Con la circolare numero 13/E del 4 giugno 2014 l'Agenzia delle Entrate fa il punto sulla disciplina di rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, reintrodotta dai commi da 140 a 146 dell'articolo 1, Legge numero 147/2013 Legge di Stabilità 2014 .
No alla rivalutazione ai soli fini civilistici. Non è consentito effettuare una rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni con rilevanza solo civilistica, vale a dire senza il versamento dell’imposta sostitutiva. L'Agenzia delle Entrate lo ribadisce nella circolare numero 13/E del 4 giugno 2014, facendo il punto sulla disciplina di rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni, reintrodotta dai commi da 140 a 146 dell'articolo 1, Legge numero 147/2013 Legge di Stabilità 2014 . Alla luce delle nuove disposizioni, per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio è consentita la rivalutazione dei beni d’impresa ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa e delle partecipazioni in società controllate e collegate risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2012. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, a condizione che il termine di approvazione dello stesso scada successivamente alla data di entrata in vigore della legge di rivalutazione in esame 1° gennaio 2014 . Gli effetti fiscali della rivalutazione. Analogamente a quanto previsto dalla precedente legge di rivalutazione contenuta nella Legge finanziaria 2006 articolo 1, comma 470, Legge numero 266/2005 - ove la rivalutazione effettuata in sede contabile doveva necessariamente assumere valenza fiscale con il versamento dell’imposta sostitutiva - il comma 143 dell'articolo 1 Legge di Stabilità citata dispone che «il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali ». Dalla formulazione della norma, chiarisce l'Agenzia, si evince che, come nella disciplina di rivalutazione contenuta nella legge finanziaria 2006, anche nella legge di rivalutazione attuale non è consentito effettuare una rivalutazione con rilevanza solo civilistica, vale a dire senza il versamento dell’imposta sostitutiva. La possibilità di effettuare una rivalutazione con rilevanza solo civilistica, precisano le Entrate, era prevista invece dall'ultima legge di rivalutazione articolo 15, d.l. numero 185/2008 , ma a fronte del diverso tenore letterale della norma, che stabiliva espressamente la possibilità - e non la necessità - di versare un’imposta sostitutiva per il riconoscimento fiscale del maggior valore iscritto in bilancio. Il maggior valore attribuito ai beni ammortizzabili in sede di rivalutazione si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita comma 143 , e dunque dall'esercizio che inizia, per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, il primo gennaio 2016 secondo la disciplina in esame, dunque, il periodo di “sospensione” degli effetti fiscali della rivalutazione risulta ridotto di due esercizi rispetto a quello previsto dalla precedente legge di rivalutazione comma 20, articolo 15, D.L. numero 185/2008 , secondo cui i maggiori valori erano fiscalmente riconosciuti a decorrere dal quinto esercizio successivo a quello con riferimento al quale era stata eseguita la rivalutazione. L'imposta sostitutiva. L'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive di eventuali addizionali dovuta sui maggiori valori iscritti in bilancio in sede di rivalutazione - che va calcolata, ai sensi del citato comma 143, nella misura del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili - deve essere versata «in unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013» comma 145, così come modificato dall’articolo 4, comma 11, d.l. numero 66/2014 , ossia, per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare che quindi eseguono la rivalutazione nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2013 , entro il 16 giugno 2014. Prima che intervenisse la modifica ad opera del c.d. decreto Irpef, il versamento poteva essere effettuato in 3 rate. Con una maggiorazione dello 0,4%, il contribuente può versare l'imposta sostitutiva entro il trentesimo giorno successivo al predetto termine articolo 17 d.P.R. numero 435/2001 . Gli importi dovuti a titolo di imposta sostitutiva possono essere compensati ai sensi dell’articolo 17 d.lgs. numero 241/1997. L'esercizio dell'opzione per la rivalutazione dei beni d'impresa è senz’altro perfezionato con l'indicazione in dichiarazione dei redditi dei maggiori valori rivalutati e della relativa imposta sostitutiva, per cui l'omesso, insufficiente e/o tardivo versamento della relativa imposta sostitutiva non rileva ai fini del perfezionamento della rivalutazione e dà luogo all'iscrizione a ruolo, ferma restando la possibilità per il contribuente di avvalersi c.d. “ravvedimento operoso”. fonte www.fiscopiu.it
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