Giudizio inutile: scatta la multa, ma solo se ne è consapevole anche chi partecipa

Il giudizio sulla responsabilità aggravata, ex articolo 96 c.p.c., non può basarsi su valutazioni equitative, ma richiede la necessità di accertare se la parte abbia agito, o resistito, in mala fede o colpa grave, cioè nella consapevolezza del proprio torto, o, almeno, con grave colpa al riguardo.

Lo afferma la Corte di Cassazione nell’ordinanza numero 14243, depositata il 23 giugno 2014. Il caso. Un avvocato, debitore per oneri condominiali, pagava una somma dovuta dal condominio stesso ad un fabbro per dei lavori eseguiti, ritenendo di poter operare la compensazione. Agì, poi, nei confronti del condominio per il recupero della differenza a suo favore, citando l’amministrazione davanti al gdp di Monza. Dopo aver ricevuto la citazione, il condominio provvide ai residui richiesti pagamenti, ma essendo stata la causa iscritta a ruolo, si costituì, pur deducendo l’intervenuta cessazione della materia del contendere, e chiese la condanna del legale alle spese ed ai danni ex articolo 96 c.p.c. responsabilità aggravata . Il gdp accolse la richiesta, ritenendo pretestuosa ed improvvida l’azione per il credito modesto ed indebita la sostituzione dell’avvocato al condominio nel pagamento, in assenza delle condizioni di urgenza previste dall’articolo 1134 c.c , decisione poi confermata dal tribunale di Monza. Il legale ricorreva in Cassazione, deducendo una violazione dell’articolo 96 c.p.c. per essere stata confermata una condanna per responsabilità aggravata in un’ipotesi di soccombenza solo virtuale. Doppia valutazione. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione riteneva che non è incompatibile una condanna simile con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, dovuta al successivo venir meno delle ragioni originariamente formanti l’oggetto della controversia, in quanto il giudizio ex articolo 96 c.p.c. postula una duplice valutazione, sia ex ante, riguardo alla temerarietà dell’azione, sia ex post, sul pregiudizio subito dalla parte indebitamente chiamata in giudizio. Tuttavia, nel caso di specie, i giudici di merito che si erano avvalsi del potere di decidere secondo equità avevano basato il proprio giudizio di disvalore solo su considerazioni di mera opportunità, senza affrontare le tematiche che l’accertamento della soccombenza avrebbe imposto. Accertamento del motivo dell’azione. Infatti, il giudizio ex articolo 96 c.p.c. non può basarsi su valutazioni equitative, ma richiede la necessità di accertare se la parte abbia agito, o resistito, in mala fede o colpa grave, cioè nella consapevolezza del proprio torto, o, almeno, con grave colpa al riguardo. Nel caso specifico, queste condizioni mancavano, per cui la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso ed annullava la sentenza impugnata nella parte in cui condannava l’avvocato al pagamento della somma per responsabilità aggravata.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 17 aprile – 23 giugno 2014, numero 14243 Presidente Piccialli – Relatore Abete Motivi in fatto e diritto Con atto di citazione del 17.2.2010 l'avvocato P.D. in proprio ed G.A. citavano a comparire innanzi al giudice di pace di Monza il condominio omissis . Ne chiedevano la condanna al pagamento delle somme, rispettivamente, di Euro 68,75 e di Euro 33,24. Costituitosi, il condominio dava atto dell'avvenuto pagamento degli importi ex adverso pretesi. Con sentenza numero 772/2011 il giudice adito dichiarava cessata la materia del contendere, nondimeno condannava in solido gli attori al pagamento delle spese di lite e della somma di Euro 1.000,00 per responsabilità aggravata ex articolo 96 c.p.c Interponeva appello unicamente l'avvocato P. . Resisteva il condominio . Con sentenza numero 1632 dei 11/18.6.2012 il tribunale di Monza rigettava l'appello, così confermando la gravata statuizione, e condannava l'appellante al pagamento delle spese del secondo grado. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'avvocato P.D. ne chiede la cassazione sulla scorta di tre motivi. Il condominio non ha svolto difese. Disposta ai sensi dell'articolo 376, 1 co., c.p.c. l'assegnazione a questa sezione, il relatore all'uopo designato ha depositato la seguente relazione L'avv. P. ricorre con tre motivi, non titolati, avverso la sentenza in oggetto, con la quale è stato respinto, con il carico delle ulteriori spese, il suo appello avverso quella numero 772/11 del Giudice di Pace di Monza, in una controversia che l'aveva opposto, unitamente al proprio cliente G.A. poi receduto dal gravame al condominio in epigrafe, da quel giudice decisa con declaratoria di cessazione della materia del contendere, e tuttavia con condanna degli attori, per soccombenza virtuale, alle spese, oltre che al pagamento di mille Euro a titolo di responsabilità aggravata ex articolo 96 c.p.c Non resiste il condominio. La vicenda trae origine da un credito insoluto di Euro 554,00 oltre I.V.A., per lavori eseguiti nel 2009 per conto del condominio dal fabbro G. , il quale si era rivolto all'avv. P. , che, essendo a sua volta debitore per oneri condominiali dell'importo di Euro Ndr testo originale non comprensibile 5,25, ritenendo di poter operare la compensazione, pagò di propria iniziativa e Ndr testo originale non comprensibile ettamente l'artigiano, per poi agire nei confronti del condominio per il recupero Ndr testo originale non comprensibile la differenza di Euro 68,75 a suo credito e della somma di Euro 33,24, ancora dovuta al G. a titolo di rimborso dell'I.V.A., previa detrazione della ritenuta di acconto, citando l'amministrazione innanzi al locale G.d.P. con atto notificato il 17.2.2010. Il condominio, che intanto si era visto respingere dal tacitato G. un bonifico bancario relativo all'intero corrispettivo, dopo aver ricevuto la citazione provvide ai residui richiesti pagamenti come poi dato atto dalla difesa attrice , ma essendo stata, nondimeno, la causa iscritta a ruolo, si costituì e, pur deducendo l'intervenuta cessazione della materia del contendere, chiese la condanna degli attori alle spese ed ai danni ex articolo 96 c.p.c. richieste che furono accolte dal G.d.P., ritenendo non solo improvvida e pretestuosa la duplice azione per i modestissimi crediti, ma anche indebita la sostituzione del P. al condominio nel pagamento, in assenza delle condizioni di urgenza richieste dall'articolo 1134 cc. Adito in appello dal P. e dal G. poi dissociatosi dal gravame , che si erano doluti essenzialmente come si precisa nel terzo motivo dell'odierno ricorso per la subita condanna ex articolo 96 c.p.c., il Tribunale di Monza, pur ritenendo opinabile il suesposto richiamo normativo del primo giudice per la corretta considerazione secondo cui l'articolo 1134 c.c. riguarda l'assunzione di nuove obbligazioni per conto del condominio e non anche l'adempimento di debiti già scaduti , ne ha tuttavia condiviso le ragioni ravvisanti la temerarietà e sproporzione dell'iniziativa giudiziaria, individuandone le reali motivazioni nell'intento ritorsivo del professionista, in relazione ad altro contenzioso in corso con il condominio. Tanto premesso, è opinione del relatore che il primo motivo, deducente violazione di legge vale a dire dell'articolo 96 c.p.c. , per essere stata confermata una condanna per responsabilità aggravata in ipotesi di solo virtuale soccombenza e, peraltro, in assenza delle condizioni di legge, sia manifestamente fondato. Pur non ritenendosi, in linea astratta e di principio, incompatibile una condanna del genere con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, dovuta al successivo venir meno delle ragioni sostanziali originariamente formanti oggetto della controversia, considerato che il giudizio ex articolo 96 c.p.c. postula una duplice valutazione, ex ante, circa la temerarietà dell'azione, ex post, in ordine al pregiudizio subito dalla parte indebitamente chiamata in giudizio, diversa da quella relativa alla successiva tacitazione della pretesa azionata, deve rilevarsi che in concreto, nel caso di specie, il giudizio di disvalore sull'iniziativa dell'avv. P. , risulta dal giudice di merito basato, nella scia di quello, palesemente atecnico, del primo giudice che aveva evidentemente ritenuto anche al riguardo di avvalersi dei poteri di decidere secondo equità, in ragione del valore della lite essenzialmente su considerazioni di mera opportunità e natura deontologica, senza affrontare funditus le tematiche legittimità della compensazione, del pagamento spontaneo del debito collettivo da parte del condomino, etc. che l'accertamento della soccombenza virtuale avrebbe imposto e, peraltro, dando atto, in via delibativa, che una delle stesse quella correlata alla conformità all'articolo 1134 c.c. era quanto meno obiettivamente controvertibile. In siffatto contesto, tenuto conto che il giudizio ex articolo 96 c.p.c. non può basarsi su valutazioni equitative, ma richiede la necessità di accertare se la parte abbia agito o resistito in mala fede o colpa grave, vale a dire nella consapevolezza del proprio torto o, comunque, con macroscopica colpa al riguardo tra le altre e più recenti v. Cass. numero 21750/12 , risulta del tutto evidente - senza necessità di affrontare in questa sede le menzionate tematiche - come nella specie siffatte condizioni difettassero, a tanto non essendo sufficienti le pur, ovvie, considerazioni sulla esasperata litigiosità che emerge dalla vicenda. Si propone, pertanto, l'accoglimento del primo motivo, con assorbimento dei rimanenti il secondo con il quale si lamenta la mancata ammissione di non ben precisate richieste istruttorie ed il terzo attinente al regolamento delle spese, che dovrà essere rivisto, tenuto conto dell'esito finale della controversia . Fissata con decreto in data 27.2.2014 l'adunanza camerale, all'esito la Corte ha riservato la decisione. Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto alla stregua delle ragioni tutte esplicitate dal relatore, ragioni da aversi puntualmente, ai fini della motivazione della presente ordinanza, per ribadite e reiterate il buon esito del primo motivo assorbe la disamina dei rimanenti . La sentenza numero 1632 dei 11/18.6.2012 del tribunale di Monza va pertanto cassata senza rinvio - non sussistendo necessità di ulteriori accertamenti di fatto - limitatamente alla parte in cui, nel confermare la sentenza di prime cure, ha ribadito la condanna dell'avvocato P.D. al pagamento della somma di Euro 1.000,00 per responsabilità aggravata ex articolo 96 c.p.c., condanna dell'avvocato P.D. , dunque, da intendersi senz'altro espunta. Giusti motivi, correlati all'assoluta modestia degli interessi economici coinvolti nella presente vicenda giudiziaria, suggeriscono la compensazione integrale delle spese dell'intero - e, quindi, di ciascun grado del - giudizio nel rapporto, evidentemente, tra l'avvocato P.D. ed il condominio omissis . P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa senza rinvio la sentenza numero 1632 dei 11/18.6.2012 del tribunale di Monza solo e limitatamente alla parte in cui, nel confermare la sentenza di prime cure, ha ribadito la condanna dell'avvocato P.D. al pagamento della somma di Euro 1.000,00 per responsabilità aggravata ex articolo 96 c.p.c., condanna dell'avvocato P.D. da intendersi senz'altro espunta compensa integralmente le spese dell'intero - e, quindi, di ciascun grado del - giudizio nel rapporto tra l'avvocato P.D. ed il condominio omissis .