Se il giudizio attiene ad una posizione di diritto soggettivo del tutto indipendente ed avulsa dal rapporto tributario, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
Lo affermano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nell’ordinanza numero 15593, depositata il 9 luglio 2014. Il caso. Un privato chiedeva alla CTP di Brindisi la condanna di Equitalia al risarcimento dei danni subiti a causa del provvedimento di fermo amministrativo della propria auto, emesso per crediti tributari i danni erano dovuti al prolungamento del fermo per oltre cinque anni, senza che venisse dato inizio all’azione esecutiva né fosse stata disposta la revoca del veicolo, il quale aveva quindi subito un degrado. La CTP sollevava una questione di giurisdizione, deducendo che l’azione non fosse finalizzata all’annullamento del fermo, bensì al risarcimento del danno per l’illecito comportamento dell’amministrazione. Reputava, perciò, che la giurisdizione spettasse al giudice ordinario. Giudizio sul fermo amministrativo. Le Sezioni Unite premettono che la giurisdizione nelle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione del fermo amministrativo di beni mobili registrati, causato da crediti di natura tributaria, spetta al giudice tributario. Risarcimento danni. Però, nel caso di specie, la domanda proposta dal privato non investiva il rapporto tributario, il che rappresenta un requisito necessario per configurare la giurisdizione tributaria, bensì il comportamento asseritamente illecito tenuto dal concessionario tenuto dall’Ente nella fase successiva all’emissione del provvedimento di fermo, di cui non veniva richiesto l’annullamento per ragioni attinenti al credito tributario. Perciò, il giudizio, attenendo ad una posizione di diritto soggettivo del tutto indipendente ed avulsa dal rapporto tributario, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. Per questi motivi, le Sezioni Unite dichiarano la giurisdizione del giudice ordinario.
Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, ordinanza 27 maggio – 9 luglio 2014, numero 15593 Presidente Rovelli – Relatore Virgilio Ritenuto in fatto 1. L.C., dopo che il Tribunale di Brindisi, in riforma della sentenza del Giudice di pace di San Vito dei Normanni, originariamente adito, aveva declinato la giurisdizione indicando come munito di questa il giudice tributario, ha riassunto la causa dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Brindisi, chiedendo la condanna di Equitalia E.T.R. s.p.a. al risarcimento dei danni subiti a seguito del provvedimento di fermo amministrativo della propria autovettura, emesso per crediti tributari contributi consortili , danni dovuti al prolungamento del fermo per oltre cinque anni, senza che fosse dato corso ad alcuna azione esecutiva, né tanto meno disposto la revoca del provvedimento, con conseguente indisponibilità dell’autoveicolo e degrado dello stesso. La Commissione tributaria adita, con ordinanza depositata il 6 giugno 2013 regolarmente comunicata alle parti costituite , ha sollevato d’ufficio la questione di giurisdizione, ai sensi dell’articolo 59, comma 3, della legge 18 giugno 2009, numero 69, osservando che, nella fattispecie, l’azione non è finalizzata all’annullamento del fermo, ma si configura come azione di risarcimento del danno per illecito comportamento dell’amministrazione, responsabile, secondo il ricorrente, di avergli di fatto espropriato l’autovettura, rendendola indisponibile sine die ne consegue, ad avviso della CTP, che la giurisdizione sulla controversia spetta al giudice ordinario. 2. Le parti del giudizio di merito non si sono costituite. Considerato in diritto 1. La giurisdizione va regolata con l’attribuzione della controversia alla competenza del giudice ordinario. E’ vero, infatti, che, secondo l’ormai consolidata giurisprudenza di queste sezioni unite, la giurisdizione in ordine alle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del fermo amministrativo di beni mobili registrati e del relativo preavviso , emesso ex articolo 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, numero 602, con riguardo a crediti di natura tributaria, spetta al giudice tributario e i si estende anche all'ipotesi in cui la domanda sia stata proposta in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'articolo 35, comma 25 quinquies, dei d.l. 4 luglio 2006, numero 223 convertito dalla legge 4 agosto 2006, numero 248 , il quale, modificando l'articolo 19 del d.lgs. numero 546 del 1992, ha incluso il fermo tra gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario tra le altre, Cass., sez. unumero , nnumero 10672 del 2009, 9568 del 2014 . Tuttavia, nella fattispecie, la domanda proposta dal C. non investe il rapporto tributario requisito necessario per configurare la giurisdizione tributaria, al fine di evitare la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali Cass., sez. unumero , nnumero 20323 del 2012, 3773 del 2014 , ma ha ad oggetto il comportamento asseritamente illecito - causa del danno lamentato - tenuto dal concessionario nella fase successiva all’emissione del provvedimento di fermo, del quale non è chiesto l’annullamento per ragioni attinenti al credito tributario sicché il giudizio attiene ad una posizione di diritto soggettivo del tutto indipendente ed avulsa dal rapporto tributario e rientrante, pertanto, nella giurisdizione del giudice ordinario cfr., per un caso analogo, Cass., sez. unumero , numero 14506 del 2013 . 2. Va, pertanto, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. 3. Non v’è luogo a provvedere sulle spese. P.Q.M. Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale rimette le parti.