Con tre distinti provvedimenti del 15 gennaio 2013, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli e istruzioni di Iva/2013, Iva Base/2013 e Iva 26Lp/2013 prot. numero 2013/5267 e le sole istruzioni per la Comunicazione annuale dati Iva prot. numero 2013/5271 e Iva 74-bis prot. numero 2013/5272 i modelli e le specifiche tecniche, infatti, mantengono la versione 2012.
Modelli e istruzioni Iva 2013. Il modello Iva/2013 si riferisce all’anno di imposta 2012 e deve essere utilizzato sia dai soggetti passivi tenuti alla presentazione autonoma della dichiarazione annuale sia da quelli obbligati alla dichiarazione unificata inserita all’interno di Unico 2013. Le persone fisiche e non, in possesso dei requisiti richiesti, possono servirsi del modello Iva Base/2013, più semplice da compilare rispetto all’ordinario. Infine, il modello Iva 26Lp contiene il riepilogo delle liquidazioni periodiche effettuate dalla società controllante del gruppo e va presentato dalla società capogruppo all’agente della riscossione competente per territorio. Le innovazioni introdotte. Due le principali novità del modello Iva/2013. Anzitutto è stato soppresso il quadro VR e pertanto la richiesta di rimborso del credito annuale andrà formulata nel rigo VX4, che ora è stato strutturato in 8 campi così da poter contenere tutte le informazioni necessarie. L’altra innovazione è legata all’introduzione del regime dell’Iva per cassa articolo 32 bis, D. Lgs. numero 83/2012 il contribuente che ha optato per questo regime a partire dal 1° dicembre 2012 dovrà anzitutto barrare l’apposita casella inserita nel nuovo rigo VO15. L’interessato dovrà poi indicare nel rigo VE36, campo 3, gli imponibili delle operazioni attive di dicembre per le quali non è stato ancora incassato il relativo credito le operazioni passive vanno invece indicare nel campo 3 del rigo VF19. La Comunicazione annuale dati Iva. Il secondo provvedimento approva le sole istruzioni della Comunicazione annuale dati Iva tutti i contribuenti tenuti alla dichiarazione Iva annuale, anche se non hanno realizzato operazioni imponibili nell’anno di riferimento o non sono tenuti alla dichiarazione periodica, devono presentare questo modello entro fine febbraio. Il modello Iva 74-bis. Infine il terzo provvedimento è relativo al modello Iva 74-bis, da utilizzare in caso di dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa anche in questo caso le modifiche in materia si riferiscono alle sole istruzioni per la compilazione.
TP_FISCO_provv.IVA5267TP_FISCO_provv.IVA5271TP_FISCO_provv.IVA5272