Spese processuali penali forfettarie: determinazione degli importi

Appare lineare con la normativa in vigore l’orientamento che per le sentenze emesse a far data del 19 ottobre 2013 - data di entrata in vigore del richiamato regolamento ministeriale - si applichino le nuove tariffe penali mentre per le sentenze emesse prima del 19 ottobre 2013 gli importi di riferimento continuino ad essere quelle di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2002 n 285.

L’entrata in vigore del d.m. n 111/2013 [1] aveva creato non poche problematiche interpretative di cui avevamo dato notizia in precedenti interventi.[2] L’Atto Regolamentare, con il quale venivano rideterminati articolo 2 i criteri di recupero delle spese del processo penale anticipate dall’Erario, ne prevede, a definitiva entrata in vigore delle disposizioni normative di cui articolo 67, legge n 69/2009 [3], il recupero per intero e per quota, disponendo, a scapito di errate interpretazioni, che in caso di pluralità di condannati il recupero di dette spese avvenga in quote e parti uguali. Modificati inoltre[4], logicamente in aumento, le spese del processo penale anticipate dall’Erario e soggette a pagamento forfettizzato. [5] Si era anche evidenziato come dalla lettura del decreto ministeriale in oggetto in vigore dal 19 ottobre 2013, ma ai sensi dell’articolo 3 dello stesso regolamento ministeriale con effetti retroattivi dal 4 luglio 2009 !!!!! , si palesasse, nella interpretazione, un chiaro contrasto tra norme di grado gerarchico diverso.[6] Retroattività in contrasto con la legge del 2009? La retroattività del recupero disposta dal Decreto Ministeriale in esame appariva in contrasto con il dettato normativo di cui alla legge numero 69/2009 ai sensi della quale in attesa del decreto che rideterminava gli importi l’attuale dm 111/20013 le spese andavano, se pur non più solidali, recuperate, specificatamente quelle forfetizzate, nella misura prevista d.m. numero 285/2002. Infatti ai sensi dell’articolo 67, punto 4, legge n 69/2009 «fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 205 comma 1 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n 115, come sostituito dal presente articolo, il recupero delle spese avviene secondo le norme anteriori vigenti». La palesata ed erronea retroattività della norma al luglio 2009 oltre ad una erronea interpretazione della normativa primaria e al consequenziale contrasto gerarchico tra fonti di diritto appariva in contrasto anche con il principio di economicità del servizio giustizia. Il paventato aumento del carico di lavoro [7] negli uffici giudiziari aveva sin da subito provocato lamentele e proteste mettendo in pericolo, vista la grande mole di lavoro che si veniva a creare a monte di gravissime carenze negli organici del personale, anche la garanzie dei servizi ordinari e quotidiani. Altre, ed altrettanto preoccupanti, discrasie erano emerse. Ad esempio la tabella A allegata al Decreto Ministeriale in esame prevedeva per il decreto penale articolo 460 c.p.p. il pagamento di € 60, in palese contrasto con lo stesso articolo 460 c.p.p. che al punto 5 prevede «il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento». Si verificava l’assurdo che una norma regolamentare abrogasse una norma procedimentale[8]. Scompariva invece, perché non previsto nella nuova tabella allegata al regolamento, l’obbligo di pagamento di spese processuali nel caso di opposizione a decreto penale ex articolo 461 c.p.p [9] Ad ovviare a quanto sopra aveva, anche se con uno strumento giuridico anomalo[10] quello della circolare, provveduto lo stesso Ministero della Giustizia[11] che con nota DAG 21/10/2003.0138887.U ha comunicato che «il Regolamento recante disposizioni in materia di recupero delle spese del processo penale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 233 del 4 ottobre 2013, alla luce di alcune criticità emerse sarà oggetto di imminenti modifiche». Ad oggi siamo ancora in attesa delle «imminenti modifiche». Ma se non altro il Ministero con la nota in argomento ha, anche se, come detto, stranamente con norma interna[12], risolto il contrasto tra norme di rango diverso precisando che «in relazione ad alcune discrasie tra il contenuto dell’articolo 67 della legge 69/2009 e l’articolo 3 del regolamento in oggetto si ritiene opportuno che gli uffici giudiziari a partire dal prossimo 19 ottobre c.a., si attengano alla norma primaria». Disponendosi inoltre «che la tabella A, allegata al regolamento, sarà modificata nella parte in cui introduce l’importo fisso di euro 60 per i decreti penali di condanna di cui all’articolo 460 c.p.p. Anche per tale ipotesi appare preferibile, allo stato,ricondurre l’attività degli uffici al contenuto delle disposizioni primarie vigenti e precisamente alla statuizione dell’articolo 460». La nota ministeriale non ha in ogni caso risolto tutte le manifestate criticità. Il decreto ministeriale in oggetto sino alla sua eventuale, non è dato di conoscerne i termini temporali, modifica rimane in vigore, se pur con i correttivi indicati dalla direttiva, e questo in particolare per la parte riguardante la tabella Allegata, relativa agli importi forfettari. Rimarrebbe, per il principio che «tra norme di pari efficacia quelle successive abrogano ed integrano quelle precedenti», in vigore ad esempio l’esclusione operata, anche se ai più è apparsa e appare una semplice dimenticanza, del pagamento per il procedimento di cui all’articolo 461 c.p.p. opposizione al decreto penale di condanna .[13] Ma la normativa regolamentare in oggetto ha posto, specificatamente per gli importi forfettari, visto anche i sostanziosi aumenti operati, un altro problema di ordine pratico, per il quale non risultano, al momento, indirizzi ministeriali. Occorre premettere che le spese processuali nel giudizio penale e in quello civile soggiacciono a principi diversi. Nel giudizio civile opera il principio[14] in base al quale ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l’anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato.[15] Processo penale spese anticipate dall’Erario. Nel giudizio penale opera il principio opposto [16] ossia le spese del processo penale sono anticipate dell’Erario. Fatta questa doverosa precisazione e venendo all’oggetto del presente intervento i nuovi importi vanno applicati in relazione alla normativa in vigore al momento della emissione della sentenza o alla normativa in vigore nel momento in cui la sentenza penale, il più delle volte con lassi di tempo lunghissimi, diviene irrevocabile?[17] Personalmente, nel caso concreto, ed in ogni futura situazione similare, ritengo che le spese forfettarie nel processo penale vadano recuperate nella misura di cui alla tabella A allegata al d.m. numero 111/2013 se relative a sentenze emesse a far data dal 19 ottobre 2013 data di entrata in vigore del richiamato regolamento ministeriale . Conseguenzialmente per i procedimenti penali con sentenze emesse prima del 19 ottobre 2013 gli importi di riferimento sarebbero quelle di cui al d.m. numero 285/2002. Gli importi, in sintesi, sono, nel caso specifico come nei casi in cui ci si troverà nei prossimi aumenti che si andranno ad operare, quelli indicati dalla normativa vigente al momento dell’emissione della sentenza e non quelli eventualmente previsti da nuova normativa entrata in vigore nel periodo in cui la sentenza diviene irrevocabile. Quanto sopra nasce da semplici considerazioni in fatto e diritto. Nel processo civile il problema non si pone stante il principio di anticipazione a carico delle parti e l’obbligo da parte delle cancellerie di provvedere all’annotazione al momento in cui la spesa, anticipata e/o prenotata, si forma nelle ipotesi di ammissione a patrocinio a carico dello Stato. Nelle spese penali e specificatamente a quelle forfettarie che vengono anticipate dallo Stato nella determinazione del quantum relativo alla pagamento ritengo essenziale mantenere distinto ed avere ben presente il momento in cui nasce l’obbligo a carico della parte al pagamento delle spese penali e, alla consequenziale, determinazione delle stesse da quello in cui scaturisce il diritto/dovere da parte dell’ufficio al recupero c.d. la fase della riscossione Ai sensi dell’articolo 535 c.p.p. la sentenza penale di condanna pone a carico del condannato l’obbligo al pagamento delle spese processuali. È questo, logicamente, il momento in cui scaturisce l’obbligo al pagamento delle spese del procedimento penale e contestualmente è in questo momento che si determina quanto pagare l’articolo 208 del testo unico spese di giustizia[18] individua l’ufficio competente al recupero delle spese che per il processo penale è quello presso il giudice dell’esecuzione, esecuzione che presuppone l’irrevocabilità della sentenza[19]. È questo il momento in cui nasce il diritto al recupero delle spese processuali già quantificate al momento dell’emissione del provvedimento. Lo stesso articolo 227-ter d.p.r. numero 115/2002 conferma la distinzione dei due momenti nascita dell’obbligo a carico del condannato al pagamento e relativa determinazione degli importi e momento del diritto da parte dello Stato al recupero quando statuisce che «entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l’espiazione in istituto, l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall’articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, numero 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la società Equitalia Giustizia S.p.a. procede all'iscrizione a ruolo». In materia assume inoltre rilevanza la direttiva ministeriale [20] ai sensi della quale l’obbligo a carico dei funzionari di cancelleria di attestare la presenza o meno di spese da recuperare si ha al termine di ogni fase processuale. Nella ministeriale, e nello specifico, « . omississ Al termine di ogni fase processuale, il funzionario addetto procederà alla chiusura del foglio notizie attestando in calce ad esso la presenza o assenza di spese da recuperare e, ove ne ricorrano i presupposti, autorizzando l’ufficio all’eventuale trasmissione del fascicolo in archivio. La sottoscrizione costituisce assunzione di responsabilità contabile». Gli importi vanno quindi determinati prima della chiusura del foglio notizie[21] cioè al momento della sentenza che definisce la fase processuale e non al momento della irrevocabilità della sentenza , momento quest’ultimo invece essenziale, ex articolo 67 legge 69/09 per l’eventuale trasmissione della sentenza alla registrazione se statuisce su aspetti civilistici. Oltre alla richiamata direttiva, a mio modesto parere di per se risolutiva della problematica, è la stessa normativa che per la determinazione del momento dell’applicazione delle nuove tariffe espressamente fa riferimento alle sentenze emesse e non ai provvedimenti definitori Infatti l’articolo 3 disposizioni transitorie D.M. 111/2013 testualmente dispone «le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano alle spese anticipate dall’erario relative a processi penali per i quali la sentenza di condanna è stata emessa dopo l’entrata in vigore della legge 19 giugno n 69» Ricordo che una delle criticità per usare il termine della circolare DAG21/10/2013.0138887.U emanata dal nostro ministero a seguito delle evidenti storture del D.M. 111/2013 era quella relativa all’entrata in vigore delle nuove tariffe che dalla lettura del D.M. in questione sembrava riferirsi a tutte le sentenze emesse dall’entrata in vigore della legge 69/2009 ossia 4 luglio 2009 un l’assurdo, subito denunciato da molti. Come giustamente fatto rilevare l’articolo 67, legge 69/2009, punto 4 stabiliva che «fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 205 comma 1 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n 115, come sostituito dal presente articolo, il recupero delle spese avviene secondo le norme anteriormente vigenti». Conformemente la direttiva ministeriale Giustizia[22] « omissis Il comma 4 dell'articolo 67 prevede in via transitoria che, fino all'emanazione dei decreto di cui al comma 1 dell'articolo 205 del Testo Unico delle spese di giustizia. come modificato dalla stessa legge, con il quale dovrà essere determinata la misura fissa relativa alle spese anticipate dall'erario da recuperare in modo forfettizzato, queste ultime debbano essere quantificate secondo le norme vigenti anteriormente alla riforma omississ . La quantificazione delle spese processuali per le quali e stata emessa sentenza di condanna prima dell'entrata in vigore della legge deve essere effettuata secondo i criteri stabiliti dalle previgenti disposizioni dell’articolo 535 c.p.p». L’eventuale eccezione che il problema possa essere risolto iscrivendo gli importi forfettari anticipati nel foglio notizie all’atto dell’instaurazione del giudizio penale ad esempio all’atto della formazione del fascicolo per il dibattimento [23] , trova un limite e un ostacolo nella previsione di cui al punto 2 dell’articolo 205 testo unico spese di giustizia ed un ulteriore rafforzamento alla tesi da noi prospettata. Infatti ai sensi della sopra richiamata normativa il giudice, in ragione della complessità delle indagini e degli atti compiuti, nella statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali può disporre che gli importi siano aumentati sino al triplo. Concludendo. Appare lineare con la normativa in vigore l’orientamento che per le sentenze emesse a far data del 19 ottobre 2013 data di entrata in vigore del richiamato regolamento ministeriale si applichino le nuove tariffe penali mentre per le sentenze emesse prima del 19 ottobre 2013 gli importi di riferimento continuino ad essere quelle di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2002 n 285. pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4 ottobre 2013 n 233 Diritto e Giustizia il quotidiano di informazione giuridica – martedì 15 ottobre 2013“aumentano le spese processuali penali a carico dei cittadini” Diritto e Giustizia il quotidiano di informazione giuridica – lunedì 28 ottobre 2013“ sospeso l’aumento delle spese processuali penali” che ha operato l’ epocale, per gli uffici giudiziari, modifica dell’articolo 204 DPR 115/2002 Art 1 DM 111/2013 sino all’entrata in vigore della normativa in oggetto tali spese erano regolamentate dal D.M. 13 novembre 2002 n 285 pubblicato in gazzetta ufficiale 28 dicembre 2002 n 303. In questo caso il contrasto è tra l’articolo 3 del decreto ministeriale 111/2013 e l’articolo 67 della legge n 69/2009 Gli uffici si sarebbero visti costretti a riprendere atti già definiti e trasmessi negli archivi, invitare le parti che già hanno corrisposto i vecchi importi ad integrarli con i nuovi e, in caso di pendenza nel recupero coattivo, rideterminarne gli importi con i consequenziali riflessi sulla procedura coattiva in corso. Ricordo che il codice di procedura penale è stato approvato con Decreto del Presidente della repubblica 22 settembre 1988 n 447 nella tabella del 2002 importo previsto € 27 Con atto normativo interno, una circolare, si annullano gli effetti di un atto regolamentare Decreto Ministeriale . Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio I Non era più semplice, e conforme al dettato normativo, emanare un nuovo decreto ministeriale? importo forfettario € 27 nella tabella Allegata ex D.M. 13 novembre 2002 n 285 pubblicato in gazzetta ufficiale 28 dicembre 2002 n 303, articolo 8 DPR 11/2002 testo unico spese di giustizia Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato le spese sono anticipate dall’erario o prenotate a debito articolo 4 DPR 11/2002 testo unico spese di giustizia Ricordiamo che il provvedimento diviene irrevocabile o quando sono stati esperiti, o non sono più esperibili, tutti i messi di impugnazione con esclusione della revocazione DPR 115/2002 per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario è quello presso il magistrato, diverso dalla Corte di Cassazione,il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato in cui il procedimento è divenuto definitivo, circolare Ministero della Giustizia numero 9 del 26 giugno 2003 punto 6 lettera d Ai sensi dell'articolo 280, 1° comma, D.P.R. 115/02, in ogni fascicolo processuale civile, penale e fallimentare deve essere allegato un foglio delle notizie ai fini del recupero del credito, dove andranno annotate tutte la spese anticipate e quelle prenotate DAG.14/07/2009.0092331.U ISTRUZIONI PRELIMINARI come avviene,ad esempio, nel processo civile, quando il contributo unificato del procedimento instaurato dalla parte ammessa al gratuito patrocinio viene prenotato all’atto della iscrizione