E' legittima l'ordinanza del Sindaco che impone, prima l'adozione di idonee misure atte a contrastare le emissioni provenienti da un allevamento di maiali e, tenuto conto che gli odori persistono, la chiusura dell'impianto.
Abbattere le esalazioni insalubri dell’allevamento di maiali. Motivo del contendere il ricorso presentato da un'azienda suinicola avverso gli atti del sindaco che, dopo una prima ordinanza contingibile ed urgente, numero 64/2002, adottata ex articolo 50 e 54 del d.lgs. 267/2000, e l’annullamento di tale provvedimento con sentenza del TAR Marche, numero 26/2003 , ne ha adottato una ulteriore ai sensi degli articolo 216 e 217 del T.U.LL.SS. di cui al r.d. 1265/1934. Scopo del provvedimento sindacale, in base alle previsioni dell’articolo 216, T.U.LL.SS, abbattere le “esalazioni insalubri” di tipo olfattivo dell’allevamento, affinché esse non risultino “di pericolo o di danno per la salute pubblica”. In pratica, detti interventi avevano concretizzato “le norme da applicare per prevenire o impedire il danno e il pericolo” mentre la sanzione comminata in forza della mancata realizzazione corrisponde al potere di assicurare “la loro esecuzione ed efficienza”. Il Collegio, relativamente al caso in questione, ha osservato che gli odori molesti non risultano specificamente normati dal d.lgs. 372/1999, vigente all’epoca ma neanche dagli articolo 269-271, del d.lgs. 152/2006 con parametri e limiti di accettabilità di tale tipo di effetti “odoriferi” delle emissioni. Tuttavia è pacifico, almeno a partire dal r.d. 1265/1934, che anch’esse debbano essere contenute entro limiti di tollerabilità e pertanto sottoposte al potere limitativo dell’Amministrazione locale. E’ stato infatti affermato che, in base agli articolo 216 e 217 del T.U.LL.SS. non modificati, ma ribaditi dall’articolo 32 del d.P.R. 616/1977 e dall’articolo 32, comma 3, della legge 833/1978 , spetta al sindaco, all’uopo ausiliato dall’unità sanitaria locale, la valutazione della tollerabilità o meno delle lavorazioni provenienti dalle industrie classificate “insalubri”, e l’esercizio di tale potestà può avvenire in qualsiasi tempo e, quindi, anche in epoca successiva all'attivazione dell’impianto industriale. L'intervento del sindaco può estrinsecarsi con l’adozione in via cautelare di interventi finalizzati ad impedire la continuazione o l’evolversi di attività che presentano i caratteri di possibile pericolosità, per effetto di esalazioni, scoli e rifiuti, specialmente riguardanti gli allevamenti, e ciò per contemperare le esigenze di pubblico interesse con quelle dell'attività produttiva. L’autorizzazione per l’esercizio di un’industria classificata insalubre è concessa e può essere mantenuta a condizione che l’esercizio non superi i limiti della più stretta tollerabilità e che siano adottate tutte le misure, secondo la specificità delle lavorazioni, per evitare esalazioni “moleste” pertanto a seguito dell’avvenuta constatazione dell’assenza di interventi per prevenire ed impedire il danno da esalazioni, il sindaco può disporre la revoca del nulla osta e, pertanto, la cessazione dell’attività cfr. Cons. Stato numero 766/2001 . Inoltre, ha ricordato il Collegio, è stato ritenuto legittimo il provvedimento sindacale volto a sollecitare sulla base del parametro della “normale tollerabilità” delle emissioni, ex articolo 844 c.c., e con riferimento alle funzioni attribuite dall’articolo 13, d.lgs. 267/2000 l’elaborazione di misure tecniche idonee a far cessare le esalazioni maleodoranti provenienti da attività produttiva cfr. Cons. Stato numero 6693/2010 ciò, anche prescindendo da situazioni di emergenza e dall’autorizzazione a suo tempo rilasciata, a condizione però che siano dimostrati, da congrua e seria istruttoria, gli inconvenienti igienici e che si sia vanamente tentato di eliminarli cfr. Cons. Stato numero 1794/2005 . Legittima l’ordinanza del sindaco. Ne discende che la discrezionalità che si esercita in questa materia è inevitabilmente ampia, anche considerato che l’articolo 216, cit., riferisce la valutazione ad un concetto, quello di “lontananza”, spiccatamente duttile avuto riguardo, in particolare, alla tipologia di industria di cui concretamente si tratta cfr. Cons. Stato numero 1533/2006 . Nel caso specifico, le misure richieste all'azienda stabulazione dei suini a terra stoccaggio del letame in platee coperte stoccaggio dei liquami in vasche coperte, o in alternativa in vasche e stabilizzanti per via aerobica, modificando il sistema di stoccaggio installazione di sistemi meccanici per il ricircolo dell’aria e l’abbattimento delle sostanze odorigene nella stalla, e di sistemi di lavaggio nei box esterni sarebbero risultate funzionali alla riduzione dell’intensità e della durata degli odori. Si trattava, del resto, di interventi che non esulano dalla normale conduzione di un allevamento suinicolo. E d’altra parte, nessuna convincente argomentazione è stata prospettata nell’ambito del procedimento che si è concluso con l’ordinanza numero 89/2003, e nel giudizio di impugnazione susseguente per dimostrare che avrebbero potuto essere indicate misure alternative di minor costo per l’impresa, aventi pari o maggiore efficacia. Legittima quindi l'ordinanza di cessazione dell'attività quale sanzione massima consentita dal T.U.LL.SS.
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 3 maggio - 24 settembre 2013, numero 4687 Presidente Cirillo – Estensore Ungari Fatto e diritto 1. Nei confronti dell’azienda suinicola condotta dall’odierno appellante, il Sindaco di Montegiorgio, dopo una prima ordinanza contingibile ed urgente, numero 64/2002, adottata ex articolo 50 e 54 del d.lgs. 267/2000, e l’annullamento di tale provvedimento con sentenza del TAR Marche, numero 26/2003 , ha adottato, ex articolo 216 e 217 del T.U.LL.SS. di cui al r.d. 1265/1934 - l’ordinanza numero 15 in data 17 marzo 2003, prot. 3527, che individua sulla base degli accertamenti della ASL gli accorgimenti tecnici da introdurre, entro il 30 giugno 2003, per eliminare le esalazioni nocive dell’allevamento suinicolo - riscontrato l’inadempimento della precedente, l’ordinanza numero 89 in data 21 agosto 2003 – prot. 11297, di chiusura dell’allevamento entro il 20 ottobre 2003, con immediato divieto di rinstallo . 2. Il TAR Marche, con la sentenza appellata numero 104/2004 , ha respinto il ricorso avverso dette ordinanze. 3. Nell’appello vengono sostanzialmente riproposte le censure disattese in primo grado, integrate da critiche alle argomentazioni contenute nella sentenza, secondo quanto appresso precisato. 4. Il Comune di Montegiorgio si è costituito in giudizio e controdeduce sinteticamente, anche eccependo l’inammissibilità dell’appello per omessa notifica alla ASL numero 11. Si è altresì costituita in giudizio, ad opponendum, la signora S., residente nelle vicinanze dell’allevamento anch’essa controdeduce, in particolare fornendo indicazioni sulla situazione dei luoghi. 5. Sembra anzitutto evidente al Collegio che l’eventuale omessa o irrituale notifica alla ASL non incide sull’ammissibilità dell’appello, posto che gli atti della ASL, compresi nell’impugnazione, hanno pur sempre carattere istruttorio e consultivo, e non assumono natura codecisoria. 6. Nel merito, le conclusioni del TAR devono essere condivise. L’appellante lamenta che i provvedimenti impugnati siano stati adottati sulla base di accertamenti tecnici effettuati dalla ASL numero 11 di Fermo – cfr. nota prot. 3932 in data 14 agosto 2002, e dall’ARPAM – cfr. nota in data 23 ottobre 2002 ai fini dell’adozione della precedente ordinanza, poi annullata dal TAR. In sostanza, l’annullamento avrebbe travolto anche gli atti istruttori. Ad avviso del Collegio, la sorte del precedente provvedimento, in quanto annullato dal TAR per mancanza del presupposto costituito dall’esistenza di una situazione di necessità ed urgenza, vale a dire in ragione della errata qualificazione giuridica della situazione oggettivamente riscontrata, non inficia il valore degli accertamenti tecnici in sé considerati, che ben potevano essere utilizzati – com’è avvenuto, previa comunicazione di avvio del nuovo procedimento mediante nota del 21 febbraio 2003 - ai fini dell’adozione di altro e diverso quanto ai presupposti giuridici provvedimento. Un aggiornamento degli accertamenti non era poi necessario, posto che erano trascorsi pochi mesi, e che alla base dei provvedimenti vi era proprio la permanenza delle criticità a suo tempo riscontrate e la mancata adeguata attivazione del ricorrente al fine di porvi rimedio. L’appellante sottolinea l’ubicazione in zona agricola dell’azienda, come idonea ad evitare problemi di coesistenza con altri insediamenti. Ma la originaria localizzazione dell’allevamento va ricordato, industria insalubre di prima classe, in base, da ultimo, all’elenco allegato al d.m. 5 settembre 1994, attuativo dell’articolo 216 del T.U.LL.SS. in zona agricola non esentava il ricorrente, ai sensi dell’articolo 216, cit., dal tenere l’azienda “isolata nella campagna” e comunque “lontana dalle abitazioni” tanto più che l’area dell’allevamento era stata riclassificata, dalla Variante generale del PRG in fase di adozione, quale zona D1 a destinazione agricola-artigianale, proprio in accoglimento di un’osservazione del ricorrente, il quale si era impegnato a riconvertire in edifici artigianali le costruzioni esistenti, dacché nell’area insistevano ormai altri insediamenti produttivi oltre che case sparse . L’appellante contesta, sulla base di valutazioni peritali di parte, la congruità e l’idoneità degli interventi tecnici indicati nell’ordinanza, a far fronte agli inconvenienti ambientali rilevati. Il Collegio osserva che alle valutazioni tecnico-discrezionali espresse dagli organi pubblici preposti alla tutela igienico-sanitaria ed ambientale non possono essere sovrapposte le valutazioni peritali di parte di segno contrario, a meno che, a carico delle prime, non vengano evidenziati vizi di logicità, contraddittorietà o incompletezza, per quanto concerne l’individuazione degli elementi di fatto rilevanti, la scelta della regola tecnica di riferimento o la sua applicazione tanto più in un settore, quello delle emissioni olfattive, connotato da un’estesa discrezionalità tecnica, che il giudice amministrativo può sindacare solo in caso di manifesta irragionevolezza od incoerenza sotto il profilo scientifico. Vizi la cui esistenza non emerge dall’appello in esame. Con riferimento alle previsioni dell’articolo 216, cit., l’obiettivo degli interventi indicati nell’ordinanza è indubbiamente l’abbattimento delle “esalazioni insalubri” di tipo olfattivo dell’allevamento, affinché esse non risultino “di pericolo o di danno per la salute pubblica” detti interventi hanno concretizzato “le norme da applicare per prevenire o impedire il danno e il pericolo” mentre la sanzione comminata in forza della mancata realizzazione corrisponde al potere di assicurare “la loro esecuzione ed efficienza”. Non risultano specificamente normati dal d.lgs. 372/1999, vigente all’epoca ma neanche dagli articolo 269-271, del d.lgs. 152/2006 parametri e limiti di accettabilità di tale tipo di effetti “odoriferi” delle emissioni tuttavia è pacifico, almeno a partire dal r.d. 1265/1934, che anch’esse debbano essere contenute entro limiti di tollerabilità e pertanto sottoposte al potere limitativo dell’Amministrazione locale. E’ stato infatti affermato che, in base agli articolo 216 e 217 del T.U.LL.SS. non modificati, ma ribaditi dall’articolo 32 del d.P.R. 616/1977 e dall’articolo 32, comma 3, della legge 833/1978 , spetta al sindaco, all’uopo ausiliato dall’unità sanitaria locale, la valutazione della tollerabilità o meno delle lavorazioni provenienti dalle industrie classificate “insalubri”, e l’esercizio di tale potestà può avvenire in qualsiasi tempo e, quindi, anche in epoca successiva all'attivazione dell’impianto industriale e può estrinsecarsi con l’adozione in via cautelare di interventi finalizzati ad impedire la continuazione o l’evolversi di attività che presentano i caratteri di possibile pericolosità, per effetto di esalazioni, scoli e rifiuti, specialmente riguardanti gli allevamenti, e ciò per contemperare le esigenze di pubblico interesse con quelle dell'attività produttiva. L’autorizzazione per l’esercizio di un’industria classificata insalubre è concessa e può essere mantenuta a condizione che l’esercizio non superi i limiti della più stretta tollerabilità e che siano adottate tutte le misure, secondo la specificità delle lavorazioni, per evitare esalazioni “moleste” pertanto a seguito dell’avvenuta constatazione dell’assenza di interventi per prevenire ed impedire il danno da esalazioni, il sindaco può disporre la revoca del nulla osta e, pertanto, la cessazione dell’attività cfr. Cons. Stato, V, 15 febbraio 2001, numero 766 inoltre, è stato ritenuto legittimo il provvedimento sindacale volto a sollecitare sulla base del parametro della “normale tollerabilità” delle emissioni, ex articolo 844 c.c., e con riferimento alle funzioni attribuite dall’articolo 13 del d.lgs. 267/2000 l’elaborazione di misure tecniche idonee a far cessare le esalazioni maleodoranti provenienti da attività produttiva cfr. Cons. Stato, V, 14 settembre 2010, numero 6693 ciò, anche prescindendo da situazioni di emergenza e dall’autorizzazione a suo tempo rilasciata, a condizione però che siano dimostrati, da congrua e seria istruttoria, gli inconvenienti igienici e che si sia vanamente tentato di eliminarli cfr. Cons. Stato, V, 19 aprile 2005, numero 1794 . Ne discende, come esposto, che la discrezionalità che si esercita in questa materia è inevitabilmente ampia, anche considerato che l’articolo 216, cit., riferisce la valutazione ad un concetto, quello di “lontananza”, spiccatamente duttile avuto riguardo, in particolare, alla tipologia di industria di cui concretamente si tratta cfr. Cons. Stato, V, 24 marzo 2006, numero 1533 . Ora, non può ritenersi che le misure indicate stabulazione dei suini a terra stoccaggio del letame in platee coperte stoccaggio dei liquami in vasche coperte, o in alternativa in vasche e stabilizzanti per via aerobica, modificando il sistema di stoccaggio installazione di sistemi meccanici per il ricircolo dell’aria e l’abbattimento delle sostanze odorigene nella stalla, e di sistemi di lavaggio nei box esterni non appaiano funzionali alla riduzione dell’intensità e della durata degli odori. Si tratta di interventi che non esulano dalla normale conduzione di un allevamento suinicolo. D’altra parte, nessuna convincente argomentazione è stata prospettata nell’ambito del procedimento che si è concluso con l’ordinanza numero 89/2003, e nel giudizio di impugnazione susseguente per dimostrare che avrebbero potuto essere indicate misure alternative di minor costo per l’impresa, aventi pari o maggiore efficacia. Non può nemmeno sostenersi che vi sia stata indeterminatezza della sanzione, posto che la chiusura dell’attività è, come esposto, una misura consentita dal T.U.LL.SS., e del resto era stata espressamente comminata nell’ordinanza numero 15/2003, presupposta. Con i motivi aggiunti ed avverso l’ordinanza di chiusura , l’appellante aveva dedotto in primo grado, oltre che l’invalidità derivata, anche l’eccesso di potere per erroneità degli ulteriori accertamenti tecnici effettuati dall’ASL numero 11 in data 27 luglio 2003 – cfr. nota in data 28 luglio e dall’ARPAM in data 1 agosto 2003 – cfr. nota in data 13 agosto 2003 . Anche dette censure non colgono nel segno. Gli ulteriori accertamenti, infatti, hanno sostanzialmente riguardato la verifica della mancata esecuzione dei lavori e degli interventi di adeguamento ed ammodernamento delle stalle ordinati ed hanno anche riscontrato un’intensa percepibilità di effluvi maleodoranti, a comprova della scarsa efficacia degli interventi di attenuazione delle esalazioni fatti dal ricorrente irrorazione e nebulizzazione di sostanze igienizzanti somministrazione di alimenti per migliorare la digeribilità dei mangimi , interventi all’evidenza indiretti e non strutturali, a differenza della maggior parte di quelli ordinati dal Sindaco. Le valutazioni peritali presentate dall’appellante giungono, per quanto riguarda sia gli accertamenti originari sia quelli ulteriori, a conclusioni diverse da quelle dell’ASL, ma non evidenziano profili di evidente illogicità, incongruenza o scorrettezza tecnico-scientifica atti ad inficiarle. Per tale motivo, non possono neanche essere disposte, al riguardo, la verificazione o la consulenza tecnica richieste dall’appellante. In conclusione, l’appello deve essere respinto. 7. Considerati la natura della controversia ed il tempo trascorso, sembra equo disporre l’integrale compensazione delle spese tra le parti. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza , definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.