In GU il decreto ministeriale con l'integrazione degli obblighi di comunicazione in materia di acquisto e scambio di autovetture di provenienza intracomunitaria.
Il Ministro dei trasporti è intervenuto con un decreto pubblicato sulla G.U. del 4 aprile a dettare nuovi elementi da indicare nella comunicazione a fini IVA in materia di acquisto e scambio di autovetture di provenienza intracomunitaria. Obiettivo noto contrastare le frodi fiscali.Dati da indicare nella comunicazione. La comunicazione in oggetto deve contenere oltre a - il codice fiscale e la denominazione del cessionario residente tenuto alla comunicazione,- il numero identificativo intracomunitario e la denominazione del fornitore, ovvero i dati anagrafici del fornitore qualora quest'ultimo non sia in possesso di numero identificativo intracomunitario,- la data e il prezzo di acquisto del veicolo,anche il numero di telaio e il codice di immatricolazione ovvero il numero di omologazione dell'autoveicolo, motoveicolo e rimorchio, nonché l'eventuale data di prima immatricolazione all'estero.
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Decreto 29 marzo 2011, G.U. 4 aprile 2011, numero 77Modifiche al decreto 30 ottobre 2007 concernente gli obblighi di comunicazione in materia di acquisto e scambio di autovetture di provenienza infracomunitaria.IL CAPO DEL DIPARTIMENTOPER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONEED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICIdel Ministero delle infrastrutture e dei trasportidi concerto con IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATEVisto il decreto-legge 30 agosto 1993, numero 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, numero 427, il quale reca disposizioni tributarie particolari in materia di scambi intracomunitari Visto l'articolo 53 del citato decreto-legge numero 331 del 1993, in forza del quale i pubblici uffici che procedono all'immatricolazione cooperano con i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, tra l'altro, per il reperimento degli elementi utili al controllo sul corretto assolvimento degli obblighi fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto Visto l'articolo 1, comma 378, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, il quale prescrive che i soggetti di imposta comunichino al Dipartimento dei trasporti terrestri i dati relativi all'acquisto di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi nuovi, provenienti da Stati dell'Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo Visto l'articolo 1, comma 379, della medesima legge numero 311 del 2004, il quale stabilisce che i contenuti e le modalità delle comunicazioni di cui al comma 378 sono definiti con decreto del capo del Dipartimento dei trasporti terrestri ora Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti e del direttore dell'Agenzia delle entrate Visto l'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, numero 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, numero 286, il quale prescrive che Ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi anche nuovi oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, la relativa richiesta e' corredata di copia del modello F24 recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l'ammontare dell'IVA assolto in occasione della prima cessione interna Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, numero 358 e successive modifiche ed integrazioni, istitutivo dello Sportello telematico dell'automobilista Visto il decreto dirigenziale 30 ottobre 2007 adottato dal capo del Dipartimento dei trasporti terrestri di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, il quale ha abrogato il previgente decreto dirigenziale 8 giugno 2005 ed ha stabilito nuove disposizioni relative agli obblighi di comunicazione in materia di acquisto e scambio di autovetture di provenienza intracomunitaria Ritenuto di dover adeguare i contenuti del citato decreto dirigenziale 30 ottobre 2007 per finalità di contrasto alle frodi fiscali nel settore del commercio degli autoveicoli di provenienza intracomunitaria Decreta articolo 11. All'articolo 2 del decreto dirigenziale 30 ottobre 2007, adottato dal capo del Dipartimento per i trasporti terrestri di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, sono apportate le seguenti modifiche ai comma 1 e 3, lettere c , dopo le parole veicolo nuovo od usato sono aggiunte le seguenti , nonché l'eventuale data di prima immatricolazione all'estero . Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 1° aprile 2011.