Il Tar Lazio ha respinto il ricorso dell’Associazione italiana giovani avvocati contro il regolamento numero 5/2014 del CNF, che ha introdotto la nuova disciplina per l’iscrizione all’albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Il CNF, con un comunicato diffuso sul proprio sito subito dopo la notizia, rivendica la legittimità del regolamento adottato.
A fine ottobre, l’Associazione italiana giovani avvocati Aiga aveva deciso di presentare ricorso contro il regolamento numero 5/2014 del CNF, che ha introdotto una nuova disciplina per l’iscrizione all’albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Giovani legali tagliati fuori? Nel mirino dei giovani professionisti, in particolar modo, c’erano i requisiti necessari per tale iscrizione anzianità di iscrizione, numero di giudizi patrocinati davanti alla Corte d’appello e, soprattutto, il corso presso la Scuola superiore dell’avvocatura, che si svolge, per la maggior parte delle ore, direttamente a Roma. Un regolamento definito incostituzionale, che avrebbe imposto alle nuove leve il bisogno di ricorrere al “prestito di firma” da parte di colleghi già abilitati perché non soggetti al sistema riformato e avrebbe limitato anche il ricambio generazionale nella rappresentanza istituzionale dell’avvocatura, riservata appunto ai “cassazionisti”. Per il Tar la risposta è no. Il Tar Lazio, però, ha dato ragione al CNF. In un comunicato diffuso sul proprio sito, il Consiglio ha dato notizia del deposito della sentenza che ha rigettato il ricorso per illegittimità. In più, sottolinea lo stesso CNF, «per i giudici amministrativi, il regolamento è rispettoso delle previsioni legislative e si fa carico delle eventuali difficoltà logistiche derivanti dal fatto che la sede principale dei corsi è Roma prevedendo che 1/3 delle lezioni possono essere svolte in forma decentrata presso le sedi degli ordini distrettuali».