Nel Consiglio dei Ministri di venerdì 20 giugno, il Governo, su indicazione del Ministro della Giustizia Andrea Orlando, ha emanato un decreto legge con l’intento di risarcire i detenuti che hanno scontato, o stanno ancora scontando, la pena in carcere in violazione dei dei diritti fondamentali. Inoltre, sono state introdotte anche delle modifiche al codice di procedura penale.
Intervento per i detenuti. Accanto al decreto legislativo in materia fiscale, il cdm ha approvato anche un decreto legge riguardante «disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati» che hanno subito un trattamento in violazione dei diritti stabiliti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. L’obiettivo è quello di soddisfare le imposizioni poste dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nella sentenza Torregiani, quando la Corte aveva condannato l’Italia ad adottare entro un anno appena scaduto delle misure riparatorie in favore dei detenuti che hanno scontato la pena in una condizione di sovraffollamento. Le somme stabilite venivano comprese tra € 10.600 ed € 23.500 quest’ultima relativa ad un periodo di detenzione pari a tre anni e tre mesi . Sconto di pena e soldi in arrivo. Perciò, il nuovo decreto legge prevede «la riduzione di un giorno di pena per ogni dieci durante il quale è avvenuta la violazione del loro diritto a uno spazio e a condizioni adeguate, con contestuale previsione in favore di coloro che non si trovino più in stato di detenzione di un risarcimento pari a 8 euro per ciascuna giornata di detenzione trascorsa in condizioni non conformi alle indicazioni della Cedu». La procedura si evolve. Anche il codice di procedura penale viene modificato dal testo uscito oggi da Palazzo Chigi. È stata introdotta una nuova modalità di esecuzione delle ordinanze applicative degli arresti domiciliari, con l’autorizzazione per l’imputato a recarsi senza scorta al luogo di esecuzione della misura salvo particolari esigenze . Altro punto centrale riguarda l’innovazione dell’articolo 275, comma 2, c.p.p. con cui si prevede che, qualora il giudice procedente ritenga che la pena detentiva da irrogare possa essere contenuta in un massimo di tre anni, non possano essere disposte le misure della custodia cautelare o degli arresti domiciliari. Minorennia 25 anni. Le modalità esecutive dei provvedimenti limitativi della libertà personale nei confronti degli imputati e condannati minorenni che, nel corso dell’esecuzione, siano divenuti maggiorenni rimarranno valide non più sino al compimento del ventunesimo anno di età del giovane, ma fino ai 25 anni «la norma consentirà di completare percorsi rieducativi modulati su specifiche esigenze rieducative». Infine, viene coinvolto anche l’ordinamento della polizia penitenziaria, con delle trasformazioni riguardanti, da un lato, la consistenza dell’organico con aumento della dotazione del ruolo degli agenti e assistenti e diminuzione di quella degli ispettori e, dall’altro, finalizzate a consentire una più celere utilizzazione nei servizi di istituto a seguito dell’ingresso in ruolo e a impedire, per un biennio, l’adozione di atti di comando o di distacco presso altre pubbliche amministrazioni.