Con la circolare numero 60 del 12 maggio, l’INPS ha illustrato le modalità che i datori di lavoro e i committenti dovranno utilizzare per il recupero del bonus IRPEF – disciplinato dall’articolo 1, d.l. numero 66/2014 - allorquando, esaurita la sfera delle ritenute fiscali, possono essere aggredite le contribuzioni dovute all’Istituto per l’erogazione del bonus.
A pochi giorni dall’entrata in vigore del decreto numero 66/2014, il cui articolo 1 ha disciplinato il c.d. bonus IRPEF, l’INPS, con la circolare numero 60 del 12 maggio 2014, ha illustrato le modalità che i datori di lavoro e i committenti dovranno utilizzare per il recupero del bonus erogato, allorquando, esaurita la sfera fiscale, possono essere aggredite le contribuzioni dovute all’Istituto. L’articolo 1 citato, lo ricordiamo, prevede che venga riconosciuto un credito in misura fissa pari a 80 euro al mese 640 euro per l’anno d’imposta 2014 ai titolari di reddito da lavoro dipendente e assimilati con reddito lordo complessivo tra 8 mila e 24 mila cui residui un’imposta lorda al netto delle detrazioni per lavoro dipendente. Il credito decresce fino a zero per i lavoratori con reddito compreso tra 24 mila e 26 mila euro. Il sostituto d’imposta e l’erogazione del bonus. La norma prevede che il credito venga erogato dal sostituto d’imposta sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso e che, ai fini del recupero degli importi riconosciuti, il sostituto d’imposta utilizzi, fino a capienza, l’ammontare globale delle ritenute disponibili in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga. In relazione alle modalità di recupero del bonus erogato dal sostituto, l’INPS, nella circolare in esame, distingue tra datori di lavoro privati e committenti da un lato e Amministrazioni pubbliche dall’altro. Recupero del bonus datori di lavoro e committenti. Datori di lavoro e committenti potranno utilizzare il nuovo codice per recuperare le somme erogate, anche a valere sui contributi previdenziali, mediante compensazione ai sensi dell’articolo 17, d.lgs. numero 241/1997 , utilizzando, in sede di compilazione del modello F24, l’apposito codice tributo istituito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione numero 48/E del 7 maggio 2014 “1655” denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 24 aprile 2014, numero 66” . Recupero del bonus Amministrazioni pubbliche. Posto che le Amministrazioni pubbliche possono avere difficoltà a operare in compensazione con il modello F24, vengono previste, all’interno della gestione contributiva INPS, le seguenti modalità per consentire il completo recupero del bonus Amministrazioni pubbliche titolari di una posizione contributiva INPS DM per il recupero del bonus non compensabile in F24, utilizzeranno la denuncia contributiva riferita a detta posizione, e la somma relativa al periodo di paga interessato - che non potrà eccedere la contribuzione complessivamente dovuta - dovrà essere indicata con il codice conguaglio “L650” da valorizzare all’interno della sezione di Amministrazioni pubbliche ex INPDAP in alternativa alla modalità su indicata ovvero ad integrazione di quanto già recuperato con il codice conguaglio “L650”, le Amministrazioni iscritte alle gestioni pubbliche che assumono il ruolo di dichiarante in ListaPosPA possono recuperare il bonus erogato ai lavoratori dipendenti e collaboratori riducendo l’ammontare dei versamenti, dovuti per il medesimo periodo di paga, dell’importo esposto in un nuovo elemento percorso DenunceMensili/ Azienda/ListaPosPA . In ogni caso il recupero può essere effettuato nei limiti della quota dei contributi che rimane a carico del dichiarante, al netto dei versamenti effettuati da altri soggetti indicati nell’elemento Ente versante. Nel modello F24 EP i versamenti relativi al periodo di riferimento delle competenze correnti devono essere esposti al netto delle compensazioni effettuate. Per ulteriori dettagli la circolare numero 60 rinvia a quanto illustrato nell’ultima versione del documento tecnico del flusso UniEmens presente nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’INPS www.inps.it . fonte www.fiscopiu.it
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