Revisione delle specifiche tecniche, anche dal punto di vista lessicale

Con lo speciale sul processo civile telematico di questa settimana, l'avv. Alberto Mazza prosegue nella rassegna delle significative novità introdotte dalle nuove specifiche tecniche del PCT. Queste ultime, infatti, sono state revisionate perfino dal punto di vista lessicale.

Oltre ai già ricordati interventi circa l’ampliamento dei tipi di file utilizzabili per i documenti allegati e all’introduzione del formato di firma PAdES per atti e documenti PDF, il provvedimento 16 aprile 2014 ha rappresentato l’occasione per una profonda revisione delle specifiche tecniche perfino dal punto di vista lessicale pur rimanendo comunque un testo molto tecnico in ragione della materia disciplinata, si nota infatti in più punti un tentativo di emancipazione dal gergo informatico rispetto alle previgenti specifiche del 2011 [si veda per esempio l’articolo 8, comma 3, lett. b , dove, con riferimento ai messaggi di posta elettronica, il vocabolo inglese “body” è stato tradotto con l’italiano “corpo” oppure l’articolo 11, comma 2, dove al termine “primitive” è stato preferito “metodo”]. Armonizzare la disciplina Da un punto di vista sostanziale, invece, molte delle novità introdotte rispetto alla precedente versione possono essere ricondotte all’obiettivo di armonizzare la disciplina prevista dalle specifiche tecniche con le norme di rango primario adottate nel corso degli ultimi 3 anni. Per esempio, con particolare riguardo ai pubblici elenchi da cui reperire gli indirizzi PEC utilizzabili per le comunicazioni e notificazioni, l’articolo 17 richiama espressamente l’articolo 16-ter, d.l. numero 179/2012, mentre l’articolo 7, comma 5, prevede, nell’ottica di evitare duplicazioni, che il registro generale degli indirizzi elettronici non gestisca informazioni già presenti nei registri indicati nella medesima disposizione. Passando in rassegna i singoli ambiti oggetto di revisione, il provvedimento 16 aprile 2014 è intervenuto innanzi tutto sia sul fronte delle comunicazioni e notifiche eseguite dagli uffici giudiziari articolo 17 , sia sulle notifiche per via telematica a cura degli uffici notifiche, esecuzioni e protesti articolo 19 , sia, infine, in relazione alle notificazioni eseguite dagli avvocati articolo 19-bis . Ricevuta completa per la consegna e breve per le comunicazioni. Nell’articolo 17 sono stati inseriti, accanto all’invio delle comunicazioni, i riferimenti alle notificazioni di cancelleria, precisando che solo per queste ultime la ricevuta di avvenuta consegna è di tipo completo, mentre rimane breve per le comunicazioni. L’articolo 18 estende anche alle notificazioni il regime già previsto per le comunicazioni di provvedimenti contenenti dati sensibili, che vengono effettuate per estratto, con avviso di disponibilità contenente l’indirizzo da cui scaricare, previa identificazione informatica, il provvedimento il quinto comma puntualizza che, se il destinatario è un’impresa o una pubblica amministrazione, l’accesso al provvedimento può essere effettuato solo da un soggetto identificato come appartenente all’impresa destinataria o da un dipendente autorizzato della pubblica amministrazione. Tali disposizioni sono state aggiornate sotto il profilo delle modalità di reperimento degli indirizzi PEC dei destinatari, prevedendo la possibilità di utilizzare i pubblici registri di cui all’articolo 16-ter, d.l. numero 179/2012 oppure l’indirizzo spontaneamente comunicato dalla parte costituita personalmente ex articolo 16, comma 7, d.l. numero 179/2012. Per le pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti viene comunque utilizzato l’indirizzo dalle stesse comunicato ai sensi dell’art 16, comma 12, d.l. numero 179/2012. Meno rilevanti sono le novità introdotte per le notifiche a cura degli uffici NEP, previste al momento solo sulla carta, stante la non completa informatizzazione degli ufficiali giudiziari. Dall’articolo 19 è stato espunto il riferimento, non più attuale, all’articolo 51, d.l. numero 112/2008, i cui primi quattro commi sono stati abrogati dal d.l. numero 179/2012, ed è stata aggiunta la possibilità di recuperare gli indirizzi dei soggetti abilitati esterni e dei professionisti iscritti in albi ed elenchi non solo dal registro generale degli indirizzi elettronici ma anche dall’indice nazionale delle imprese e dei professionisti cd. INI-PEC , sezione professionisti. È stato introdotto il nuovo articolo 19-bis, che disciplina le modalità operative e i formati utilizzabili per le notifiche via PEC eseguite dagli avvocati, anche sotto il profilo della trasmissione dell’atto notificato e delle ricevute all’ufficio giudiziario. In particolare l’avvocato notificante dovrà ricorrere sempre al formato PDF, sia in caso di notifica di documenti originali informatici – il comma 1 precisa che si tratta di un file PDF “testuale”, escludendo esplicitamente la possibilità di ricorrere allo scanner sono le modalità previste dal comma 3 per l’atto di citazione – sia nel caso di altri documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici. Sono ammessi entrambi i formati di firma, CAdES e PAdES, per le ipotesi in cui il documento deve essere sottoscritto comma 4 . Il comma 5 fornisce infine indicazioni su come devono essere inviati all’ufficio giudiziario l’atto notificato e le relative ricevute l’avvocato deve inserirli nella busta telematica di cui all’art 14, indicando i dati identificativi della ricevuta di accettazione e di quella di avvenuta consegna. Periodo di conservazione dei log. Sotto il profilo dell’armonizzazione della normativa sul processo telematico rientra anche l’adeguamento al limite previsto dall’articolo 4, comma 3,del d.m. numero 44/2011 del periodo di conservazione dei “log” dei messaggi PEC transitati dal gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, con la riduzione prevista dall’articolo 4, comma 6, da 10 a 5 anni. Ci riserviamo di approfondire in occasione del prossimo intervento le innovazioni introdotte dalle nuove specifiche tecniche che non si limitano a quelle finora illustrate, ma toccano anche altre questioni, quali l’identificazione degli utenti del sistema o la gestione delle pubbliche amministrazioni.