La rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia al quale sia stato notificato l’avviso di udienza non ha effetto immediato, essendo il legale rinunciante ancora onerato della difesa dell’imputato fino alla nomina del difensore d’ufficio o eventualmente di altro di fiducia.
Il caso. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un uomo, condannato per lesioni personali volontarie in appello, che deduceva la nullità dell’intero giudizio di primo grado e degli atti susseguenti poiché nelle more era rimasto senza difensore e riteneva non essergli stata garantita la necessaria difesa tecnica. I difensori di fiducia dell’imputato avevano rinunciato al mandato comunicando tale decisione al giudice, il quale aveva atteso il giorno dell’udienza per nominare un difensore d’ufficio immediatamente reperibile. In realtà il giorno prima l’imputato aveva nominato un nuovo difensore di fiducia, ma quest’ultima nomina era arrivata in cancelleria solo a udienza conclusa. Difesa sempre garantita. Secondo la S.C. il ricorso è infondato e merita di essere rigettato perché innanzitutto l’imputato aveva avuto il tempo per dare mandato ad un nuovo difensore, facoltà esercitata. Inoltre, la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia al quale sia stato notificato l’avviso di udienza non ha effetto immediato, essendo il difensore di fiducia rinunciante ancora onerato della difesa dell’imputato fino alla nomina del difensore d’ufficio o eventualmente di altro di fiducia. Ne consegue che il ricorrente è sempre risultato assistito da un difensore e che la modalità d’individuazione del difensore d’ufficio non è indicativa della esistenza o meno della difesa tecnica.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 23 gennaio – 16 aprile 2012, numero 14348 Presidente Marasca – Relatore Vessichelli Fatto e diritto Propone ricorso per cassazione G.A. avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze in data 11 dicembre 2009 con la quale è stata confermata la responsabilità dell'imputato in ordine ai reati di lesioni personali volontarie in danno di P.S. e di sua moglie S.L. nonché dei reati di ingiurie continuate in danno delle stesse persone offese, fatti commessi il omissis . La Corte territoriale ha peraltro attenuato la pena concedendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante e alla recidiva. Deduce il ricorrente la nullità del processo, per violazione degli articolo 97 comma 3 cpp, 107,178 e 179 cpp. Come già eccepito nei motivi di appello, avrebbe dovuto rilevarsi la nullità dell'intero giudizio di primo grado e degli atti susseguenti posto che l'imputato non era stato assistito nella maniera corretta. I difensori di fiducia dell'imputato avevano rinunciato al mandato comunicando tale decisione al giudice il 13 febbraio 2008. Il Tribunale, anziché nominare immediatamente un difensore ai sensi dell'articolo 97 comma 3 cpp, per la udienza già fissata del 4 marzo 2008, aveva atteso fino a tale data per nominare in quella occasione un difensore di ufficio immediatamente reperibile. Nelle more l'imputato era rimasto privo di difensore e , considerato che era contumace, anche di una strategia difensiva adeguata. In data 3 gennaio 2012 è stata depositata una memoria nell'interesse delle parti civili, nelle quali si dava atto della presenza, nel fascicolo processuale, di una nomina in originale ,di difensore di fiducia nella persona dell’avv. Maggiolo recante la data del 3 marzo 2008 e di un fax, spedito al Gup di Firenze il 4 marzo a firma del predetto avv. Maggiolo, con richieste di informazioni, pervenuto peraltro alla cancelleria penale del Tribunale procedente, ad udienza quella del 4 marzo già conclusa. li ricorso è infondato e deve essere rigettato. La Corte di merito, alla quale la questione era già stata posta, ha correttamente disatteso la eccezione di nullità ponendo in evidenza che, una volta formalizzata la rinuncia al mandato, l'imputato aveva la facoltà di nominare altro difensore di fiducia, facoltà peraltro esercitata con la nomina, il giorno prima della udienza di rinvio, del predetto avv. Maggiolo al giudice incombeva l'obbligo di nominare un difensore di ufficio, onere invece assolto alla udienza di rinvio. La giurisprudenza di questa Corte ha già posto in evidenza che, comunque, è legittima la nomina, in qualità di difensore di ufficio dell'imputato rimasto privo di difesa a seguito di rinuncia all'incarico del difensore di fiducia, di un avvocato non individuato nell'elenco di cui al secondo comma dell'articolo 97 cpp ma immediatamente reperibile rv 242542 . D'altra parte la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia al quale sia stato notificato l'avviso di udienza non ha effetto immediato , essendo il difensore di fiducia rinunciante ancora onerato della difesa dell'imputato fino alla nomina del difensore di ufficio o, eventualmente, di altro di fiducia rv 234698 . Consegue da ciò che la eccezione della parte deve ritenersi infondata dal momento che l'imputato è sempre risultato assistito da un difensore, di fiducia o di ufficio, e che la modalità di individuazione del difensore di ufficio non è indicativa della esistenza o meno della difesa tecnica, comunque garantita. Infine la difesa non ha indicato e tantomeno specificato, come pure avrebbe dovuto nella illustrazione del necessario profilo dell'interesse alla questione posta, la ragione per la quale la nomina del difensore di ufficio nel caso di specie avrebbe determinato un deficit nella assicurazione dei diritti difensivi del ricorrente. Alla soccombenza consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, liquidate complessivamente come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché alla rifusione delle spese della parte civile, che liquida in Euro 1000 oltre accessori come per legge.