Quasi 11 chili di hashish a casa: detenzione illecita. Ma discutibile l’aggravante dell’ingente quantità...

Confermata la condanna nei confronti della donna, beccata con una scorta monstre di droga nella propria abitazione. Ma va approfondito il capitolo relativo alla ingente quantità, perché il superamento del limite fissato dal decreto ministeriale è davvero esiguo.

Più che una casa, un deposito merce lì, difatti, vengono rinvenuti quasi 11 chilogrammi di hashish. Scontata la contestazione del reato di detenzione illecita di stupefacenti, meno scontata, invece, la aggravante della ingente quantità Cassazione, sentenza n. 28828/2013, Sezione Sesta Penale, depositata oggi . Maxi fornitura. Numeri significativi, senza dubbio, quelli relativi alla ‘scoperta’ effettuata a casa di una donna lì vengono trovati quasi 11 chili di hashish, suddivisi in ben 110 panetti, e pari, alla luce del principio attivo, a oltre 430mila dosi medie singole. Conseguenziale è la condanna, nei confronti della donna, per aver illecitamente detenuto la sostanza stupefacente presso la propria abitazione linea dura seguita sia dal Giudice di pace che dalla Corte d’Appello, e concretizzatasi anche col riconoscimento della aggravante della ingente quantità . Sforamento lieve. Eppure, nonostante le cifre relative alla enorme scorta a disposizione della donna, è comunque possibile mettere in discussione proprio la contestazione della ingente quantità . Come mai? A rispondere sono i giudici della Cassazione, i quali riconoscono sì che la quantità di principio attivo è superiore al valore massimo fissato dal Decreto Ministeriale del 2006, ma, aggiungono, davvero di poco . Ciò comporta, spiegano i giudici, che, a fronte di un così esiguo superamento del limite , sarebbe stata necessaria una valutazione più approfondita di altri parametri . E prima di addivenire a una pronunzia definitiva nei confronti della donna è necessario colmare tale lacuna ecco spiegata la decisione di rimettere in discussione la aggravante della ingente quantità , riaffidando la questione alle valutazioni dei giudici della Corte d’Appello.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 19 giugno – 5 luglio 2013, n. 28828 Presidente Garribba – Relatore Gramendola Fatto e diritto M.R. ricorre per cassazione a mezzo del suo difensore contro la sentenza in data 12/6/2012, che ha confermato la decisione in data 25/10/2011 con la quale il G.I.P. del Tribunale in sede lo aveva condannato alla pena di giustizia, siccome ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 73/1bis-80/2 DPR 309/90, per avere illecitamente detenuto presso la propria abitazione kg. 10,618 di hashish, ripartito in n. 110 panetti, per un principio attivo del 10,2%, pari a 432.230 dosi medie singole e ulteriori e ulteriori gr. 262,75 della medesima sostanza con principio attivo del 12%, pari a n. 1.261 dosi medie singole. A sostegno della richiesta di annullamento della decisione impugnata la ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata esclusione dell’aggravante contestata, alla mancata esclusione della recidiva e all’eccessivo rigore della pena inflitta. E’ fondato il primo motivo di ricorso. Questa Corte a Sezioni Unite ha chiarito che in tema di stupefacenti, l’aggravante della ingente quantità di cui all’art, 80/2 DPR 309/90, non è di norma ravvisabile, quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo in milligrammi - valore soglia - determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al D.M. 11/4/2006, ferma restando le valutazione discrezionale del giudice di merito, quando tale quantità sia superata Cass.Sez. Un. 4/5-20/9/2012 n. 36258 Rv. 253150 . Seguendo i criteri suindicati, la quantità di principio attivo, delle sostanze repertate, pari a kg. 1.114, cui si perviene, sommando il THC dei due reperti, è di poco superiore al valore massimo espresso in milligrammi, nel caso in esame, secondo quanto stabilisce il menzionato D.A., pari a 500 milligrammi, moltiplicato per 2.000 e cioè gr. 1.000. Ne deriva che, a fronte di un così esiguo superamento del menzionato limite, si esigeva una valutazione più approfondita degli altri parametri, pure suggeriti dalla giurisprudenza di legittimità, da parte della corte territoriale, che invece nella fattispecie sembra essersi limitata solo ad enunciarli, senza adeguarli al caso concreto. Sul punto pertanto la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della medesima Corte di Appello, che nel demandato nuovo giudizio, provveda ad eliminare le enunciate incongruenze, attenendosi, pur nella ovvia autonomia della valutazione di fatto, al principio espresso dalle Sezioni Unite. Destituite di fondamento sono poi le censure di cui ai restanti motivi, laddove tendono a sottoporre al giudizio di legittimità questioni di mero fatto e valutazioni discrezionali in ordine alla rilevanza delle recidiva e alla congruità del trattamento sanzionatorio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’aggravante di cui all’art. 80/2 DPR 309/90 e rinvia ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto. Rigetta nel resto il ricorso.