Vendita di galletti: assegni accettati dal rappresentante ma non dal venditore? Il debitore rimane ‘ingabbiato’

Il rappresentante ha accettato gli assegni ma l’azienda venditrice non ha avuto alcun comportamento concludente, pertanto il debitore non può dirsi liberato.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21101/13, depositata lo scorso 16 settembre. Il caso. Fornitura di galletti vivi per un totale di oltre 39 milioni di lire. Una bella somma, non integralmente saldata dall’acquirente, che si vede ingiungere un pagamento di quasi 9 milioni di lire. Dopo il rigetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo da parte dei giudici di merito, la questione viene esaminata dalla Corte di Cassazione, a cui la società acquirente si rivolge affermando di non aver mai avuto rapporti con l’azienda venditrice, ma con un procacciatore d’affari e rappresentante dell’azienda stessa. Ed è proprio al rappresentante che era stata pagata l’intera fornitura con 2 assegni bancari di 15 milioni e 16 milioni di lire oltre denaro contante. Il procuratore, dal canto suo, diceva di aver quietanzato la fattura l’Azienda opposta, al contrario, sosteneva di non aver mai quietanzato. Nessuna ratifica per comportamento concludente. La Cassazione cancella ogni dubbio escludendo che, nel caso di specie, sulla base delle deposizioni testimoniali emerse nel corso del giudizio di merito, da parte dell’Azienda venditrice fosse intervenuto il benché minimo comportamento atto ad ingenerare nell’acquirente il ragionevole convincimento che al procuratore fosse stato affidato il delicato mandato di riscuotere il prezzo. Assegni mai accettati. Inoltre, il fatto che gli assegni erano intestati al titolare dell’azienda e non al procuratore dimostrava chiaramente che il vero creditore non era quest’ultimo. Anche per questo precisa la S.C. secondo un criterio di ordinaria prudenza , sarebbe stato necessario l’interpello del creditore da parte del debitore.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 21 giugno 16 settembre 2013, n. 21101 Presidente/Relatore Uccella Svolgimento del processo In data 7 novembre 2002 il Tribunale di Perugia rigettava la opposizione proposta dalla ingiunta s.r.l.3 L.L.L. a decreto ingiuntivo emesso a favore della Azienda Agraria M. F. per la somma di lire 8.920.690 oltre interessi legali e spese, quale corrispettivo di quanto ancora dovuto per la vendita di galletti vivi per una fornitura totale di lire 39.322.690. Nel giudizio era stato chiamato su istanza della opponente 3 L.L.L. anche Li.Al. in quanto procacciatore di affari e rappresentante della Azienda opposta. Infatti, assumeva l'opponente che non aveva mai avuto rapporti con l'Azienda Agraria, ma con il Li. , procacciatore di affari e rappresentante della Azienda, a cui essa opponente aveva pagato l'intera fornitura presso la propria sede in mediante due assegni bancari di lire 15 milioni e lire 16 milioni oltre a danaro contante. Il Li. , assumeva l'opponente, nel ricevere il pagamento, aveva quietanzato la fattura. Dal canto suo l’Azienda opposta - precisava di non avere mai quietanzato la fattura emessa a fronte della fornitura quietanza che evidentemente era stata arbitrariamente e falsamente effettuata dal Li. , il quale aveva girato al titolare della Azienda, al M. , a pagamento un assegno di lire 28.408.000 a firma di Le.Vi. , per cui il debito della 3 L.L.L. era determinato in lire 8.200.000, inutilmente richiesto in precedenza al legale rappresentante della società e da questi mai negato. Su gravame della 3 L.L.L. s.r.l. la Corte di appello di Perugia in data 6 novembre 2006 condannava il Li. a pagare all'appellata Azienda per la causale di cui in motivazione la somma di Euro 4.606, 80 oltre interessi legali dall'agosto del 1991 e governava le spese dei primo grado tra la 3 L.L.L. nei confronti dell'Azienda e tra il Li. e la 3 L.L.L. per entrambi i gradi del giudizio. Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione la 3 L.L.L. s.r.l., affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso l’Azienda Agraria di M.F. . L'intimato Li. non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione In via preliminare va disattesa la eccezione della parte resistente di carenza e/o nullità della procura rilasciata per il presente ricorso, dovendosi interpretare la stessa come idonea a proporre ricorso per cassazione. Così come va disattesa la eccezione di insussistenza del quesito di diritto circa il secondo motivo, in quanto lo stesso sarebbe riferibile in realtà al primo motivo v.p. 11 ricorso e p.4 controricorso . 1.- Il primo motivo violazione e falsa applicazione degli artt. 1388 e 1389 c.c. in relazione agli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c. art. 360 numero e 5 c.p.c. omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio - violazione e falsa applicazione degli artt. 1188 e 1189 c.c. in relazione all'art. 360 numero e 5 c.p.c. , cui segue un adeguato quesito di diritto, nonché il secondo motivo errore di diritto per violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. e 2967 c.c. - omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio , cui pure seguono due corretti quesiti di diritto, vanno esaminati congiuntamente e vanno disattesi, pur essendo in astratto congrui i quesiti formulati, almeno per quanto concerne le dedotte violazioni di norme di diritto. In estrema sintesi, la società ricorrente lamenta che il giudice dell'appello non avrebbe applicato l'art. 1388 e l'art. 1389 c.c. - primo motivo - e sostiene di avere pagato integralmente al Li. le fatture-secondo motivo. Entrambe le censure vanno disattese. Infatti, il giudice dell'appello ha escluso che nel contratto tra l’Azienda e la s.r.l. 3L.L.L. il Li. godesse del potere di interloquire sul prezzo e ha posto in rilievo che il Li. esibì la fattura dell'Azienda del M. al quale dovevano essere intestati i rilasciati assegni, come elemento sintomatico della mera veste di intermediario, che già era conosciuto come tale e che il legale rappresentante della 3 L.L.L. era ben consapevole dell'acquisto dei galletti non dal Li. ma da altra azienda, il cui titolare non aveva mai conosciuto, come si ricavava dal suo interrogatorio formale. A fronte di ciò il giudice dell'appello ha osservato che, poiché era fuori discussione che il contratto fosse stato eseguito dal venditore e l’acquirente non avesse disconosciuto la propria obbligazione di pagare la norma di cui all'art. 1388 c.c. avesse rilevanza perché la questione, nel concreto, consisteva nel fatto che la 3 L.L.L., opponendosi al decreto ingiuntivo, aveva dedotto soltanto di avere pagato ad un soggetto legittimato a ricevere la somma in nome e per conto del rappresentato p.9 sentenza impugnata . Così delineato il convincimento del giudice del merito, che ha richiamato principi elaborati da questa Corte Cass. n. 13629/05 Cass. n. 16025/02 anche in tema di buona fede e venendo al principio dell'apparenza, invocato dalla 3 L.L.L. su cui pure richiama giurisprudenza di questa Corte Cass. n. 15743/04 Cass. n. 6181/95 Cass. n. 3988/99 e che va ribadito v.p. 10 - 11 sentenza impugnata , sulla base delle deposizioni testimoniali ha escluso che da parte del M. fosse intervenuto il benché minimo comportamento atto ad ingenerare nel L. il ragionevole convincimento che al primo fosse stato affidato il delicato mandato di riscuotere il prezzo. Il che avrebbe imposto, secondo un criterio di ordinaria prudenza, l’interpello del creditore, peraltro mai cercato e ciò nonostante l’intestazione degli assegni rilasciati al M. circostanza, che, comunque, dimostrava chiaramente che il vero creditore non era il Li. p.11-12 sentenza impugnata . Né si può parlare, come fa parte ricorrente, di presunta ratifica per comportamento concludente perché l’Azienda avrebbe eseguito la vendita dei galletti e avrebbe accettato dal Li. un assegno a firma di tale Le.Vi. moglie del Li. - circostanza appresa successivamente - , in quanto mancano fatti concludenti. Di vero, lo steso Li. ebbe a dichiarare che il M. non volle accettare gli assegni perché inferiori all'importo della fattura e la riscossione, con la conseguenza di liberare l'acquirente, non configurava un comportamento inequivocabilmente diretto ad approvare l’operato del falsus procurator . Nel caso sub judice , a fronte della - ed è pacifico - mancata consegna di assegni per lire tre milioni rilasciati dal L. ed incassati dal Li. con firma apocrifa, come affermato dal M. e dal Li. non contestato, non è seguita alcuna manifestazione di volontà del M. diretta al terzo di accettare l’operato del Li. in ordine alla determinazione del prezzo in misura inferiore a quella portata dalla fattura quietanzata dal Li. . Quindi, nessuna apparenza né alcuna ratifica, tanto più che le prove testimoniali già disattese dal Tribunale, perché in parte riguardanti circostanze totalmente ininfluenti e per gran parte non contestate sono state per la loro natura confermate dalla sentenza impugnata, con motivazione esente da ogni vizio. Ed, inoltre poiché l’avvenuto pagamento a mani del Li. era inopponibile alla Azienda del M. , correttamente il giudice dell'appello ha confermato il decreto ingiuntivo v.p. 13 14 sentenza impugnata . Tutto questo argomentare del giudice dell'appello rende ictu oculi palesemente infondate le considerazioni svolte dalla parte ricorrente p. 5 - 10 ricorso . 2. - Con il terzo motivo errore di diritto per violazione e falsa applicazione degli art. 116 e 2697 c.c. - omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio - art. 360 n. 5 - la parte ricorrente lamenta che il giudice dell'appello non avrebbe valutato le prove dell'avvenuto pagamento delle fatture. Ad illustrazione della censura vengono formulati i seguenti quesiti In presenza di elementi obiettivi idonei a giustificare l'opinione del terzo dell'esistenza di una procura, il pagamento effettuato dal leg. rapp. della 3 L.L.L.s.r.l. nelle mani del sig. Li.Al. ha efficacia liberatoria atteso che in virtù del principio dell'apparenza qualsiasi atto e/o contratto concluso dal falsus procurator produce direttamente effetti nella fera del dominus . Se possa il giudice limitarsi ad enunciare il suo libero convincimento in ordine alla prova testimoniale sull'oggetto dei contendere e pervenire a giudizio negativo sull’esistenza dei fatti dedotti senza confrontare il ritenuto equilibrio della prova testimoniale con documenti attinenti agli stessi fatti e con i comportamenti tenuti dagli appellati nell'intera vicenda di cui è causa . In riferimento a questa censura il Collegio osserva. Le considerazioni espresse nella illustrazione il Collegio rinvia a quanto già detto in precedenza. In riferimento ai quesiti il primo si rivela incongruo e non corrispondente alla ratio decidendi della sentenza impugnata. Il secondo è del tutto astratto ed anch' esso non corrisponde all'articolata argomentazione del giudice del merito. Peraltro, sembra opportuno precisare che in merito ai sei milioni in contanti la circostanza riportata nel ricorso p. 12 - 13 ricorso è stata esaminata dal giudice ed è stata ritenuta, assieme alle altre, non liberatoria a favore della 3 L.L.L., perché il pagamento comunque effettuato nelle mani del Li. non era opponibile all'Azienda del M. per difetto di tutela dell'apparenza e per difetto di ratifica da parte di questa. Conclusivamente il ricorso va respinto e le spese, che seguono la soccombenza, vanno liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida i Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori come per legge.