L’articolo 8, comma 8, d.l. numero 16/2012 consente all’Agenzia delle Entrate di elaborare, nell’ambito della propria attività di pianificazione degli accertamenti, liste selettive di contribuenti che siano stati ripetutamente segnalati in forma non anonima all’Agenzia stessa o alla Guardia di Finanza in ordine alla violazione dell’obbligo di emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale, ovvero del documento certificativo dei corrispettivi.
Deducibilità di costi e spese direttamente utilizzati per il compimento di fatti, atti o attività qualificabili come delitto non colposo articolo 8, commi 1, 2 e 3 . Il previgente articolo 14, comma 4 bis, l. numero 537/1993 disponeva l’indeducibilità di costi o spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato, fatto salvo l’esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti. L’articolo 8, comma 1, d.l. numero 16/2012 sostituisce il comma richiamato, circoscrivendo l’indeducibilità di costi e spese limitatamente a beni o prestazioni di servizio «direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell’articolo 424 del codice di procedura penale ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell’articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall’articolo 157 del codice penale». Nella Relazione tecnica si afferma la deducibilità per i delitti colposi in ragione della non intenzionalità della condotta e quindi del difetto di finalizzazione dei costi eventualmente sostenuti al compimento dei delitti si ritiene, in particolare, che l’indeducibilità non trovi applicazione per i costi e le spese esposti in fatture o altri documenti aventi analogo rilievo probatorio che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi, ferme restando le regole generali in materia di detrazione della relativa Iva e in tema di deduzione previste dal Tuir. La nuova disposizione dispone inoltre che «qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione ai sensi dell’articolo 530 del codice di procedura penale ovvero una sentenza definitiva di non luogo a procedere ai sensi dell’articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza di motivi diversi dalla causa di estinzione indicata nel periodo precedente, ovvero una sentenza definitiva di non doversi procedere ai sensi dell’articolo 529 del codice di procedura penale, compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi». In base all’articolo 8, comma 2, d.l. numero 16/2012, «ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell’ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi». Si prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa dal 25 al 50% dell’ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi. Non si applica l’articolo 12, d.lgs. numero 472/1997 in materia di concorso di violazioni e continuazione. La sanzione è riducibile esclusivamente ex articolo 16, comma 3, d.lgs. numero 472/1997. L’articolo 8, comma 3, d.l. numero 16/2012 contiene una disciplina transitoria la nuova normativa trova applicazione anche per fatti, atti o attività posti in essere prima dell’entrata in vigore del d.l. numero 16/2012, ove più favorevole, tenuto conto anche degli effetti in termini di imposte o maggiori imposte dovute, salvo che i provvedimenti emessi in base alla disciplina previgente non si siano resi definitivi. Resta ferma l’applicabilità delle nuove previsioni anche per la determinazione del valore della produzione netta ai fini dell’Irap. Studi di settore e accertamento extracontabile articolo 8, commi 4 e 5 . L’articolo 8, comma 4, d.l. numero 16/2012 sostituisce l’articolo 39, comma 2, lett. d ter , d.p.r. numero 600/1973, consentendo la fruizione dell’accertamento extracontabile «in caso di omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore o di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, nonché di infedele compilazione dei predetti modelli che comporti una differenza superiore al quindici per cento, o comunque ad euro cinquantamila, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione». In base all’articolo 8, comma 5, d.l. numero 16/2012, il nuovo testo si applica con riferimento agli accertamenti notificati a partire dalla data di entrata in vigore del decreto 2 marzo 2012 . Misure cautelari e indagini finanziarie articolo 8, comma 6 . Al dichiarato fine di rafforzare le garanzie dei crediti erariali, l’articolo 8, comma 6, d.l. numero 16/2012 consente alla Guardia di Finanza di avvalersi delle indagini finanziarie ex articolo 21, comma 1, numero 7 , d.p.r. numero 600/1973 e 51, comma 2, numero 7 , d.p.r. numero 633/1972 nell’ambito di segnalazioni all’Agenzia delle Entrate finalizzate alla richiesta al Presidente della Commissione tributaria provinciale, da parte di quest’ultima, di ipoteca e sequestro conservativo. Antiriciclaggio articolo 8, comma 7 . L’articolo 8, comma 7, d.l. numero 16/2012 interviene sull’articolo 51, comma 1, d.lgs. numero 231 del 2007 ha esteso l’obbligo a carico di intermediari finanziari, esercenti attività finanziaria, professionisti, revisori contabili, commercialisti e altri soggetti ivi specificamente indicati di comunicare le infrazioni relative alle limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, nonché al divieto di libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia non più direttamente all’Agenzia delle Entrate, ma alla Guardia di Finanza la quale, ove ravvisi l’utilizzabilità di elementi ai fini dell’attività di accertamento, ne da tempestiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Liste selettive articolo 8, comma 8 . L’articolo 8, comma 8, d.l. numero 16/2012 consente all’Agenzia delle Entrate di elaborare, nell’ambito della propria attività di pianificazione degli accertamenti, liste selettive di contribuenti che siano stati ripetutamente segnalati in forma non anonima all’Agenzia stessa o alla Guardia di Finanza in ordine alla violazione dell’obbligo di emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale, ovvero del documento certificativo dei corrispettivi. Partecipazione dei comuni all’accertamento articolo 8, comma 8 bis . L’articolo 8, comma 8 bis, d.l. numero 16/2012 modifica l’articolo 44, d.p.r. numero 600/1973, disciplinante la partecipazione dei comuni all’accertamento. Si prevede che gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, prima dell’emissione degli avvisi di accertamento, debbano inviare una segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi che abbiano stipulato convenzioni con l’Agenzia delle Entrate. A sua volta, il comune di domicilio fiscale del contribuente comunica entro – non più sessanta ma – trenta giorni da quello del ricevimento della segnalazione ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo. Partite Iva inattive articolo 8, comma 9 . L’articolo 8, comma 9, d.l. numero 16/2012 così sostituisce l’articolo 35, comma 15 quinquies, d.p.r. numero 633/1972 «L’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati e degli elementi in possesso dell’anagrafe tributaria, individua i soggetti titolari di partita Iva che, pur obbligati, non abbiano presentato la dichiarazione di cessazione di attività di cui al comma 3 e comunica agli stessi che provvederà alla cessazione d’ufficio della partita Iva. Il contribuente che rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente può fornire i chiarimenti necessari all’Agenzia delle Entrate entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. La somma dovuta a titolo di sanzione per l’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività è iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo. L’iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta con le modalità indicate nell’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, numero 241, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. In tal caso l’ammontare della sanzione dovuta è ridotto ad un terzo del minimo». Viene inserito l’articolo 35 quater, d.p.r. numero 633/1972, che impone all’Agenzia delle Entrate di rendere disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso, la possibilità di verificare puntualmente, mediante i dati disponibili in anagrafe tributaria, la validità del numero di partita Iva. Cedolare secca articolo 8, comma 10 . A seguito dell’introduzione della cosiddetta Cedolare Secca articolo 3, d.l. numero 23/2011 , l’articolo 8, comma 10, d.l. numero 16/2012 unifica i termini per le attività di controllo, introducendo l’articolo 76, comma 2 bis, T.U. Registro «Salvo quanto previsto nei commi 1 e 2, l’imposta relativa alle annualità successive alla prima, alle cessioni, risoluzioni e proroghe di cui all’articolo 17, nonché le connesse sanzioni e gli interessi dovuti, sono richiesti, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento». Obbligo di registrazione telematica dei contratti di locazione articolo 8, comma 10 bis . L’articolo 8, comma 10 bis, d.l. numero 16/2012 agisce sull’articolo 5, d.p.r. numero 404/2001. L’obbligo di eseguire la registrazione dei contratti di locazione esclusivamente in via telematica riguarda i soggetti in possesso di almeno – non più 100 ma – 10 unità immobiliari. Sono altresì tenuti ad adottare la procedura di registrazione telematica gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari articolo 10, lett. d bis , d.p.r. numero 131/1986.