Dal TAR Lazio nessuna sospensione, il Governo può continuare nell’opera di accorpamento

La delibera del Consiglio dei Ministri del 20 luglio relativa ai parametri numerici superficie e popolazione da assumere come linee-guida per il riordino delle province non ha leso le prerogative costituzionali. Bocciata la richiesta di sospensione avanzata dalla province di Treviso e Rovigo.

Così si è espresso il TAR laziale nell’ordinanza numero 7132 dell’11 ottobre 2012. Misura cautelare? Non si intravedono i presupposti. Continua la querelle legata ai tagli e all’accorpamento delle province dello Stivale. La contestazione trae origine dalla delibera del CdM dello scorso 20 luglio, in cui sono stati esplicitati i requisiti minimi di dimensione 2.500 kmq e di popolazione 350.000 abitanti per determinate quali enti sarebbero sopravvissuti al riordino e quali invece si sarebbero apprestati a più o meno infelici connubi con territori provinciali limitrofi. La questione – non la prima e nemmeno l’ultima almeno verosimilmente – di recente finita sotto la lente d’ingrandimento del TAR Lazio è sorta da un ricorso congiunto di due province venete, Treviso e Rovigo. I presupposti per la concessione della misura cautelare non sono stati tuttavia ravvisati dal Tribunale amministrativo non sono stati riscontrati «i paventati profili di immediata lesività dell’atto impugnato». Nessuna lesione degli articolo 5 e 133 della Costituzione. L’iter contestato costituisce infatti il primo segmento di una sequenza procedimentale che, ai termini dell’articolo 17 d.l numero 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. numero 135/2012, se anche tendenzialmente conformata dai criteri previsti nell’atto stesso comma 3 , «è destinata a concludersi con un provvedimento di natura legislativa comma 4 , il quale, fermi naturalmente i limiti costituzionali, è per definizione libero nel contenuto e nel fine».

TAR Lazio, sez. I, ordinanza 10 -11 ottobre 2012, numero 7132 Presidente Piscitello – Estensore Bottiglieri Fatto e diritto Sul ricorso numero di registro generale 7132 del 2012, proposto da Provincia di Rovigo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Bertolissi, Carla Elisa Bernecoli, Licia Paparella, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Nicola Massafra in Roma, via Val di Non, numero 18 contro Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia in Roma, via dei Portoghesi, numero 12 per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2012, recante Determinazione dei criteri per il riordino delle Province, a norma dell'articolo 17, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, numero 95 , pubblicata in Gazzetta Ufficiale - Serie generale numero 171 del 24 luglio 2012. Visto il ricorso Visto l'atto di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei ministri Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente Visto l'articolo 55 c.p.a. Visti tutti gli atti della causa Ritenuta la propria giurisdizione e competenza Relatore nella camera di consiglio del 10 ottobre 2012 il cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale Ritenuto che non sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare. Considerato, in particolare, impregiudicata ogni questione di carattere pregiudiziale, che non sono ravvisabili i paventati profili di immediata lesività dell’atto impugnato. Esso costituisce infatti il primo segmento di una sequenza procedimentale che, a termini dell’articolo 17 del d.l. 6 luglio 2012, numero 95, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, numero 135, se anche tendenzialmente conformata dai criteri previsti nell’atto stesso comma 3 , è destinata a concludersi con un provvedimento di natura legislativa comma 4 , il quale, fermi naturalmente i limiti costituzionali, è per definizione libero nel contenuto e nel fine. Ravvisata la sussistenza di giusti motivi, stante la particolarità e la novità della controversia, per disporre la compensazione delle spese di lite della presente fase cautelare P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Prima Respinge la suindicata domanda incidentale. Compensa le spese di lite della presente fase cautelare. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.