Credito ai consumatori: Bankitalia dà le indicazioni per il calcolo del TAEG

Con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 82 dell’8 aprile 2013, la Banca d’Italia ha annunciato di aver adottato in data 28 marzo 2013 il provvedimento che attua la direttiva della Commissione europea 2011/90/UE in materia di calcolo del TAEG tasso annuo effettivo globale sui contratti di credito ai consumatori.

Un unico allegato. A seguito delle modifiche delle ipotesi di calcolo del tasso effettivo globale previste dall'allegato I alla direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori, la Banca d’Italia, con il provvedimento del 28 marzo, ha sostituito gli allegati 5B e 5C al provvedimento 29 luglio 2009 Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti con un unico allegato, numerato 5B. Il calcolo del TAEG. Per quanto riguarda le aperture di credito, verrà pubblicizzato un unico TAEG, calcolato in conformità del paragrafo 4.2.4 della sezione VII del provvedimento 29 luglio 2009 e del nuovo allegato 5B. Tuttavia, in deroga a quanto previsto dalla disposizione del 2009, ai fini del calcolo del TAEG continuano a essere inclusi i canoni periodici e le altre spese fisse relative ai conti a servizio esclusivo del finanziamento, i costi di gestione del conto corrente funzionali all'utilizzo del finanziamento nonché i costi relativi ai pagamenti e ai prelievi connessi con l'erogazione o con il rimborso del credito. Gli intermediari hanno 90 giorni di tempo, a partire dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, per adeguarsi alle disposizioni del provvedimento in oggetto.

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