Mediazione, le Entrate modificano le avvertenze delle cartelle di pagamento

Con provvedimento direttoriale numero 47595/2014 l'Agenzia delle Entrate ha modificato le avvertenze contenute nella cartella di pagamento nella sezione relativa alle modalità di presentazione del reclamo-mediazione e del ricorso. Le modifiche si sono rese necessarie a seguito della novella legislativa introdotta dalla legge di Stabilità 2014 alla disciplina della mediazione di cui all' articolo 17-bis, d.lgs. numero 546/1992.

A seguito delle modifiche alla disciplina della mediazione tributaria di cui all'articolo 17-bis d.lgs. numero 546/1992, introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2014 articolo 1, comma 611, Legge numero 147/2013 , l'Agenzia delle Entrate, con provvedimento direttoriale numero 47595/2014 ha modificato le avvertenze contenute nel modello della cartella di pagamento nella sezione relativa alle modalità di presentazione del reclamo-mediazione e del ricorso. Le avvertenze modificate col provvedimento in esame sono contenute negli allegati 1, 2, 3 del provvedimento delle Entrate del 30 marzo 2012, nonché nell’allegato del provvedimento del 20 marzo 2013. Proposizione del reclamo prevista come condizione di procedibilità dello stesso. Le modifiche introdotte nelle avvertenze riguardano la proposizione del reclamo, ora prevista - sempre per le controversie di valore non superiore ai 20mila euro - non più come condizione di ammissibilità del ricorso giurisdizionale avverso gli atti emessi dall'Agenzia delle Entrate, ma come condizione di procedibilità dello stesso gli effetti sospensivi della presentazione del reclamo sulla riscossione e sul pagamento delle somme dovute in base all’atto impugnato la sospensione ha efficacia in pendenza del termine di 90 giorni prescritto per lo svolgimento del procedimento di mediazione e viene meno qualora detto termine decorra senza che vi sia stato accoglimento del reclamo o senza che sia stato formalizzato un accordo di mediazione in tal caso per il relativo periodo sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d’imposta l'applicabilità delle disposizioni sui termini processuali computo e sospensione feriale al termine per la conclusione del procedimento di mediazione novanta giorni dalla presentazione del reclamo . fonte www.fiscopiu.it

TP_FISCO_AgEntrateProv.47595_s