Lo scorrimento della graduatoria è vincolante ... ma non sempre

Il diritto all’assunzione del partecipante al concorso dichiarato idoneo, mediante scorrimento della graduatoria, presuppone la decisione dell’amministrazione di coprire il posto vacante entro il termine di efficacia della graduatoria.

Ciò non comporta un obbligo di assunzione del candidato in caso di vacanza dei posti che l’amministrazione non intende coprire né preclude a questa di avvalersi di forme contrattuali flessibili, quali assunzioni a termine. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza n. 15212, pubblicata il 18 giugno 2013. Il caso. Un candidato di concorso pubblico, dichiarato idoneo e terzo in graduatoria, adiva il Tribunale del lavoro al fine di vedersi riconosciuto il diritto all’assunzione in copertura di posto dirigenziale, rimasto vacante e coperto dall’amministrazione senza scorrimento della graduatoria concorsuale. L’amministrazione contestava la fondatezza del ricorso e il Tribunale respingeva la domanda. Proponeva appello il candidato ma analogamente la Corte d’Appello respingeva il gravame, ritenendo infondata la domanda. Ricorreva in Cassazione il candidato. Lo scorrimento della graduatoria vincola l’amministrazione L’assunzione mediante scorrimento della graduatoria dà diritto al partecipante di un concorso pubblico dichiarato idoneo ad essere assunto per la copertura di un posto resosi vacante durante il periodo temporale di validità della graduatoria. L’obbligo di assunzione di personale mediante scorrimento vincola la P.A. ma presuppone necessariamente la decisione di quest’ultima di coprire effettivamente il posto. In altre parole, ove la P.A. decida di non coprire il posto vacante e dunque di non procedere all’assunzione, non scatta il diritto del candidato in graduatoria ad essere assunto. ma non la obbliga all’assunzione ad ogni costo. Il predetto principio è conforme ad altre precedenti decisioni della Suprema Corte in materia ricordiamo la decisione n. 19006 del 2 settembre 2010, con la quale la Corte ebbe ad affermare che in materia di procedure concorsuali della p.a. preordinate all'assunzione di dipendenti, il diritto del partecipante al concorso all'assunzione mediante scorrimento della graduatoria presuppone necessariamente l'esistenza di un obbligo dell'amministrazione di coprire il posto, con attribuzione della qualifica ad un oggetto dichiarato idoneo non vincitore in un precedente concorso e tale obbligo può derivare o dalle indicazioni del bando ovvero da una apposita determinazione dell'amministrazione stessa di rendere disponibile il posto vacante e di coprirlo senza l'apertura di una nuova procedura concorsuale, dovendosi ritenere, in mancanza, che l'amministrazione non sia tenuta all'assunzione di candidati non vincitori. Decisione conforme alla n. 17780 del 21 agosto 2007 della Suprema Corte. Legittimo il ricorso a formule contrattuali flessibili. In applicazione dei principi di diritto enunciati, deve ritenersi consentito alla P.A. di avvalersi, in alternativa all’assunzione a tempo indeterminato mediante scorrimento della graduatoria, di formule contrattuali flessibili, quali il contratto a tempo determinato. Proprio nel caso specifico in esame, l’amministrazione si era avvalsa di tale tipologia contrattuale, allegando e provando in giudizio, ragioni di contenimento dei costi. La Corte d’Appello aveva accertato la sussistenza effettiva delle ragioni economiche addotte dall’amministrazione, in applicazione dei principi di correttezza, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa. Ed al contrario aveva escluso che vi fossero ragioni discriminatorie a danno del candidato ricorrente. Né infine può costituire comportamento illegittimo la decisione assunta dalla P.A. di bandire nuovo concorso, una volta scaduta la validità della graduatoria del precedente concorso. Trattasi di decisione della P.A. non sindacabile, assunta quando ormai il problema dello scorrimento non si poneva più, essendo la precedente graduatoria non più operativa. Il comportamento adottato dall’Ente pubblico è stato così ritenuto del tutto legittimo dalla Suprema Corte.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 5 marzo - 18 giugno 2013, n. 15212 Presidente Napoletano – Relatore Bronzini Svolgimento del processo F.M. collocata al terzo posto della graduatoria del concorso pubblico per Dirigente bandito nel 1999 dall'Università degli studi di Perugia lamentava avanti il Tribunale di Firenze il mancato scorrimento della detta graduatoria chiedendo il riconoscimento del suo diritto ad essere assunta per una delle due vacanze per posti dirigenziali coperte senza lo scorrimento della citata graduatoria ed al risarcimento comunque del danno derivatole da tale comportamento. Si costituiva l'Università di Perugia contestando la fondatezza del ricorso. Il Tribunale di Firenze rigettava la domanda. La Corte di appello di Firenze con sentenza del 15.1.2008 rigettava l'appello della F. . La Corte territoriale osservava che la graduatoria era rimasta valida sino al 24.7.2005 e che il bando per la copertura del posto era successivo. Prima di tale data l'Università aveva coperto e fronteggiato le esigenze organizzative derivanti dalla due scoperture con l'opzione medio termine di forme contrattuali flessibili anche per realizzare risparmi finanziari. Il mancato scorrimento doveva attribuirsi a tale esigenza non essendo emerse finalità discriminatorie nei confronti della F. . Non era stato emesso alcun bando esterno in pendenza della graduatoria perché le decisioni assunte dal Senato e dal CDA dell'Università impegnavano i due organi solo dal momento della conclusione della procedura selettiva e dell'effettiva assunzione. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la F.M. con 5 motivi, corredati da memoria difensiva ex art. 378 c.p.c Motivi della decisione Con il primo motivo si allega la violazione dell'art. 97 della Costituzione il comportamento dell'Università aveva violato il principio costituzionale dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione impedendo lo scorrimento della graduatoria e procedendo all'avvio di nuovi concorsi. Il motivo appare infondato. Questa Corte ha affermato il principio per cui In materia di procedure concorsuali della P.A. preordinate all'assunzione di dipendenti, il diritto del partecipante al concorso mediante lo scorrimento della graduatoria presuppone necessariamente l'esistenza di un obbligo dell'Amministrazione di coprire il posto, con attribuzione della qualifica ad un soggetto dichiarato idoneo non vincitore di un precedente concorso tale obbligo può derivare dalle indicazioni del bando ovvero da una apposita determinazione dell'Amministrazione stessa di rendere disponibile il posto vagante e di coprirlo senza l'apertura di una nuova procedura concorsuale, dovendosi ritenere, in mancanza, che l'amministrazione non sia tenuta all'assunzione di candidati non idonei cass. n. 19006/2010, cass. n. 17780/2007 . Ed ancora più recentemente questa Corte a sezioni unite ha ribadito il principio per cui In materia di procedure concorsuali della P.A. preordinate all'assunzione dei dipendenti, l'istituto del cosiddetto scorrimento della graduatoria presuppone necessariamente una decisione dell'amministrazione di coprire il posto pertanto l'obbligo di servirsi della graduatoria entro il termine di efficacia della stessa preclude all'amministrazione di bandire una nuova procedura concorsuale ove decida di reclutare personale, ma non la obbliga all'assunzione di candidati non vincitori in relazione a posti che si rendano vaganti e che l'amministrazione stessa non intenda coprire, restando inoltre escluso che la volontà dell'amministrazione di coprire il posto possa desumersi da un nuovo bando concorsuale, poi annullato, ovvero da assunzione di personale a termine cass. Sez. U. n. 19595/2012 cass. n. 21509/2008 . Nel caso di specie l'Amministrazione non era tenuta né alla luce del bando né di altre determinazioni a far scorrere la graduatoria la violazione del principio del buon andamento dell'amministrazione viene quindi dedotto del tutto genericamente ed astraendo dalle circostanze del caso di specie in quanto l'Università non ha mai previsto l'utilizzazione della graduatoria ed, inoltre, ha altresì richiamato - a giustificazione del comportamento tenuto - interessi di natura pubblica come il contenimento dei costi attraverso l'uso di formule contrattuali flessibili. Infine la Corte di appello ha accertato l'insussistenza di ragioni di natura discriminatoria ai danni della ricorrente la pretesa discriminazione subita non viene, peraltro, specificata in alcun modo al motivo che la desume automaticamente dalla decisione del tutto legittima di non far scorrere la graduatoria. Con il secondo motivo si allega la violazione o falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 241/1990. L'art. 1 canonizza i principi di correttezza, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa. Non vi era alcuna ragione per optare per nuovi concorsi invece di utilizzare una graduatoria già predisposta, con un inevitabile aggravio dei costi per le nuove procedure concorsuali. Il motivo appare infondato per quanto detto saprà. Non sussisteva alcun obbligo per l'Università di procedere allo scorrimento della graduatoria ed il nuovo bando 2.8.2005 per i posti rimasti scoperti è successivo alla data di validità della graduatoria Luglio 2005 . L'Università ha allegato ragioni di contenimento dei costi per il mancato scorrimento della graduatoria durante il periodo in cui la stessa è rimasta valida e quindi è stato anche provato un legittimo interesse di natura pubblica alla base della decisione dell'Università. L'utilizzazione di forme flessibili contrattuali per ricoprire i posti vaganti non può di per sé essere considerato un modo arbitrario e poco efficiente di gestione di un'Amministrazione pubblica, in difetto di più specifiche allegazioni di natura fattuale nella specie mancanti. Con il terzo motivo si allega la violazione o falsa applicazione dell'art. 39 commi 13 e 16 della L. n. 449/1997. Le dette norme prevedevano che dei concorsi conservassero validità per i 18 mesi dalla data della loro approvazione e che le assunzioni fossero subordinate alla indisponibilità di idonei in concorsi già espletati. Il motivo appare infondato. In primo luogo si osserva che parte ricorrente non ricostruisce al motivo come la questione posta con il terzo motivo sia stata sottoposta all'attenzione del Giudice nei precedenti gradi del giudizio ed in particolare se sia stato formulato sul punto uno specifico motivo di appello. Posto che la sentenza appellata non affronta l'argomento, la questione sembra essere nuova e quindi inammissibile. In ogni caso la Corte di appello ha accertato che il bando per la copertura dei posti vaganti è successivo alla perdita di validità della graduatoria di cui si lamenta il mancato scorrimento che è rimasta valida ben cinque anni pertanto le norme citate non appaiono violate in quanto si sono messi a concorso, attraverso un nuovo procedimento concorsuale, posti per i quali la precedente graduatoria era ormai non operativa. Con il quarto motivo si allega la violazione o falsa applicazione dell'art. 1137 c.c Si erano violati non procedendo alla scorrimento della graduatoria i principi di correttezza e buona fede. Precedentemente si era provveduto a chiamare un idoneo ingenerando così un giustificato affidamento all'assunzione anche da parte della ricorrente. Il motivo appare infondato, in quanto non sussistendo alcun obbligo a operare l'assunzione attraverso lo scorrimento della graduatoria, legittimamente l'Amministrazione ha provveduto a coprire il posto vagante con forme flessibili contrattuali realizzando un risparmio di costi. Il nuovo bando per l'assunzione è stato emanato quando la graduatoria non era più valida. Con il quinto motivo si allega la violazione e falsa applicazione dell'art. art. 35 comma quarto D. Lgs n. 165/2001 e dell'art. art. 6, L. n. 168/89. Il Senato accademico e il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo avevano la competenza a deliberare sull'assunzione del personale e la decisione di procedere ad indire un nuovo bando era stata adottata mentre ancora la graduatoria era valida. Si era, quindi, incorsi in responsabilità con la decisione di ricoprire un posto in presenza di una graduatoria efficace. Il motivo appare infondato. In primo luogo si deve osservare che comunque il quesito formulato a pag. 24 del ricorso non appare idoneo in quanto non offre alcuna correlazione con la fattispecie in esame e si limata ad una formulazione generica non riferita anche ai fatti di causa. Inoltre le pretese delibere degli organi accademici prima indicati non sono state né prodotte unitamente al ricorso, né è stato riprodotto il loro contenuto, né – infine - è stato indicato l'incarto processuale ove eventualmente siano rinvenibili. Infine si deve ricordare che il bando è successive alla perdita di validità della graduatoria di cui è processo e pertanto l'atto con il quale l'Università ha reso pubblica la decisione di mettere a concorso i posti vacanti assumendosi le relative responsabilità verso il pubblico è stato adottato quando non si poneva neppure più un problema di scorrimento della graduatoria posto che la stessa era ormai non operativa. Prima di tale momento l'emanazione del bando l'attività svolta ha avuto un mero carattere preparatorio e preliminare posto che solo con il bando l'Amministrazione si è autovincolata a seguire la nuova procedura concorsuale. Si deve quindi rigettare il proposto ricorso. Nulla sulle spese. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.