Avvocati: l’abrogazione delle tariffe non impedisce (per ora) la liquidazione dei compensi

In questi giorni vi sono state prese di posizione importanti sull’abrogazione delle tariffe e sugli effetti conseguenti una sentenza del Tribunale di Varese, un’ordinanza del Tribunale di Cosenza con trasmissione degli atti alla Consulta , un comunicato, congiunto, del Presidente della Corte d’Appello di Milano e del Tribunale di Milano, un provvedimento del Presidente del Tribunale di Verona. A parere di chi scrive, tenuto conto delle suddette prese di posizione, può dirsi che, almeno per il momento, l’abrogazione delle tariffe non impedisce la liquidazione dei compensi per gli avvocati.

Assenza di un vuoto legislativo in tema di tariffe. Con una recentissima sentenza 3/2/2012 il Tribunale di Varese ha stabilito, in maniera condivisibile, che l’abrogazione delle tariffe forensi consente comunque al giudice di liquidare il compenso dell’avvocato in forza del disposto dell’articolo 2225 c.c Tale norma consente al giudice di fare riferimento a standards liquidativi applicati precedentemente ed anche alla somma calcolata dal difensore nella nota spese di cui all’articolo 75 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, norma quest’ultima che non può considerarsi tacitamente abrogata se non per la parte specifica attinente al richiamo alle tariffe . La professione forense, si legge ancora nella sentenza, è servizio tipico di pubblica necessità e contribuisce alla realizzazione della giustizia nel processo e non è consentito frustare la professione di avvocato mediante liquidazione di compensi inadeguati o insufficienti. articolo 2225 c.c. e criteri di liquidazione del compenso per i lavoratori autonomi. Quanto sopra stabilito parte da un presupposto oggettivamente indiscutibile e cioè che, pur nell’assenza delle tariffe, ormai venute meno, per quanto attiene al lavoro autonomo in generale il sistema normativo contiene una norma proprio l’articolo 2225 c.c. la quale consente di stabilire il corrispettivo in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo e ciò a prescindere dall’esistenza o meno di convenzione tra le parti avvocato e cliente e dall’assenza delle tariffe. Non vi sarebbe quindi, a seguito dell’entrata in vigore del recente decreto legge 24/1/2012, numero 1, alcun vuoto normativo e, ciò che più conta per gli avvocati, la liquidazione dei compensi potrà comunque avvenire anche in questo periodo nel quale non sono stati ancora emanati i parametri stabiliti con decreto del Ministero e previsti dall’articolo 9, comma 2, del decreto legge sopra indicato. La sentenza di cui trattasi stabilisce un ulteriore principio, ove possibile ancor più importante, e cioè che proprio in forza all’articolo 2225 che fissa canoni di riferimento ben precisi e non consente discrezionalità arbitraria all’autorità giudiziaria nella liquidazione si potrà fare riferimento anche ai parametri precedentemente applicati. L’avvocato quale figura particolare rispetto al professionista intellettuale. Proprio rispetto a questo ulteriore principio la sentenza del Tribunale di Varese è pienamente condivisibile. Siccome le tariffe sono state abrogate nell’ottica di una maggior concorrenza sul mercato e non per la loro inadeguatezza, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del difensore in modo adeguato e proprio nel rispetto delle finalità proprie delle tariffe che, a ben vedere, devono essere lette in chiave retributiva e non indennitaria della prestazione intellettuale. Ciò trova fondamento anche nel ruolo particolare che si deve riconoscere alla professione dell’avvocato e del suo ruolo imprescindibile nel funzionamento della giustizia. Del resto il nuovo decreto legge, come accennato in precedenza, non ha abrogato espressamente l’articolo 75 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Tale norma prevede, come sappiamo, che al momento del passaggio in decisione della causa il difensore deve unire al fascicolo di parte una nota spese indicando in modo distinto e specifico gli onorari e le spese con riferimento all’articolo della tariffa dal quale si desume ciascuna partita. Ne consegue che, pur in assenza dei parametri ministeriali, il difensore, al momento del passaggio in decisione della causa, potrà sempre e tutt’ora presentare la nota spese sulla base della quale l’autorità giudiziaria procederà alla liquidazione. Nessuno peraltro può contestare che le stesse Sezioni Unite Civili hanno ribadito che, in merito all’ammontare della liquidazione delle spese nel processo, le spese di lite vanno liquidate in linea al principio di adeguatezza e di proporzionalità il quale impone «una costante ed effettiva relazione tra la materia del dibattito processuale e l’entità degli onorari per l’attività professionale svolte» Cfr., Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sent. 11/9/2007, numero 19014 . La gestione della fase transitoria scelte, in certi casi, non del tutto omogenee . La soluzione sopra indicata trova conferma anche in altre prese di posizione in materia di tariffe professionali. Il Presidente della Corte d’Appello di Milano e il Presidente del Tribunale di Milano, con un comunicato congiunto 3/2/2012 , hanno infatti evidenziato come nell’attesa dell’emanazione del decreto sui parametri ed in considerazione dell’indefettibile dovere da parte dell’autorità giudiziaria di procedere alla liquidazione dei compensi dell’avvocato per l’attività svolta, sia necessario individuare criteri omogenei di liquidazione, criteri ricavabili, secondo quanto stabilito nel comunicato stesso, dalle previgenti tariffe professionali. In parte diverso il provvedimento 1/2/2012 del Presidente del Tribunale di Verona. Quest’ultimo ha specificato che le novità introdotte con l’articolo 9 del decreto legge numero 1/2012, valgono per il futuro e quindi per gli incarichi già ricevuti e per i processi già iniziati prima dell’entrata in vigore della nuova normativa debbano continuare ad essere applicate le tariffe di cui al decreto ministeriale numero 127/2004 in quanto decreto implicitamente richiamato dalle leggi processuali vigenti. Per i decreti ingiuntivi e per i procedimenti di convalida di sfratto richiesti successivamente all’abolizione delle tariffe, considerando che il giudice è sempre tenuto a liquidare le spese ed il compenso dovuto al professionista, si dovrà far riferimento a tabelle orientative, sino ad oggi applicate in forza di una convenzione con l’Ordine degli Avvocati di Verona, convenzione tutt’ora applicabile in forza dell’articolo 2225 c.c. Nessuna certezza invece per quanto attiene ai precetti poiché, nello stesso provvedimento presidenziale, si da atto che vi sono almeno tre ipotesi alternative attendere l’emanazione dei criteri indicare l’importo capitale, interessi e spese liquidate aggiungendo la seguente espressione «oltre ai compensi successivi da determinare in base all’emanando D.M. di cui all’articolo 9, comma 2, decreto legge numero 1/2012, da liquidarsi dal Giudice dell’Esecuzione o, in difetto, da azionare con separato atto di precetto» indicare importi corrispondenti a quanto previsto dall’attuale tariffa con l’aggiunta della seguente espressione « con espressa riserva di adeguare i compensi sopra indicati ai parametri che verranno stabiliti dal D.M. di cui all’articolo 9, comma 2, decreto legge numero 1/2012 ed obbligo di restituzione dei compensi eccedenti in ipotesi percepiti » . In ogni caso, in attesa della pubblicazione del D.M. che dovrà stabilire i parametri, per il Tribunale di Verona verranno sospese le liquidazioni delle parcelle relative all’assistenza con patrocinio a spese dello Stato sia nei giudizi civili, sia nei giudizi penali. Questioni di legittimità costituzionale. Tra le novità più significative di questi giorni si segnala l’ordinanza 1/2/2012 del Tribunale di Cosenza. Quest’ultima, su un presupposto diametralmente diverso a quanto sopra indicato dal Tribunale di Varese, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 1 e 2 del più volte citato articolo 9 del decreto legge 24/1/2012, numero 1, rispetto agli articolo 3, 24 e 111 della Costituzione. Il Tribunale di Cosenza, con ampia e assai approfondita motivazione, ha evidenziato come, una volta abrogate le tariffe, risulti mancante la disciplina transitoria così da non poter ritenere, in alcun modo, ultrattivo il vecchio regime tariffario. L’autorità giudiziaria dovrebbe quindi applicare il nuovo regime a tutti i processi in corso che non siano già stati definiti anche per ciò che riguarda la condanna alle spese processuali e ciò in virtù del noto principio tempus regit actum . Del resto a tale vuoto normativo non può supplirsi neppure con il ricorso all’equità ed è evidente peraltro che laddove si ammettesse la possibilità per il giudice di ricorrere a parametri diversi rispetto a quelli che il Ministero dovrà fornire, si finirebbe per ammettere la possibilità di liquidazioni mortificanti per il decoro della professione quindi in contrasto con il primo comma dell’articolo 36 della Costituzione ovvero troppo gravosi per l’esercizio del diritto di difesa che deve essere garantito ad ogni cittadino. In forza di queste e altre considerazioni, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale rispetto agli articolo 3, 24, 111 , viene trasmessa senza ritardo alla Corte Costituzionale. Non v’è dubbio che l’ordinanza del Tribunale di Cosenza sia ben motivata ed anche suggestiva. A parere dello scrivente però appare maggiormente condivisibile il presupposto logico e giuridico sul quale si fonda la sentenza, sommariamente commentata poc’anzi, del Tribunale di Varese. Allo stato attuale infatti non può dirsi che vi sia un vuoto normativo a seguito dell’intervenuta abrogazione tariffaria dovendo tener conto, prima di ogni altra cosa, del valore attribuibile all’articolo 2225 c.c. ed agli effetti, anche processuali, che ad esso si ricollegano o comunque che da esso discendono.

Tribunale Ordinario di Milano e Corte di Appello di Milano, nota 3 febbraio 2012 All'esito di consultazioni tra il Presidente della Corte d'Appello e il Presidente del Tribunale di Milano, si è ritenuto quanto segue in merito alle problematiche riguardanti le tariffe professionali. L’articolo 9 del D.L. 20 gennaio 2012 numero 1 ha abrogato le tariffe di tutte le professioni regolamentate con il sistema ordinistico. E’ previsto, contestualmente, che nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale il compenso del professionista deve essere determinato con parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante competente. Orbene, in attesa dell'emanazione del decreto del Ministro della Giustizia e in considerazione dell'indefettibile dovere da parte del giudice di procedere comunque alla liquidazione dei compensi dell’avvocato per l’attività svolta, è necessario individuare, nelle more, criteri omogenei di liquidazione. Si è ritenuta pertanto soluzione operativa rispondente a tale esigenza indicare provvisoriamente quali criteri orientativi di riferimento i parametri ricavabili dalle previgenti tariffe professionali degli avvocati.

Tribunale civile e penale di Verona, nota 1° febbraio 2012 Presidente Gilardi Oggetto articolo 15 del decreto legge 20 gennaio 2012, numero 1. Prime indicazioni operative L'articolo 9 del decreto legge 20 gennaio 2012, numero 1 ha abrogato le tariffe professionali del sistema ordinistico 1 . Nella riunione avutasi il 31 gennaio con il Presidente ed altri componenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona, nell'esprimersi l'auspicio che in sede di conversione del decreto-legge venga superato il vuoto normativo determinato dalla repentina abrogazione delle Tariffe Forensi, e che sia varato al più presto il decreto ministeriale relativo ai parametri da tener presenti nella liquidazione del compenso da parte degli organi giurisdizionali, sono emerse le seguenti indicazioni interpretative a poiché l'articolo 9 del decreto legge numero 1/2012, nonostante la mancanza di esplicite indicazioni al riguardo, appare rivolto al futuro, vale a dire ai contratti d'opera professionale stipulati dall'avvocato successivamente all'entrata in vigore della norma, si ritiene che con riferimento all'attività riconducibile a conferimenti di incarichi ed a processi iniziati in precedenza debbano trovare applicazione le Tariffe fissate con D.m. 8.4.2004, numero 127, implicitamente richiamato dalla legge processuale vigente al momento dell'introduzione del giudizio in virtù del combinato disposto degli articolo 91 c.p.c. e 75 disp. att. c.p.c. b per i decreti ingiuntivi ed i procedimenti per convalida di sfratto richiesti successivamente all'entrata in vigore dell'articolo 9, poiché in mancanza di Tariffe e del decreto ministeriale sopra indicato il giudice è pur sempre tenuto a liquidare le spese ed il compenso del professionista, il riferimento alle “tabelle orientative” sino ad oggi applicate, frutto di convenzioni con l'Ordine degli Avvocati di Verona, è apparso tuttora utilizzabile, alla luce dell'articolo 2225 cod. civ. quale criterio ricognitivo della congruità del compenso alla luce di usi in senso lato consacrati nelle tabelle stesse. Si allegano, al riguardo, le nuove tabelle elaborate per i decreti ingiuntivi, con riserva di comunicare quelle relative ai procedimenti per convalida di sfratto c quanto ai precelli, sono emerse le seguenti ipotesi alternative * attendere l'emanazione del D.M. * richiedere l'importo capitale, gli interessi e le spese liquidate, aggiungendo la seguente espressione “oltre ai compensi successivi da determinare in base al/ 'emanando D.lgs. di cui all'articolo 9, co. 2 D.L. numero 112012, da liquidarsi dal Giudice dell'Esecuzione o, in difetto, da azionare con separato atto di precetto” * indicare importi corrispondenti a quanto previsto dalle attuali Tariffe, con l'aggiunta della seguente espressione con espressa riserva dì adeguare i compensi sopraindicati ai parametri che verranno stabiliti dal D.M. di cui all'articolo 9, co. 2 D.L. numero 112012, ed obbligo di restituzione dei compensi eccedenti in ipotesi percepiti”. Rispetto a quanto emerso nella riunione del 31 gennaio, si deve inoltre aggiungere che il criterio sub A appare applicabile anche con riguardo alle note spese presentate, nel processo penale, dalla parte civile e dal responsabile civile, e che, in attesa della pubblicazione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 9 D.L. numero 1 /2012, sono sospese le liquidazioni delle parcelle relative all'assistenza con patrocinio a spese dello Stato, sia nei giudizi civili sia nei giudizi penali, nonché quelle riguardanti la prestazione di attività difensiva svolta quale difensore d'ufficio nei casi di cui all'articolo 32 disp. att. c.p.c. Si tratta di indicazioni provvisorie, rispetto alle quali può apparire prudente l 'esito degli approfondimenti della riunione di “Valore Prassi” appositamente convocata per il pomeriggio del 9 febbraio 2012 e quelli ulteriori che si avranno nella riunione della Commissione Osservatorio sulla giustizia civile convocata per il 16 febbraio 2012. Note 1 articolo 9 - Disposizioni sulle professioni regolamentate 1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. 2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma l , ne l caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. Con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionale e agli archivi precedentemente basati sulle tariffee. L'utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese dà luogo alla nullità della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, numero 206. 3. Il compenso per le prestazioni professionali e pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista. 4. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1 omissis ”.

Tribunale di Varese, sez. I Civ., sentenza 3 febbraio 2012 Giudice Buffone Liquidazione del compenso spettante all’avvocato - abrogazione delle tariffe forensi – articolo 9 d.l. 24 gennaio 2012 numero 1 – fase transitoria in attesa del decreto ministeriale – applicazione dell’articolo 2225 c.c. – sussiste – riferimento agli importi liquidati in precedenza – parametro di riferimento – sussiste. L’abrogazione delle tariffe forensi, ai sensi dell’articolo 9 d.l. 1/2012, comporta che il giudice, per la liquidazione del compenso all’Avvocato, debba applicare l’articolo 2225 cod. civ. In applicazione della norma in esame, per la quantificazione del compenso, il giudice può fare riferimento agli standards liquidativi in precedenza applicati e alla somma calcolata dallo stesso difensore mediante la nota spese di cui all’articolo 75 disp. att. c.p.c. Nella determinazione del compenso, occorre tenere presente che il soggetto che esercita la professione forense, indipendentemente dagli atti specifici compiuti, svolge un servizio di pubblica necessità e quindi contribuisce alla realizzazione delle finalità di Giustizia nel processo, aspetto che impone di rispettare la professione dell’Avvocato non frustrandone la funzione mediante un compenso inadeguato o insufficiente. Fatto Con la domanda introduttiva del giudizio, l’attore assumeva di avere prestato, in qualità di commercialista, la sua collaborazione professionale in favore del convenuto per le attività registrate nelle fatture allegate all’atto di citazione, ed emesse a cavallo tra il 2006 e il 2008. Deduceva di avere maturato un compenso per Euro 5.693,89 e che, a fronte della regolare esecuzione della prestazione intellettuale, il debitore non aveva adempiuto l’obbligazione pecuniaria, anche nonostante l’ultimo sollecito, del 12 novembre 2010. Al convenuto l’atto di citazione veniva notificato in data 28 dicembre 2010 notifica n sue mani non comparendo nonostante la notificazione, il convenuto veniva dichiarato contumace all’udienza del 22 aprile 2011. All’udienza del 20 maggio 2011 venivano ammesse le prove richieste dalla parte attrice, come articolate nella memoria istruttoria del 12 maggio 2011. In data 30 settembre 2011 venivano assunte le prove e, in particolare, veniva sentito il testimone citato dalla parte attrice. La causa veniva rinviata all’udienza del 3 febbraio 2012 per la discussione orale ai sensi dell’articolo 281-sexies c.p.c Diritto In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca ai sensi dell’articolo 1218 c.c. deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento Cass. civ., Sez. Unite, 30/10/2001, numero 13533 in Corriere Giur., 2001, 12, 1565 Cass. civ., Sez. Unite, 24/03/2006, numero 6572 . E, infatti, la disciplina dell’onere della prova assume un rilievo particolare nell'ambito dell'inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ove il Codice civile articolo 1218 introduce una presunzione – definita dalla dottrina - semplificante , in deroga alla regola generale dell'articolo 2697 c.c., accollando al debitore, che non abbia eseguito esattamente la prestazione dovuta, l'onere di provare che l'inadempimento o il ritardo siano stati provocati da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, salvo, ovviamente, provare fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’altrui pretesa Trib. Varese, sez. I, ord. 18 novembre 2009 in Giur. di Merito, 2010, 2, 394 . Nel caso di specie, il creditore ha offerto piena prova dei fatti costitutivi del suo diritto avendo fornito valido supporto probatorio del contratto dedotto in citazione, della pattuizione del compenso stabilito con il debitore, della intervenuta esecuzione delle prestazioni e del complessivo ammontare della pretesa creditoria rimasta insoddisfatta. La piattaforma probatoria è in questi termini arricchita dalla testimonianza del teste P, sentita all’udienza del 30 settembre 2011. Si tratta di un testimone credibile, avendo percepito direttamente i fatti, in quanto collaboratrice dello studio attore al momento del fatto e per il periodo oggetto delle fatture. Il teste ha confermato che lo Studio attore ha effettivamente e realmente eseguito tutte le prestazioni di cui alle fatture prodotte in atti dalla numero 1 alla numero 9 , in favore del convenuto, ed ha pure confermato che le parti si erano accordate per il corrispettivo poi richiesto dal creditore. Peraltro, ha anche affermato che il suddetto corrispettivo non è stato versato dal convenuto prova di tipo negativo non gravante sul creditore . A fronte della completa e univoca prova offerta dal creditore, il debitore non ha allegato l’intervenuto adempimento e, anzi, al contrario, il creditore ha offerto elementi di giudizio di senso diametralmente opposto. La somma costituisce debito di valuta poiché certa nell’ammontare ab origine e, pertanto, sono dovuti gli interessi legali dalla costituzione in mora ma non la rivalutazione monetaria. L’importo, maggiorato degli interessi dall’attualità, con decorrenza dalla messa in mora, è di Euro 5.800,00. Alla luce dei rilievi sin qui esposti, la domanda dell’attore deve trovare accoglimento. In conseguenza della soccombenza, il convenuto va condannato alle spese del processo. Il difensore della parte attrice ha versato in atti propria nota spese redatta ai sensi D.M. 8 aprile 2004 numero 127 regolamento recante determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali . Il Decreto-Legge 24 gennaio 2012, numero 1 in G.U. 24 gennaio 2012, numero 19 , recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, ha previsto, all’articolo 9, comma I, l’abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. L’articolo 9 citato, al comma II, prevede che - ferma restando l'abrogazione delle tariffe - nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. Un primo precedente giurisprudenziale intervenuto in materia Trib. Cosenza, ord. 26 gennaio 2012, est. G. Greco ha ritenuto che lo jus superveniens ritenuto immediatamente applicabile alle controversie pendenti abbia di fatto comportato la caducazione del criterio liquidatorio tariffario, da parte del giudice, a prescindere dalla presenza di una controversia tra avvocato e cliente ma in ogni caso in cui il magistrato debba procedere alla determinazione del compenso spettante al difensore per l’attività professionale profusa nell’esercizio del mandato. Sulla base di tale presupposto, lo stesso Ufficio giudiziario Trib. Cosenza, ord. 1 febbraio 2012 in www.cassazione.net , con ricchezza di argomentazioni, ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale reputando censurabile, sotto diversi profili di costituzionalità, l’articolo 9 del d.l. 1/2012, nella parte in cui non prevede una disciplina transitoria fino alla entrata in vigore del Decreto Ministeriale preannunciato dall’articolo 9, comma II, decreto cit Nonostante il pregio delle ragioni da cui trae linfa l’ordinanza calabrese di remissione, reputa questo Tribunale che, per la liquidazione del compenso dell’Avvocato, in difetto di normativa ministeriale, non si registri un vacuum legis sospettabile di incostituzionalità. Giova ricordare, infatti, che, in assenza di tariffe professionali, il sistema normativo contiene una difesa immunitaria ad hoc posto che l’articolo 2225 c.c., quale norma generale, statuisce che in loro assenza il giudice può liquidare il compenso in relazione al risultato ottenuto dal professionista e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo. Trattasi di disposizione legislativa che non consegna al giudicante una “delega in bianco”, a rischio di arbitraria discrezionalità, in quanto non è equitativa in senso tecnico v. Trib. Bologna, Sez. II, 28 giugno 2010 , tenuto conto dei parametri oggettivi cui si ancora la liquidazione e del costume pretorio formatosi in calce all’articolo 2225 c.c., che consente anche il riferimento a prestazioni analoghe v. ad es., Trib. Milano, 31 luglio 2001 in Riv. Critica Dir. Lav., 2001, 1036 . Ebbene, in assenza di un riferimento tariffario, dovendo stabilire il giusto compenso e, quindi, non meramente “equo” , il giudice ben può fare riferimento anche ai parametri che precedentemente venivano applicati, per orientarsi nella statuizione finale, dovendosi precisare che l’abrogazione delle tariffe non è intervenuta perché queste non fossero corrette o adeguate, ma per una finalità diversa, collocata nell’ottica di una implementazione della concorrenza dei mercati. Ciò vuol dire che, ricorrendo all’articolo 2225 cod. civ., il giudice, guardando agli standards liquidativi in precedenza applicati, e tenendo conto dell’attività processuale in concreto svolta dall’Avvocato, può procedere alla liquidazione del compenso del difensore in modo adeguato e nel rispetto della finalità proprie delle Tariffe, che debbono compensare, in un’ottica retributiva e non indennitaria , il rappresentante legale per la prestazione intellettuale svolta. In quest’opera di liquidazione del compenso, peraltro, il magistrato non può considerare il professionista legale come un mero professionista intellettuale, in quanto, come è noto, il soggetto che esercita la professione forense, indipendentemente dagli atti specifici compiuti, svolge un servizio di pubblica necessità Cass. penumero , Sez. V, 28 aprile 2005, numero 22496 in Riv. Penumero , 2006, 6, 749 e quindi contribuisce alla realizzazione delle finalità di Giustizia nel processo, aspetto che impone di rispettare la professione dell’Avvocato non frustrandone la funzione mediante un compenso inadeguato o insufficiente. Va, poi, soprattutto rilevato che il d.l. 1/2012 non ha abrogato l’articolo 75 disp. att. c.p.c. L’enunciato in esame prevede che “il difensore al momento del passaggio in decisione della causa deve unire al fascicolo di parte la nota delle spese, indicando in modo distinto e specifico gli onorari e le spese, con riferimento all'articolo della tariffa dal quale si desume ciascuna partita”. Ebbene, la disposizione de qua deve ritenersi abrogata nel rinvio alla Tariffa, in virtù dell’articolo 9, comma IV, del d.l. 1/2012 ma non anche nella parte in cui prevede che l’Avvocato, comunque, presenti la nota del suo compenso. Per effetto dell’abrogazione tacita, il disposto normativo deve essere letto come se statuisse che il difensore al momento del passaggio in decisione della causa deve unire al fascicolo di parte la nota delle spese, indicando in modo distinto e specifico gli onorari e le spese. Orbene, la nota spese dell’Avvocato è un valido strumento del difensore per proporre, come già avveniva prima del d.l. 1/12, una liquidazione del suo compenso, così potendo il giudice farvi senz’altro riferimento, dove la ritenga adeguata. In tale giudizio, restano vitali e sempre attuali gli insegnamenti nomofilattici delle Sezioni Unite che, in merito all’ammontare della liquidazione delle spese del processo, hanno affermato che “le spese di lite vanno liquidate in linea con il principio di adeguatezza e proporzionalità” i quali impongono “una costante ed effettiva relazione tra la materia del dibattito processuale e l'entità degli onorari per l'attività professionale svolta” Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 11 settembre 2007, numero 19014 . Ebbene, nel caso di specie, il difensore della parte vittoriosa, ha depositato la sua nota spese, richiedendo il compenso per Euro 250,00 a titolo di spese, Euro 629,00 a titolo di Diritti ed Euro 1.310,50 a titolo di onorari. Tenuto conto degli snodi del processo, della proficua attività svolta dal difensore e del risultato processuale ottenuto, il compenso appare del tutto congruo, adeguato, e giusto in relazione ai risultati ottenuti. A prescindere dal fatto che la nota spese sia stata liquidata con il riferimento alle Tariffe, la somma richiesta è senz’altro calcolata in modo congruo e compensa giustamente e correttamente l’attività svolta dall’Avvocato. P.Q.M. Il Tribunale di Varese, Sezione prima Civile in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Giuseppe Buffone, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto al numero 5770 dell’anno 2010, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede Accerta e dichiara l’inadempimento di MF, per le ragioni di cui in parte motiva e, per l’effetto, condanna il convenuto MF, al versamento, in favore dell’attore, studio professionale associato di Euro 5.800,00 oltre interessi legali dalla sentenza e sino al soddisfo. Condanna il convenuto al rimborso delle spese del giudizio in favore dell’attore che, tenuto conto della natura della lite e del valore della causa. Liquida ai sensi dell’articolo 91 c.p.c., in Euro 2.189,50 di cui Euro 250,00 per spese. Vanno aggiunti il rimborso dell’Iva e del Cpa giusta l’articolo 11 legge 20 settembre 1980, numero 576.

Tribunale di Varese, sez. I Civ., decreto 3 febbraio 2012, numero 140 Giudice Buffone Liquidazione del compenso spettante all’avvocato - abrogazione delle tariffe forensi – articolo 9 d.l. 24 gennaio 2012 numero 1 – fase transitoria in attesa del decreto ministeriale – applicazione dell’articolo 2225 c.comma – sussiste – decreto ingiuntivo – riferimento alle cd. tabelle orientative condivise con il consiglio dell’ordine – sussiste . L’abrogazione delle tariffe forensi, ai sensi dell’articolo 9 d.l. 1/2012, comporta che il giudice, per la liquidazione del compenso all’Avvocato, debba applicare l’articolo 2225 cod. civ in applicazione della norma in esame, per la quantificazione del compenso, il giudice può fare riferimento agli standards liquidativi in precedenza applicati e alla somma calcolata dallo stesso difensore mediante la nota spese di cui all’articolo 75 disp. att. c.p.comma Nel caso dei decreti ingiuntivi, in assenza del DM attuativo, è possibile fare anche riferimento alle cd. “tabelle orientative” adottate, in modo condiviso. E, infatti, le tabelle orientative di cui si discute – largamente diffuse nelle prassi degli uffici giudiziari – costituiscono una consolidata esperienza liquidatoria che parte proprio da quei presupposti che l’articolo 2225 c.comma tipizza e risponde, pertanto, all’esigenza di quantificare il compenso del difensore secondo diritto e non secondo equità. - Letto il ricorso introduttivo 31 gennaio 2012 - Visto il ricorso che precede ed esaminate le fatture prodotte, accompagnate da autentica notarile, nonché la produzione documentale allegata che, per consistenza e per i dati risultanti, risulta idonea a fondare una ingiunzione di pagamento - attesa la competenza, ai sensi dell’articolo 637, comma I, c.p.c. - attesa la ricorrenza delle condizioni previste dall’articolo 633 c.p.comma per pronunciare l’ingiunzione richiesta - ritenuto, quanto alle spese, che non possano applicarsi le Tariffe forensi di cui al D.M. 8 aprile 2004 numero 127, poiché abrogate dall’articolo 9 del Decreto-Legge 24 gennaio 2012, numero 1 in G.U. 24 gennaio 2012, numero 19 , il quale, per la liquidazione giudiziale, prevede l’entrata in vigore di un Decreto Ministeriale ancora non emanato - ritenuto che l’abrogazione delle tariffe forensi, ai sensi dell’articolo 9 d.l. 1/2012, comporti che il giudice, per la liquidazione del compenso all’Avvocato, debba applicare l’articolo 2225 cod. civ in applicazione della norma in esame, per la quantificazione del compenso, il giudice può fare riferimento agli standards liquidativi in precedenza applicati e alla somma calcolata dallo stesso difensore mediante la nota spese di cui all’articolo 75 disp. att. c.p.comma v. Trib. Varese, sentenza 3 febbraio 2012 contra Trib. Cosenza, ord. 1 febbraio 2012 in www.cassazione.net - ritenuto, in particolare, che nel caso dei decreti ingiuntivi, in assenza del DM attuativo, sia possibile fare anche riferimento alle cd. “tabelle orientative” adottate, in modo condiviso, da Ufficio giudiziario e Consiglio dell’Ordine, come anche altri Tribunali hanno già ritenuto v. Trib. Verona, Ufficio della Presidenza, circomma 1 febbraio 2012, est. Pres. G. Gilardi - ritenuto, infatti, che le tabelle orientative di cui si discute – largamente diffuse nelle prassi degli uffici giudiziari – costituiscano una consolidata esperienza liquidatoria che parte proprio da quei presupposti che l’articolo 2225 c.comma tipizza e risponde, pertanto, all’esigenza di quantificare il compenso del difensore secondo diritto e non secondo equità P.Q.M. Letti ed applicati gli articolo 633, 641 c.p.comma Ingiunge Al destinatario dell’ingiunzione di pagare alla parte ricorrente la somma di €. 5.153,60 oltre interessi come da ricorso. Vanno, anche, riconosciute le spese del procedimento che, atteso il valore del credito il giudice. Liquida le spese e le competenze ai sensi dell’articolo 641, comma III, c.p.comma e ne ingiunge il pagamento come segue Euro 221,67 per spese, Euro 729,00 per compenso, oltre CPA ed IVA come per Legge, il tutto entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto. Avverte Il destinatario dell’ingiunzione che entro il termine di quaranta giorni 40 gg può essere proposta opposizione al decreto ingiuntivo davanti a questo Ufficio giudiziario, ai sensi dell’articolo 645 c.p.comma e che in caso di mancanza di opposizione si procederà ad esecuzione forzata articolo 641, comma I, c.p.c. .