RASSEGNA TAR

TAR LOMBARDIA, MILANO, SEZ. III 15 GENNAIO 2013, N. 116 ACCESSO ‒ ACCESSO AGLI ATTI DI GARA. Accesso agli atti di gara la P.A. deve dimostrare le prevalenti ragioni di tutela del segreto. L’art 13, comma 5, lett. a , d. lgs. n. 163 del 2006, ha introdotto un'ipotesi di speciale deroga rispetto alla disciplina di cui alla legge n. 241 del 1990, da applicare esclusivamente nei casi in cui l'accesso sia inibito in ragione della tutela di segreti tecnici o commerciali motivatamente evidenziati dall'offerente in sede di presentazione dell'offerta. La disposizione, invero, si riferisce a documentazione suscettibile di rivelare il know-how industriale e commerciale contenuto nelle offerte delle imprese partecipanti, in modo da evitare che operatori economici in diretta concorrenza tra loro possano utilizzare l'accesso per giovarsi delle specifiche conoscenze possedute da altri, al fine di conseguire un indebito vantaggio commerciale all'interno del mercato. Tuttavia, l’Amministrazione richiesta ha l’onere di rappresentare quali siano le specifiche ragioni di tutela del segreto industriale e commerciale custodito negli atti di gara, in riferimento a precisi dati tecnici. Sicché, in assenza di tale dimostrazione, l’accesso deve essere consentito. TAR PUGLIA, LECCE, SEZ. II 4 GENNAIO 2013, N. 22 DEMANIO E BENI PUBBLICI ‒ SDEMANIALIZZAZIONE. La disciplina dei contratti pubblici non si applica nelle procedure di vendita di immobili pubblici. La disciplina contenuta nel codice dei contratti pubblici non si applica, per espressa previsione dell’art. 19, comma 1, lett. a del d.lgs. n. 163/2006, ai contratti pubblici aventi per oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni”. Le disposizioni ed i principi contenuti nella normativa regolante le procedure ad evidenza pubblica non possono trovare piana applicazione nelle procedure di dismissione e vendita di beni immobili da parte dello Stato e delle altre Amministrazioni pubbliche, se non quando siano espressamente richiamati negli atti generali che costituiscono la lex specialis autovincolante per l’Amministrazione. TAR LAZIO, ROMA, SEZ. II 3 GENNAIO 2013, N. 16 CONTRATTI PUBBLICI ‒ CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI ORDINARI ‒ AVVISI, INVITI, ESCLUSIONE DALLA GARA. E’ sanabile la mancata produzione della polizza fideiussoria ex art. 75 d.lgs. n. 163 del 2006. E’ nullo, ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, del codice dei contratti pubblici, il bando di gara nella parte in cui prevede quale causa di esclusione dalla gara la mancata allegazione della polizza fideiussoria di cui all’art. 75, comma 1, del medesimo codice è pertanto illegittimo il provvedimento di esclusione dalla gara adottato con riferimento ad una fattispecie che la legge considera come una mera irregolarità sanabile ai sensi dell’art. 46, comma 1, del codice dei contratti pubblici. La disposizione dell’art. 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici impone una diversa interpretazione dell’art. 75 del medesimo Codice, che valorizza la diversa formulazione letterale del comma 6, in relazione al comma 8, e rende evidente l’intento di ritenere sanabile o regolarizzabile la mancata prestazione della cauzione provvisoria, al contrario della cauzione definitiva, che garantisce l’impegno più consistente della corretta esecuzione del contratto e giustifica l’esclusione dalla gara. TAR LAZIO, ROMA, SEZ. III-BIS 31 DICEMBRE 2012, N. 10846 GIURISDIZIONE ‒ GIURISDIZIONE IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO. Graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente ed educativo decide il G.O. Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle controversie relative alle graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente ed educativo. In materia di graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola di cui all'art. 1, comma 605, lett. c della legge 27 dicembre 2006 n. 296 legge finanziaria 2007 e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto di modificare dette graduatorie ad esaurimento mediante l’attribuzione previo spostamento da altra graduatoria di punteggi aggiuntivi maturati da alcuni docenti ed agli stessi già riconosciuti in altre analoghe graduatorie, diritto negato dall'amministrazione in applicazione del divieto previsto da apposito Decreto Ministeriale D.M. 8 aprile 2009 n. 42 , la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 , di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione. Ebbene, applicando le suddette coordinate ermeneutiche, il Tar di Roma approda all’ulteriore conseguenza per cui i D.M. disciplinanti le graduatorie finalizzate a fini assuntivi non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi ma di atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione.