”. Il corso di un torrente si sposta rubando terreno ad un proprietario a favore del frontista. Il primo, a questo punto, si arma di carta da bollo e cita in giudizio il suo dirimpettaio. Secondo l'attore, il vicino avrebbe modificato il corso d'acqua a proprio esclusivo vantaggio la modifica del torrente sarebbe stata determinata in maniera del tutto artificiale, sversando materiali di riporto. Di conseguenza, scatta l'azione di reintegra e, correlativamente, quella diretta ad ottenere il risarcimento per il danno subito. Il convenuto, da parte sua, si difendeva sostenendo che il corso d'acqua si era modificato per fatti del tutto naturali e certamente non addebitabili alla propria volontà. Si opponeva alla richiesta reintegratoria ritenendo di aver acquisito la proprietà del terreno a titolo originario, ex articolo 942 c.c. che, nella sua formulazione originaria, prevedeva l'acquisto del suolo formatosi per alluvione a favore del proprietario del suolo principale. L'articolo in parola, modificato dalla legge 5 gennaio 1994, numero 37 «Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche» ha mutato regime devolvendo in favore del demanio pubblico la proprietà del suolo alluvionale. L'alluvione è determinata da due concause . Il Tribunale rigetta la domanda ritenendo non provati i fatti sostenuti dall'attore mentre la Corte di Appello ribalta l'esito del giudizio fondandosi soprattutto sul parere del consulente tecnico. Secondo l'ausiliare, il fenomeno era addebitabile essenzialmente a due elementi concomitanti, da un lato, l'alluvione era stata determinata da fattori naturali mentre, dall'altro, era certamente imputabile a fattori antropici. Il proprietario del suolo frontista, in parole povere, aveva consolidato l'argine sversando nel torrente una grande quantità di materiali. L'azione umana, secondo il consulente, non era stata determinante per il verificarsi del fenomeno ma, certamente, aveva impedito al torrente di riprendere il proprio corso naturale. In parole povere, il fenomeno poteva essere anche determinato da una serie di concause ma certamente l'uomo ne aveva messo di suo. Il consulente concludeva la propria relazione dichiarando che il fenomeno era ormai irreversibile proprio per l'entità dei materiali riversati. A questo punto l'attore mutava la propria domanda essendo ormai impossibile ottenere il ripristino dello status quo ante, chiedeva il risarcimento del danno subito da quantificarsi in relazione alla superficie fondiaria persa ed acquisita dal proprietario frontista. La Corte territoriale accoglieva la domanda risarcitoria e condannava il convenuto a risarcire il danno, che veniva quantificato in circa 10.000 euro. La controversia, a questo punto, si trasferiva sui banchi della Cassazione che poneva fine alla diatriba con la sentenza dell'8 aprile 2013, numero 8503 con la quale, nella sostanza, viene confermata la sentenza di appello. I modi di acquisto della proprietà a titolo originario . L'antico diritto romano conosceva alcune ipotesi di acquisto della proprietà a titolo originario. Rientravano in questo contesto, per esempio, alcune fattispecie tipiche ovvero l' insula in flumen nata e l' alveo relicto . Il nostro codice civile disciplina il fenomeno dell'accessione con gli articolo 934 e ss. c.c In linea di principio potremmo affermare che l'accessione prende corpo partendo una considerazione base il proprietario della cosa principale acquisisce la proprietà della cosa secondaria qualificabile, per l'appunto, come accessione. In altre parole, siamo di fronte all'estrinsecazione del principio il più comprende il meno . Ipotizzabili due figure tipiche . L'accessione si estrinseca attraverso due figure tipiche l'accessione verticale e quella orizzontale, in entrambi i casi il bene principale attrae nella propria sfera il bene secondario ovvero l'accessione. La prima ipotesi si verifica nel caso di accessione di cosa mobile a cosa immobile. In sostanza il proprietario del bene immobile diventa proprietario del bene mobile che venga materialmente unito al bene principale articolo 934 c.c. . In questo caso l'acquisto della proprietà della cosa mobile avviene automaticamente e l'eventuale pronuncia del giudice ha solo ed esclusivamente valore dichiarativo salvo nel caso della c.d. accessione invertita . Ciò comporta che, nel caso in cui il soggetto acquisti la proprietà di un terreno su cui è stato costruito un immobile, il suolo viene acquistato in via derivata e il sovrastante immobile viene acquisito in via originaria, per accessione. L'accessione verticale . Il fenomeno dell'accessione verticale si estrinseca attraverso una serie di figure tipiche ovvero opere fatte da un terzo con materiali propri articolo 936 c.c. , accessione invertita articolo 938 c.c. , opere fatte dal proprietario del suolo con materiali altrui articolo 935 c.c. e, per finire, opere eseguite da un terzo con materiali altrui articolo 937 c.c. . L'accessione orizzontale . Nel quadro generale dell'accessione orizzontale rientrano due ipotesi-tipo l'alluvione articolo 941 c.c. e l'avulsione articolo 944 c.c. . L' alluvione è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario in virtù del quale il terreno che, nel tempo ed in maniera quasi impercettibile, si distacca dal fondo a monte per finire sul fondo a valle, passa nella sfera giuridica del proprietario a valle. L 'avulsione , viceversa, ricorre nel caso in cui la corrente stacchi dal fondo a monte una parte considerevole e riconoscibile del terreno trascinandola sul fondo a valle. In linea di principio, almeno nel caso dell'accessione orizzontale, il proprietario che riceve un arricchimento deve riconoscere una indennità al proprietario che ha subito un depauperamento del proprio patrimonio a causa di questo fenomeno naturale. In sostanza, potremmo affermare che si tratta nell'ennesima estrinsecazione del principio generale in materia di arricchimento senza giusta causa. Il parere della Cassazione . Secondo la Cassazione, il proprietario del fondo è tenuto al risarcimento dei danni arrecati al frontista quando abbia provocato, con la propria azione, lo spostamento del corso d'acqua ovvero nell'ipotesi in cui abbia reso irreversibile la situazione. Gli Ermellini, sotto questo profilo, fanno propria la tesi della Corte territoriale che aveva accolto le lamentele dell'attore e condanna il convenuto al risarcimento del danno. Occorre peraltro sottolineare che, nel caso in esame, il consulente tecnico aveva accertato che l'intervento del fattore umano era stato determinante non tanto per il verificarsi del fenomeno alluvionale, quanto sotto il correlato profilo della irreversibilità della situazione. Se l'argine non fosse stato consolidato con lo sversamento di materiali di risulta, probabilmente il torrente avrebbe potuto riprendere il proprio corso naturale e ritornare nell'alveo originario. A quanto pare il confinante aveva riversato in acqua una tale quantità di materiali da rendere ormai impossibile il ritorno allo status quo ante. Legittimo il mutamento di domanda . Secondo il convenuto, la domanda dell'attore andava respinta in quanto si sarebbe trattato della classica mutatio libelli . In sostanza si chiedeva di censurare il comportamento dell'attore che, in un primo tempo, aveva chiesto la restituzione del suolo, e successivamente aveva cambiato obiettivo chiedendo il risarcimento del danno. Sotto questo profilo la Cassazione ritiene del tutto legittimo il comportamento dell'attore. La domanda risarcitoria era stata avanzata fin dalle prime fasi del giudizio e ribadita nell'appello. La domanda tesa al risarcimento del danno, inoltre, doveva essere considerata implicita con la domanda giudiziale tesa alla reintegra nella proprietà del suolo. Gli Ermellini hanno sottolineato che la richiesta di condanna al risarcimento del danno deve essere considerata un minus rispetto alla domanda originaria che mirava alla restituzione dell'immobile. Il cambiamento di prospettiva, quand'anche ipotizzabile, era stato determinato dal parere del consulente tecnico che aveva accertato l'impossibilità di una reversibilità della situazione.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 30 gennaio – 8 aprile 2013, numero 8503 Presidente/Relatore Migliucci Svolgimento del processo 1.- V V. conveniva avanti al Tribunale di Prato M.U. e A M. per chiedere la restituzione di un tratto di terreno di sua proprietà, che i convenuti avevano occupato spostando artificialmente, con materiale di riporto, il corso del torrente omissis , che divideva le due proprietà. Chiedeva altresì il risarcimento dei danni. I convenuti si opponevano alla domanda, osservando che lo spostamento dell'alveo del torrente si era progressivamente verificato nel corso dei decenni per fatti esclusivamente naturali, onde doveva ritenersi acquisita agli stessi la proprietà a titolo originario, secondo il disposto dell'articolo 942 cod.civ., nel testo a quel tempo in vigore. Il Tribunale rigettava la domanda, non essendosi offerta alcuna prova idonea ad attribuire all'opera dei convenuti lo spostamento dell'alveo . Con sentenza dep. il 21 settembre 2006 la Corte di appello di Firenze, in riforma della decisione impugnata dall'attore, condannava i convenuti in solido, a titolo di risarcimento dei danni, al pagamento della somma di Euro 10.174,72 oltre rivalutazione monetaria dal 21-12-1981 e interessi sugli importi anno per anno rivalutati. Secondo i Giudici, a stregua di quanto emerso dalla consulenza tecnica di ufficio, lo spostamento a valle verso il terreno dell'attore del corso delle acque in oggetto era dovuto sia allo sversamento di materiali edili compiuto sulla sponda sinistra sia alla naturale disposizione dei luoghi l'ausiliare aveva precisato che non era possibile determinare il contributo rispettivamente dato, benché si ritenga maggiormente probabile una successione degli avvenimenti costituita da continui getti di materiali, che sarebbero stati più consistenti immediatamente dopo gli eventuali spostamenti naturali. Di certo può affermarsi che, indipendentemente dai rapporti causali, l'azione antropica ha avuto l'effetto di rendere comunque irreversibile il processo di spostamento del corso d'acqua . La Corte riteneva che era certa la responsabilità dei M. , o nell'avere direttamente provocato, con il progressivo scarico di materiali, lo spostamento dell'alveo del torrente, ovvero nell'avere reso irreversibili gli eventuali spostamenti naturali, provvedendo, specie subito dopo il loro verificarsi, al consolidamento della sponda attraverso il riporto di materiale prelevato altrove senza gli apporti progressivi operati dai convenuti, lo stato dei luoghi non sarebbe quello attuale e il fenomeno alluvionale sarebbe certamente più contenuto, ammesso pure che si fosse reso da sé irreversibile. Dall'esame della documentazione fotografica emergeva ictu oculi che lo stato in cui si presentavano le due sponde del terreno, particolarmente quella del lato degli appellati, era il risultato non di un'opera della natura, ma di consistenti interventi manipolatori dell'uomo. Il corso attuale del torrente non era sicuramente il risultato esclusivo di cause naturali, e ciò era sufficiente per escludere l'effetto giuridico dell'acquisto della proprietà per alluvione articolo 942 cod. civ c., nel testo allora in vigore , di cui i convenuti avrebbero dovuto fornire la prova posto che, se era indiscutibile che lo stato attuale dei luoghi denotava l'intervento umano, non era stato possibile, proprio a causa di tale intervento, stabilire se, e fino a che punto, sulla conformazione dei luoghi avessero agito eventi strettamente naturali, rispetto ai quali la manipolazione antropica fosse rimasta secondaria e incapace di dare un contributo strutturale ai fenomeni stessi. Era quindi ritenuta la legittimazione ad agire dell'attore in base al titolo di acquisto del dicembre 1981, in cui era indicata la superficie catastale mq. 3.350 , confinante a nord e ad ovest con l'alveo originario del torrente omissis secondo i Giudici, i contraenti tennero presente lo spostamento che l'alveo del torrente aveva subito nel corso degli anni, ma intesero chiaramente includere nella vendita la parte residua di proprietà della parte venditrice rimasta al di là del nuovo corso del torrente, e che, mancando per le ragioni dette l'effetto giuridico dell'alluvione, era ancora nella sua disponibilità giuridica. La sentenza riteneva che, riducendo l'originario petitum con la comparsa conclusionale depositata in appello, il V. aveva limitato la domanda - inizialmente proposta anche come rivendica - a quella risarcitoria, avendo preso atto della situazione d'irreversibilità dei luoghi, precisando che la riduzione del petitum equivaleva a una rinuncia alla proprietà del terreno sito a monte del torrente, il quale terreno, pertanto - essendo implicito l'intento della controparte di farlo comunque suo - era diventato oggetto di un trasferimento a titolo derivativo fra le parti in causa, con effetto dal passaggio in giudicato della sentenza tale scelta si era resa necessaria per il fatto che il restare il V. proprietario del tratto di terreno oltre il torrente, ed occupato dalla controparte, non sarebbe stato di vantaggio né per lui né per la controparte. Il danno veniva quantificato tenendo conto del valore di quella parte del terreno che era stato acquistato e che l'attore non aveva mai potuto godere in conseguenza del comportamento illecito del vicino tale terreno era determinato nella misura prudenziale di 1.100 mq. 2.- Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione M.U. e A M. sulla base di undici motivi illustrati da memoria. Resiste con controricorso l'intimato. Motivi della decisione Preliminarmente va disattesa la eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dal Procuratore Generale sul rilievo che i ricorrenti, pur avendo dichiarato di avere proposto domanda di revocazione avverso la sentenza impugnata, non avevano assolto l'onere di provare la tempestività del ricorso per cassazione con il deposito della domanda di revocazione, tenuto conto che in tal caso il termine breve per ricorrere in cassazione decorre dalla impugnazione per revocazione. Qui occorre chiarire che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza in grado d'appello integra nei confronti del notificante conoscenza legale della sentenza agli effetti della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, sicché la tempestività del successivo ricorso per cassazione proposto dal predetto soggetto va verificata con riguardo non solo al termine di un anno dal deposito della sentenza, ma anche a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, salvo che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per proporre ricorso per cassazione a norma dell'articolo 398, quarto comma cod. proc. civ Peraltro, nella specie deve ritenersi che, seppure non è stato depositato l'atto con il quale è stata notificata l'impugnazione per revocazione, deve ritenersi provata la tempestività del ricorso per cassazione. Premesso che la sentenza è stata notificata il 28-11-2006 e che il ricorso è stato notificato il 23-1-2007 ovvero nel termine breve di cui agli articolo 325 e 326 cod. proc. civ., va considerato che, secondo quanto dichiarato dalla stessa parte resistente nel controricorso - nel quale si fa espresso riferimento alla sequenza cronologica delle vicende processuali che interessano - la impugnazione per revocazione era stata notificata in data successiva alla notificazione della sentenza impugnata, che è avvenuta il 28-11-2006, e prima del presente ricorso per cassazione inoltre, alla luce di quanto riferito dal resistente, non può tralasciarsi di considerare che nel procedimento per revocazione iscritto il 29-12-2006, secondo l'attestazione della cancelleria della Corte di appello di Firenze prodotta dai ricorrenti, questi ultimi hanno depositato la copia notificata della sentenza impugnata evidentemente ex articolo 399 primo comma cod. proc. civ. , atteso che la copia notificata della sentenza impugnata, depositata nel presente giudizio di legittimità, reca l’attestazione del cancelliere della Corte di appello di Firenze di conformità alla copia autentica depositata nel giudizio di revocazione. Dunque, deve escludersi che il termine per proporre il ricorso per cassazione sia iniziato a decorrere da un momento anteriore alla notificazione della sentenza impugnata, dovendosi ritenere che, a seguito di tale notifica, gli attuali ricorrenti hanno proposto prima l'impugnazione per revocazione, depositando per l'appunto la copia autentica già notificata della sentenza impugnata, e poi il ricorso per cassazione pertanto, non può assumere di per sé rilievo nel caso di specie il mancato deposito della copia notificata dell'atto di impugnazione per revocazione, atteso che l’assolvimento di oneri prescritti a pena di decadenza non può essere richiesto al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dal legislatore, quando sia comunque da escludersi in base agli elementi acquisiti la decadenza dall'impugnazione. 1.1.- Il primo motivo censura la sentenza che, in violazione dei principi in tema di rivendicazione, aveva dato per scontata la prova della proprietà in capo all'attore della parte di terreno che si assumeva perduto, facente parte della particella castale di 3.350 mq., sulla base della produzione dell'atto di acquisto del 21-12-1981, quando i ricorrenti lo possedevano in seguito agli incrementi alluvionali l'attore non aveva fornito la prova dell'acquisto a titolo originario del bene, non potendo attribuirsi alcun riconoscimento alla domanda riconvenzionale con cui i convenuti avevano invocato l'acquisto a titolo originario verificatosi prima di quello a titolo derivativo dell'attore. La indicazione della parte di terreno che si assumeva perduta era indeterminata, posto che era stata quantificata dall'attore dapprima in mq.1200, poi in mq.1615 e infine la sentenza l'aveva quantificata in 1100 mq. Formulano, ai sensi dell'articolo 366 bis cod. proc. civ., il seguente quesito di diritto Dica l'Ecc.ma Corte di Cassazione, se avanzata domanda di rivendicazione di una parte del terreno che si assume nella piena proprietà, è da ritenersi sufficiente ai fini della prova del diritto di proprietà la sola produzione in giudizio della documentazione attestante l'acquisto a titolo derivativo del terreno ove da parte del convenuto si alleghi un titolo di acquisto a titolo originario anteriore a detto atto dica inoltre se è da ritenersi sufficiente ai fini della identificazione della parte di terreno rivendicata la generica indicazione della superficie rivendicata . 1.2.- Il motivo è inammissibile. Ai sensi dell'articolo 366 bis cod. proc. civ., introdotto dall'articolo 6 del d.lgs. numero 40 del 2006, ratione temporis applicabile, i motivi del ricorso per cassazione devono essere accompagnati, a pena di inammissibilità articolo 375 numero 5 cod. proc. civ., dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto nei casi previsti dall'articolo 360 primo comma numero 1 , 2 , 3 , 4 cod. proc. civ., e qualora il vizio sia denunciato anche ai sensi dell'articolo 360 numero 5 cod. proc. civ., l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione. Al riguardo va ricordato che, nel caso di violazioni denunciate ai sensi dell'articolo 360 numero 1 , 2 ,3 ,4 cod. proc. civ., secondo il citato articolo 366 bis, il motivo deve concludersi con la separata e specifica formulazione di un esplicito quesito di diritto, che si risolva in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta - negativa od affermativa - che ad esso si dia, discenda in modo univoco l'accoglimento od il rigetto del gravame SU 23732/07 . In tal modo, il legislatore con il decreto legislativo numero 40 del 2006, si era proposto l'obiettivo di garantire meglio l'aderenza dei motivi di ricorso per violazione di legge o per vizi del procedimento allo schema legale cui essi debbono corrispondere, giacché la formulazione del quesito di diritto risponde all'esigenza di verificare la corrispondenza delle ragioni del ricorso ai canoni indefettibili del giudizio di legittimità, inteso come giudizio d'impugnazione a motivi limitati. In effetti, la ratio ispiratrice dell'articolo 366 bis cod. proc. civ. era quella di assicurare pienamente la funzione, del tutto peculiare, del ricorso per cassazione, che non è solo quella di soddisfare l'interesse del ricorrente ad una corretta decisione di quella controversia ma anche di enucleare il corretto principio di diritto applicabile in casi simili. Pertanto, il quesito di diritto di cui all'articolo 366 bis cod. proc. civ. deve comprendere l'indicazione sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo. Ne consegue che il quesito deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la medesima Corte in condizione di rispondere ad esso con l'enunciazione di una regula iuris che sia, in quanto tale, suscettibile - come si è detto - di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto ali 'esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata S.U.3519/2008 . Analogamente a quanto è previsto per la formulazione del quesito di diritto nei casi previsti dall'articolo 360 primo comma numero 1 , 2 , 3 , 4 cod. proc. civ., nell'ipotesi in cui il vizio sia denunciato ai sensi dell'articolo 360 numero 5 cod. proc. civ., la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi omologo del quesito di diritto ,separatamente indicato in una parte del ricorso a ciò specificamente deputata e distinta dall'esposizione del motivo,che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità S.U.20603/07 . In tal caso, l'illustrazione del motivo deve contenere la indicazione del fatto controverso con la precisazione del vizio del procedimento logico-giuridico che,incidendo nella erronea ricostruzione del fatto,sia stato determinante della decisione impugnata. Pertanto, non è sufficiente che il fatto controverso sia indicato nel motivo o possa desumersi dalla sua esposizione. La norma aveva evidentemente la finalità di consentire la verifica che la denuncia sia ricondotta nell'ambito delle attribuzioni conferite dall'articolo 360 numero 5 cod. proc. civ. al giudice di legittimità, che deve accertare la correttezza dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice esclusivamente attraverso l'analisi del provvedimento impugnato,non essendo compito del giudice di legittimità quello di controllare l'esattezza o la corrispondenza della decisione attraverso l'esame e la valutazione delle risultanze processuali che non sono consentiti alla Corte, ad eccezione dei casi in cui essa è anche giudice del fatto. Si era, così, inteso precludere l'esame di ricorsi che, stravolgendo il ruolo e la funzione della Corte di Cassazione, sollecitano al giudice di legittimità un inammissibile riesame del merito della causa. Nella specie, per quel che concerne il regime relativo all'onere della prova incombente all'attore, il quesito di diritto così come formulato è inidoneo, in quanto non contiene alcun riferimento specifico ai termini della controversia, alla soluzione della sentenza impugnata e alla peculiarità della fattispecie, laddove avrebbe semmai assunto rilievo decisivo fare cenno alla natura e alla data del presunto acquisto a titolo originario invocato dai convenuti rispetto all'acquisto del dante causa dell'attore, in modo da potersi escludere il riconoscimento, da parte dei convenuti, della validità del titolo del predetto e quindi l'attenuazione del regime probatorio di cui all'articolo 948 cod. civ. Per quel che concerne la indeterminatezza della porzione rivendicata, il motivo censura l’accertamento di fatto al riguardo compiuto dai Giudici, deducendo in sostanza un vizio di motivazione laddove i Giudici si sarebbero limitati alla generica indicazione della superficie rivendicata manca il momento di sintesi con cui sarebbe stato necessario indicare il fatto controverso e il vizio di motivazione relativi all'accertamento compiuto. 2.1. - Il secondo motivo, dopo avere ribadito che la sentenza non aveva accertato la proprietà da parte del dante causa del V. del terreno oggetto del contratto di acquisto, denuncia i vizi della motivazione, deducendone la contraddittorietà, per avere da un canto ritenuto che la porzione sarebbe stata determinata nell'atto di acquisto e, dall'altro, che la sua estensione sarebbe era stata calcolata in modo prudenziale in mq. 1.100 i riferimenti compiuti poi nella determinazione si erano rivelati erronei. 2.2. - Il motivo è inammissibile, in quanto manca il momento di sintesi di cui all'articolo 366 bis citato, secondo quanto sopra si è detto nel caso in cui sia denunciato il vizio di motivazione. 3.1. - Il terzo motivo deduce che, in violazione dell'articolo 2697 cod. civ., erroneamente era stato addossato agli attori l'onere di provare l'accessione per alluvione quando - poiché la proprietà del terreno abbandonato dalle acque appartiene al proprietario rivierasco articolo 942 cod. civ. - era l'attore a dovere dimostrare il fatto impeditivo secondo quanto previsto dall'articolo 947 cod. civ. e tale prova non era stata offerta. 3.2.- Il motivo va disatteso. La violazione dei principi in materia di onere della prova è del tutto infondata la sentenza, alla stregua degli accertamenti compiuti, ha in concreto verificato che lo stato in cui si trovavano le due sponde del torrente e, in particolare, quella dei convenuti erano il risultato degli interventi dell'uomo e non di fenomeni naturali, di guisa che non poteva invocarsi, ai sensi articolo 942 cod. civ., l'effetto dell'acquisto della proprietà per alluvione invocato dai ricorrenti nel testo all'epoca in vigore. In effetti, il motivo, così come il quesito, da per presupposta e formula una ricostruzione dei fatti difforme da quella accolta in sentenza, sollecitando un inammissibile riesame del merito della causa, atteso che gli accertamenti di fatto sono riservati alla valutazione del giudice di merito. 4.1.- Il quarto motivo censura la sentenza in relazione a quelle che era no state le risultanze della consulenza tecnica di ufficio per a omessa motivazione in merito alle conclusioni formulate dal ctu laddove, nel descrivere il fenomeno, aveva fatto riferimento all'azione degli eventi naturali e aveva riferito che non era accertabile la entità ascrivibile a questi ultimi e quella ascrivibile ai fatti antropici e il rilievo a questi attribuibile sia nel caso di eventi naturali sia nel caso di atti di consolidamento di spostamenti naturali non sussisterebbe la responsabilità dei ricorrenti, ma al riguardo nessuna motivazione era stata resa b contraddittoria perché, 1 aveva recepito parzialmente le conclusioni del consulente addossando ai convenuti la responsabilità dello spostamento dell'alveo, quando il consulente aveva verificato l'impossibilità di accertare e determinare se il getto di materiali fosse stata la causa di tale spostamento, 2 il consulente non aveva accertato la irreversibilità degli spostamenti per effetto del getto dei materiali, essendosi limitato ad affermare che tali apporti avevano stabilizzato la situazione, 3 era in contrasto con quanto ancora chiarito dal consulente sulle cause dello spostamento del corso d'acqua posto che l'ausiliario aveva sostenuto l'impossibilità di individuare se il processo di spostamento del torrente avesse avuto inizio da uno spostamento naturale consolidato e quindi da cause naturali. L'avere consolidato la sponda non significava avere determinato il mutamento del corso d'acqua. La sentenza non aveva indicato gli elementi in base ai quali aveva fondato con certezza la decisione ed era contraddittoria laddove aveva affermato che non era possibile accertare la rispettiva entità dei fenomeni. Lo spostamento naturale del torrente si era verificato in epoca precedente all'acquisto del V. e non corrispondeva alla indicazione catastale. 4.2. - Il motivo va disatteso. In primo luogo va osservato che, con motivazione congrua e corretta, la sentenza ha proceduto a una approfondita indagine, tenendo presente e valutando gli elementi offerti dagli accertamenti e dalle conclusioni del consulente tecnico, laddove questi aveva fatto riferimento all'incidenza sul fenomeno in oggetto sia di eventi naturali sia di fatti antropici e all'impossibilità di stabilire la rispettiva entità dei due fenomeni e di determinare se i fenomeni di getto dei materiali fossero avvenuti quali atti di consolidamento di spostamenti naturali o se siano avvenuti indipendentemente da essi. In particolare, al riguardo era anche riportato quanto il consulente ancora aveva riferito si ritenga maggiormente probabile una successione degli avvenimenti costituita da continui getti di materiali, che sarebbero stati più consistenti immediatamente dopo gli eventuali spostamenti naturali. Di certo può affermarsi che, indipendentemente dai rapporti causali, l'azione antropica ha avuto l'effetto di rendere comunque irreversibile il processo di spostamento del corso d'acqua . I Giudici hanno ritenuto il contributo causale comunque ascrivibile al comportamento dei M. , dal momento che - rimasto accertato il notevole intervento dai medesimi effettuato con lo sversamento nell'alveo di cumuli di detriti - questi dovevano considerarsi responsabili o per avere provocato direttamente lo spostamento dell'alveo o per avere reso irreversibile il processo di spostamento del corso di acqua. E, nell'evidenziare che senza gli apporti dei convenuti lo stato dei luoghi sarebbe stato diverso da quello attuale o quanto meno più contenuto il fenomeno alluvionale, la Corte ha fatto riferimento anche a quanto risultava dalla documentazione fotografica in atti, da cui erano emersi i consistenti interventi manipolatori dell'uomo e che dovevano portare a escludere che il fenomeno potesse addebitarsi esclusivamente a cause naturali. E proprio il notevole intervento antropico aveva impedito di verificare se e in quale misura avessero inciso gli eventi naturali. Se, dunque, l'accertamento compiuto dai Giudici appare, alla luce delle argomentazioni poste a base della decisione, adeguatamente e correttamente motivato, va qui sottolineato che in realtà le critiche formulate dalle ricorrenti non sono idonee a scalfire la correttezza e la congruità dell'iter logico giuridico seguito dalla sentenza, in quanto le censure lamentate, in realtà, non denunciano un vizio logico della motivazione ma si concretano in argomentazioni volte a sostenere attraverso la disamina e la discussione della consulenza - l'erronea valutazione che della stessa avrebbero compiuto i giudici per affermare la responsabilità dei ricorrenti. Al riguardo, va sottolineato che il vizio deducibile ai sensi dell'articolo 360 numero 5 cod. proc. civ. deve consistere in un errore intrinseco al ragionamento del giudice che deve essere verificato in base al solo esame del contenuto del provvedimento impugnato e non può risolversi nella denuncia della difformità della valutazione delle risultanze processuali compiuta dal giudice di merito rispetto a quella a cui, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuti pervenire in sostanza, ai sensi dell'articolo 360 numero 5 citato, la dedotta erroneità della decisione non può basarsi su una ricostruzione soggettiva del fatto che il ricorrente formuli procedendo a una diversa lettura del materiale probatorio, atteso che tale indagine rientra nell'ambito degli accertamenti riservati al giudice di merito ed è sottratta al controllo di legittimità della Cassazione. 5.1.- Il quinto motivo, nel censurare la sentenza laddove aveva ritenuto ammissibile la domanda di risarcimento dei danni proposta per la prima volta con la comparsa conclusionale depositata in primo grado, denuncia a omessa motivazione laddove la Corte aveva ritenuto che tale istanza costituisse una limitazione del petitum originario e non aveva spiegato le ragioni perché tale rinuncia equivalesse alla rinuncia alla proprietà, al trasferimento della stessa a titolo derivativo né aveva indicato in base a quali norme i M. avrebbero acquistato la proprietà con effetto dal passaggio in giudicato della sentenza b la carenza di motivazione per non avere spiegato perché il terreno esistente non potesse essere restituito. 5.2.-Il motivo è inammissibile, perché a denuncia sotto il profilo del vizio di motivazione un fatto processuale controverso ovvero quelle che sarebbero state le motivazioni con cui era stata ritenuta ammissibile la domanda nuova di risarcimento del danno, dovendo al riguardo osservarsi nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso col quale si lamenti il vizio di motivazione della sentenza con la quale il giudice di merito abbia risolto una questione di diritto processuale infatti, in tema di vizi del procedimento, l'accertamento demandato alla Corte di cassazione deve consistere unicamente nella verifica del rispetto, da parte del giudice di merito, della legge processuale, a nulla rilevando il modo in cui egli abbia motivato la propria decisione Cass. 13683 /2012 b manca il quesito formulato ai sensi dell'articolo 366 bis cod. proc.civ. laddove sarebbe stato necessario porre la questione di diritto con riferimento specifico alla norma processuale che sarebbe stata violata e ai termini della controversia. 6.1.- Il sesto motivo denuncia la nullità della sentenza e del procedimento per avere ritenuto ammissibile una domanda che era stata proposta per la prima volta con la comparsa conclusionale mentre, a seguito della rinuncia alla domanda di rivendica, la sentenza avrebbe dovuto pronunciare la cessazione della materia del contendere. Ai sensi dell'articolo 366 bis c.p.c. i ricorrenti formulano il seguente quesito di diritto Dica l'Ecc.ma Corte di Cassazione se una volta precisate le conclusioni davanti al giudice istruttore sia consentito alle parti proporre domande nuove e se rispetto a queste ultime, se proposte, può ipotizzarsi un'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte in assenza di contestazione. Dica inoltre se l'organo decidente è tenuto o meno ad esaminare dette domande nuove e qualora le esamini e le accolga incorra nel vizio di ultra o extrapetizione con conseguente nullità della sentenza . Il quesito è inammissibile perché è generico, in quanto non fa alcun riferimento ai termini della controversia e alle domande proposte mentre avrebbe dovuto sintetizzare il contenuto della domanda originaria e di quella successivamente proposta in modo da dimostrarne la novità - risolvendosi in una tautologia o in un interrogativo circolare, che già presuppone la risposta S.U.28536/2008 . 7.1.- Il settimo motivo deduce che l'attore, rinunciando volontariamente alla rivendica e alla restituzione del bene, aveva formulato una domanda che andava considerata nuova, perché fondata su una causa petendi diversa da quella originariamente proposta, non potendosi ravvisare la mera riduzione del petitum , tenuto conto che la richiesta dell'equivalente monetario del bene rivendicato si fondava sullo irreversibile mutamento dei luoghi determinato dal comportamento attribuito ai convenuti e sarebbe stata fonte di danno ingiusto, mentre la originaria domanda di rivendicazione era basata sul diritto di proprietà doveva essere di ufficio dichiarata inammissibile ex articolo 345 cod. proc. civ., mentre non sussistevano i presupposti richiesti dall'articolo 2058 cod. civ. per il risarcimento in forma specifica, che comunque non è possibile in tema di diritti reali. 7.2.- Il motivo è infondato. La sentenza ha correttamente ritenuto che la domanda risarcitoria costituiva una riduzione dell'originario petitum in quanto l'attore, rinunciando alla richiesta di restituzione del bene rivendicato, aveva limitato la domanda a quella di risarcimento del danno che era stata già formulata con l'atto di citazione e successivamente ribadita anche in appello, dovendo qui rilevarsi che la pretesa risarcitoria era fondata sul medesimo fatto costitutivo posto a base della rivendica - il diritto di proprietà causa petendi , che in tema di diritti autodeterminati, quali sono i diritti reali, si identifica con il diritto azionato, dell'attore, il quale aveva lamentato l'impossessamento da parte dei convenuti del bene, che era stato così sottratto alla disponibilità del proprietario, laddove la restituzione e/o il danno rappresentavano gli effetti conseguenziali diretti alla reintegrazione del diritto leso. La richiesta di condanna al pagamento del valore del bene in sostituzione del suo rilascio petitum rappresentava un minus rispetto al risarcimento in forma specifica ed è stata una legittima scelta compiuta dall'attore nell'ambito del potere dispositivo del suo diritto, apparendo del tutto fuori luogo i principi richiamati circa i limiti di applicazione dell'articolo 2058 cod. civ. che sono a tutela del creditore-danneggiato. 8.1. - L'ottavo motivo censura la sentenza la quale, incorrendo in ultrapetizione, aveva attribuito il bene de quo ai convenuti a titolo derivativo senza che tale domanda fosse stata dai medesimi formulata. 8.2.- Il motivo è infondato. La sentenza non ha disposto il trasferimento del bene ai convenuti che evidentemente non era oggetto di domanda , avendo - con affermazione meramente incidentale e, come tale, priva di valore decisorio - fatto riferimento all'acquisto del bene da parte dei ricorrenti al limitato fine di considerare le ragioni poste a base della riduzione dell'originaria domanda trattasi di una affermazione del tutto inutile che è stata formulata per ritenere la ammissibilità della domanda quando, come si è detto, la stessa non era nuova ed era senz'altro ammissibile a prescindere dalle ragioni che avevano determinato l'attore a formularla. 9.1.- Il nono motivo censura la sentenza impugnata che non aveva dato alcuna spiegazione logica circa il metodo di calcolo seguito per la determinazione della superficie di mq.1110 denuncia l'illogico riferimento compiuto dalla sentenza all'allegato B della perizia Bignami tenuto conto che era stata disegnata in scala da 1 2000 con conseguente possibilità di errore. La sentenza era carente di motivazione laddove aveva ancorato la liquidazione al 1991 anziché al 2004 considerate le modificazioni subite dal torrente per effetto del opere eseguite dal V. . 9.2.- Il motivo è infondato. La sentenza ha chiarito il metodo seguito nella determinazione della porzione di terreno di proprietà dell'attore e occupato da controparte, facendo riferimento all'allegato B dove era raffrontato lo stato attuale dei luoghi con il rilevamento catastale del 1936 ed evidenziando come neppure una terza consulenza avrebbe garantito risultati di assoluta certezza. La doglianza, pur denunciando insufficiente motivazione, sollecita un riesame delle risultanze istruttorie, investendo la Corte di Cassazione della inammissibile valutazione circa la idoneità o meno dei dati acquisiti ovvero della adeguatezza della indagine compiuta dai Giudici. 10.1 - Il decimo motivo censura la sentenza impugnata che, nel liquidare il danno, l'aveva determinato con riferimento al momento dell'acquisto e non invece a quello in cui per la prima volta era stata formulata la domanda ovvero con il deposito della comparsa conclusionale anche gli interessi dovevano decorrere non prima di tale data. 10.2.- Il motivo è infondato. La sentenza ha correttamente tenuto conto che l'obbligazione, derivante dalla mancata disponibilità del bene per effetto della condotta illecita dei convenuti che si erano impossessati di parte del terreno acquistato dall'attore, integrava un debito di valore, che evidentemente doveva essere rapportato alla valutazione del terreno non goduto sin dal 21-12-1981, cioè dal momento dell'acquisto, con gli interessi dovuti sulla somma rivalutata anno per anno a fare tempo da tale data. 11.1.- L'undicesimo motivo, nel denunciare la violazione degli articolo 2697 e 1478,cod. civ., deduce che l'attore non aveva offerto la prova al medesimo incombente della porzione rivendicata, essendo irrilevante il riferimento alla rappresentazione catastale censura la sentenza impugnata laddove non aveva considerato che la superficie catastale indicata in contratto non corrispondeva a quella realmente esistente già al momento del predetto contratto, tenuto conto che la geometria della particella era diversa da quanto riportato nelle mappe catastati già al momento della compravendita la vendita del terreno confinante con il non meglio specificato alveo originario del torrente era da considerarsi vendita di cosa altrui tenuto conto dei mutamenti del corso del torrente verso la proprietà compravenduta con incremento per accessione della opposta proprietà rivierasca la proprietà del terreno abbandonato appartiene al proprietario della riva incrementata dalla alluvione per accessione il V. non ne era mai divenuto proprietario non avendo acquisito alcun diritto al riguardo. 11.2.- Il motivo è infondato. La sentenza, nell'affermare la legittimazione ad agire dell'attore, ha considerato che la situazione dei luoghi al momento della compravendita effettuata a favore dell'attore non era corrispondente a quella catastale ma, interpretando la volontà contrattuale, ha ritenuto che proprio il riferimento alla originaria superficie catastale era sicuro indice dell'intenzione delle parti di considerare l'originaria estensione del terreno ovvero quella esistente prima dello spostamento dell'alveo. I Giudici hanno ritenuto che il dante causa dell'attore non aveva perduto la proprietà per accessione, posto che gli incrementi di terreno non erano riconducibili a fenomeni naturali ma ad attività antropiche, essendo stato perciò escluso l'acquisto originario invocato dai convenuti ai sensi dell'articolo 942 cod. civ In realtà, anche questo motivo si risolve nella censura della valutazione delle risultanze processuali compiuta dai Giudici. Il ricorso va rigettato. Le spese della presente fase vanno poste in solido a carico dei ricorrenti, risultati soccombenti. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore del resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 6.400,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 6.200,00 per onorari di avvocato oltre accessori di legge.