Avvocati: le decisioni disciplinari sui casi concreti non sono intese restrittive della concorrenza

Il CNF, con un comunicato del 5 novembre scorso, ha fatto sapere che l’Autorità nazionale Antitrust ha affermato, nel bollettino n. 43, che le sanzioni deontologiche non sono intese restrittive della concorrenza.

Il caso. Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Brescia aveva sanzionato disciplinarmente 2 avvocati che avevano aperto uno studio legale con vetrine sulla pubblica via, utilizzando come richiamo la denominazione A.L.T. modificata in seguito al giudizio in A.L e slogan suggestivi, atti a provocare un accaparramento di clientela, sanzionata dal codice deontologico forense . La decisione, tra l’altro, veniva confermata nel merito dal CNF e in sede di legittimità dalla Corte di Cassazione. L’Antitrust ha confermato la decisione del Coa di Brescia. Infine è arrivato anche il bollettino n. 43 dell’Antitrust, il quale ha preso atto che il provvedimento del Consiglio dell’Ordine di Brescia ha valutato alcune specifiche modalità con le quali era stata promossa l’attività dello studio , difettando un generale condizionamento dei professionisti sul mercato. Nessuna intesa restrittiva della concorrenza. Insomma, l’Ordine forense – precisa il CNF - può ben sanzionare disciplinarmente i suoi iscritti nei casi in cui le modalità dell’esercizio dell’attività professionale risultino violare il codice deontologico senza che ciò configuri una intesa restrittiva della concorrenza .

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