RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 14 MAGGIO 2014, N. 10478 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI. Scritture ausiliari di magazzino - Obbligatorietà - Verifica della loro regolarità - Utilizzo delle schede di lavorazione - Necessità. In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la verifica della regolarità delle scritture ausiliari di magazzino, la cui tenuta è obbligatoria per espressa previsione dell’art. 14, primo comma, lett. d , del Dpr 600/1973, ha come elemento di riferimento, ai sensi del disposto dell’art. 39, secondo comma, lett. d , del medesimo Dpr, le schede di lavorazione, le quali, pertanto, dovendo essere utilizzate per il controllo predetto, non possono a loro volta essere ritenute facoltative e discrezionali e vanno, invece, valutate al fine di accertare la complessiva regolarità delle scritture contabili. Si richiama, Cass. Sez. 5, Sentenza 13816/2003 in tema di accertamento delle imposte sui redditi, in caso di omessa tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino, dirette a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze negli inventari annuali, l’Ufficio può procedere ad accertamento di tipo induttivo del reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 39 del Dpr 600/1973, sulla base di dati o notizie a sua conoscenza. In tale contesto, la rideterminazione del ricarico, operata in base a dati non privi di concretezza - quali i prezzi unitari di acquisto e di vendita, l’incidenza di ciascun prodotto sul costo del venduto, il ricarico medio riscontrato nel settore di appartenenza sulla scorta di un’analisi a campione per gruppi merceologici omogenei e il raffronto con i prezzi di vendita - costituisce operazione senz’altro legittima in quanto finalizzata alla ricostruzione del volume di affari, salva la eventuale riduzione da parte del giudice tributario del maggior reddito accertato in caso di insufficienza o inadeguatezza del campione . SEZIONE QUINTA 14 MAGGIO 2014, N. 10465 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - RITENUTE ALLA FONTE – DIVIDENDI. Dividendi distribuiti da società con sede in altro Stato comunitario - Percettore - Richiesta di trattamento analogo a quello stabilito per i dividendi distribuiti da società con sede in Italia - Eventuali rimborsi - Oggetto - Termine di decadenza - Individuazione. Il percettore di dividendi distribuiti da una società avente sede in altro Stato comunitario, che invochi il medesimo trattamento riconosciuto a chi percepisce dividendi distribuiti da una società con sede in Italia, può chiedere il rimborso dell’eventuale differenza tra l’importo della detrazione operata ai sensi dell’art. 15 del Dpr 917/1986 Testo Unico delle imposte sui redditi e la detrazione che avrebbe potuto operare ai sensi dell’art. 14, comma 5, del medesimo Dpr, ove, per errore di diritto, non abbia detratto quest’ultima nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui il credito è maturato, dovendo, in tal caso, la richiesta di rimborso essere effettuata entro il termine di decadenza, decorrente dalla data del pagamento, contemplato dall’art. 38 del Dpr 602/1973. SEZIONE SESTA – QUINTA ORDINANZA 9 MAGGIO 2014, N. 10175 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI. Reddito d’impresa - Rettifica - Decisione circa la legittimità della rettifica in presenza di documentazione contabile regolare - Fondamento probatorio - Stima UTE - Sufficienza - Esclusione. In tema di accertamento induttivo del reddito, la decisione circa la legittimità della rettifica del reddito d’impresa ai sensi dell’art. 39 del Dpr 600/1973 come modificato dall’art. 24, comma 5, della legge 88/2009 , intervenuta in presenza di documentazione contabile formalmente regolare, non può fondarsi esclusivamente sulla attendibilità della stima dell’UTE, dovendo questa essere vagliata nel contesto della situazione contabile ed economica dell’impresa, in presenza di altre concordanti indicazioni documentali o anche presuntive. In senso conforme, Sez. 5, Sentenza 10049/2000 in tema di contenzioso tributario, la decisione circa la legittimità della rettifica del reddito d’impresa ai sensi dell’art. 39 del Dpr 600/1973, intervenuta in presenza di documentazione contabile formalmente regolare, non può fondarsi esclusivamente sulla attendibilità della stima UTE, di per sé non assistita da presunzione assoluta di legittimità, dovendo questa essere vagliata nel contesto della situazione contabile ed economica dell’impresa, in presenza di altre concordanti indicazioni documentali o anche presuntive.