Lastrico solare: ai fini IMU non è da considerarsi area edificabile

Con la risoluzione n. 8/DF del 22 luglio 2013, il Mef ha chiarito il trattamento fiscale del lastrico solare utilizzato per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da asservire all'efficientamento energetico di un immobile, escludendo che si possa considerare area edificabile ai fini IMU.

Con la recente risoluzione n. 8/2013, pubblicata in data 22 luglio, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha risposto al quesito posto in merito all’applicazione dell’IMU nell’ipotesi di realizzazione di un impianto fotovoltaico sul lastrico solare. Utilizzo del lastrico solare per la realizzazione di un impianto fotovoltaico Nello specifico, il quesito che è stato posto riguardava l'ipotesi se, in caso di utilizzazione del lastrico solare per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da asservire all’efficientamento energetico di un immobile, tale lastrico, durante la fase di costruzione dell’impianto stesso, potesse essere considerato area edificabile ai fini dell’imposta municipale propria IMU di cui all’art. 13 d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011. In sintesi, la conclusione che si legge nella risoluzione n. 8/2013 emanata dal Mef è che il lastrico solare non può essere considerato come un'area edificabile ai fini IMU. Niente IMU perché l’area non è edificabile. Ciò che emerge è che i lastrici solari, sia di edifici privati come anche di edifici pubblici, sono da considerarsi parte integrante dell’edificio esistente. In quanto tali, quindi, concorrono alla determinazione complessiva delle rendite catastali delle unità immobiliari facenti parte dell’edificio stesso. Tali rendite costituiscono proprio l’elemento principale per individuare la base imponibile ai fini dell’Imposta municipale propria. La conclusione cui è giunto il Mef con la risoluzione n. 8/2013, peraltro, è avvalorata anche da quanto sostenuto dalla stessa Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 10735/2013. Si precisa, infine, che le considerazioni fatte valgono anche per tutte le altre categorie fittizie. fonte www.fiscopiu.it

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