In tema di sorveglianza sanitaria ex articolo 41 d.lgs. numero 81/2008, l’obbligo incombente sul datore di lavoro di sottoporre a visita preventiva i propri dipendenti è previsto esclusivamente nei confronti di lavoratori esposti a singoli rischi esplicitamente previsti, non anche per i lavoratori non sottoposti a rischio, quali i dipendenti amministrativi e di segreteria.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 30919, depositata il 15 luglio 2014. Il caso. Il Tribunale di Trani dichiarava l’imputata colpevole e la condannava per il reato di omessa sottoposizione dei propri dipendenti alla visita medica preventiva ex articolo 18, comma 1, lett. d e z , 29, comma 1, 36, 37, 41, comma 2, d.lgs. numero 81/2008. Ricorreva per cassazione la donna, denunciando la violazione degli articolo 18 e 41 d.lgs. numero 81/2008, in relazione all’erronea valutazione del Tribunale che aveva ritenuto che tutti i lavoratori addetti ad un campeggio, compresi gli impiegati di segreteria, dovessero essere sottoposti a visita medica preventiva. Sorveglianza sanitaria. A giudizio della Corte di Cassazione, il Tribunale di prime cure, pur avendo dato atto che la condotta imposta dall’articolo 41 sorveglianza sanitaria d.lgs. numero 81/2008 è sanzionata dall’articolo 178 stesso decreto sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente solo per i lavoratori dotati di attrezzature munite di videoterminali, ha omesso ogni valutazione e accertamento in proposito. Non ha, infatti, indicato quali fossero le mansioni svolte dai lavoratori e da quali elementi abbia tratto il convincimento che essi non facessero uso di quelle attrezzature. Per di più ha ritenuto di superare tale omesso accertamento con l’applicazione del disposto di cui all’articolo 18, comma 1, lett. g del predetto decreto obblighi del datore di lavoro . Visita medica preventiva e visita medica periodica. L’articolo 41 d.lgs. numero 81/2008 prevede una visita medica preventiva, intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato, al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica, e una visita medica periodica, per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica comma 2 . Il Tribunale di primo grado, ad avviso della Corte di legittimità, ha applicato la norma sbagliata, in riferimento alla “visita medica periodica”, non tenendo conto che la contestazione, in ordine alla quale è stata emessa la pronuncia di condanna, non riguardava le predette visite previste dal programma di sorveglianza sanitaria, bensì esclusivamente la mancata sottoposizione a visita medica preventiva. Per tali motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e annulla con rinvio la sentenza impugnata.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 19 giugno – 15 luglio 2014, numero 30919 Presidente Teresi – Relatore Amoresano Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Trani, con sentenza del 15.5.2013, ha dichiarato B.A. colpevole del reato di cui agli articolo 18 co. 1 lett. d e z , 29 co. 1, 36, 37, 41 co. 2 D.L.vo 81/2008, limitatamente all'omessa visita medica preventiva, e, concesse le circostanze attenuanti generiche, l'ha condannata alla pena di Euro 1.500,00 di ammenda pena sospesa e non menzione. Ha rilevato il Tribunale che, come risultava dal verbale di prescrizioni, alcuni dipendenti della Brini, non erano stati sottoposti a visita medica preventiva visita che era stata eseguita tardivamente in data 21.8.2009 , ma che la condotta imposta dall'articolo 41 riguardava solo i lavoratori dotati di attrezzature munite di videoterminali circostanza che non risultava accertata . Emergeva, però, che era stato nominato il medico competente per la gestione della sorveglianza sanitaria e per il mancato invio alla visita sanitaria si applicava l'articolo 18 primo comma lett. g , sanzionato dall'articolo 55 co. 5 lett. e D.L.vo 81/2008. 2. Ricorre per cassazione B.A. , a mezzo del difensore, denunciando la violazione dell'articolo 18 comma 1 lett. g D.l.vo 81/2008 in relazione all'articolo 41 medesimo D.L.vo. Il Tribunale ha ritenuto che tutti i lavoratori addetti ad un campeggio come quello gestito dalla ricorrente debbano essere sottoposti a visita medica, e quindi anche gli impiegati di segreteria. L'articolo 41 D.L.vo. cit. prevede, però, la sorveglianza sanitaria che comprende la visita preventiva nei casi previsti dalla normativa vigente, vale a dire nei confronti di lavoratori esposti a singoli rischi esplicitamente previsti. Per i lavoratori non sottoposti a rischio come i dipendenti amministrativi e di segreteria non vi è, invece, alcun obbligo di visita preventiva. Del resto, i Carabinieri nel verbale di prescrizioni al punto 7 avevano precisato che l'omessa sottoposizione a visita medica dei tre dipendenti di segreteria poteva essere sanzionata soltanto in relazione alla mansione specifica di cui all'articolo 176 D.L.vo cit. in relazione all'uso dei videoterminali uso che era stato escluso dal Tribunale . Il reato pertanto non sussisteva. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei termini e nei limiti di seguito indicati. 2. L'imputata è stata ritenuta responsabile del reato ascritto, limitatamente alla omessa sottoposizione dei dipendenti alla visita medica preventiva. 2.1. L'articolo 41 D.L.vo numero 81/2008, come da atto lo stesso Tribunale, prevede che la sorveglianza sanitaria, effettuata dal medico competente comma 1 , comprende a visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica b visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica comma 2 . 2.2. Il Tribunale, pur dando atto che la condotta imposta dall'articolo 41 cit. è sanzionata dall'articolo 178, in relazione all'articolo 176 I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 con particolare riferimento a ai rischi per la vista e per gli occhi, b ai rischi per l'apparato scheletrico , solo per i lavoratori dotati di attrezzature munite di videoterminali, ha omesso ogni accertamento in proposito, limitandosi genericamente ad affermare che siffatta circostanza fattuale non trova riscontro nell'istruttoria svolta . Non ha, infatti, indicato quali fossero le mansioni svolte dai lavoratori indicati nel verbale di prescrizione e da quali elementi abbia tratto il convincimento che essi non facessero uso di quelle attrezzature. 2.3. Per di più ha ritenuto di superare tale omesso accertamento, assumendo che, comunque, trovava applicazione il disposto dell'articolo 18 primo comma lett. g D.L.vo 9.4.2008 numero 81. Tale norma fa obbligo al datore di lavoro di inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto . Non tiene conto, però, il Tribunale che la sorveglianza sanitaria, cui fa riferimento la predetta norma, è quella di cui all'articolo 41 comma 2 lett. b che prevede la visita medica periodica . Né tiene conto che la contestazione, in ordine alla quale è stata emessa la pronuncia di condanna, non riguardava le visite mediche periodiche previste dal programma di sorveglianza sanitaria, ma esclusivamente la mancata sottoposizione a visita medica preventiva. 3. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio al medesimo Tribunale per nuovo esame, che consenta di accertare compiutamente, secondo i principi in precedenza enunciati, se per i lavorati indicati nel verbale di prescrizioni era prevista la sottoposizione a visita medica preventiva. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Trani.