Se più condotte hanno concorso a cagionare il medesimo evento lesivo l’obbligazione è unica?

Nell’ipotesi in cui due soggetti concorrono a causare un evento di danno con distinti comportamenti colposi, la responsabilità da fatto illecito dà luogo a un’obbligazione in cui la ragione della domanda non è data da ciascun fatto concreto che determina l’evento, ma da tutti i possibili fatti riconducibili al medesimo titolo di responsabilità che hanno concorso a determinare il danno.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella pronuncia numero 5483, depositata il 19 marzo 2015. La fattispecie. Nel caso in esame una vettura, a causa della forte velocità, mentre percorreva un tratto curvilineo di uno snodo viabilistico ha invaso la corsia opposta collidendo con altra automobile proveniente dal senso opposto. La compagnia assicuratrice del convenuto, il conducente che ha invaso la corsia, ha chiamato in giudizio l’Ente proprietario della strada in stante la scarsa illuminazione del tratto e la presenza di ghiaia nonché la ditta appaltata che aveva in gestione il cantiere ivi locato. Sia il Giudice di prime cure sia quello di gravame, seppur con differenti valutazioni, hanno rilevato un concorso causale dell’Ente proprietario con la conseguente condanna in solido dello stesso. Qualora l’evento lesivo sia cagionato da più condotte la diversità dei fatti da luogo a diverse obbligazioni risarcitorie? La Corte asserisce che la diversità del fatto accertato come causa dell’evento rispetto a quello originario indicato come causa del danno non determina il mutamento dell’obbligazione e, quindi, dell’oggetto della domanda. L’estensione automatica del contraddittorio. Al fine di rispondere al quesito il Supremo Collegio parte dal presupposto che nel caso in cui l’evento sia imputabile a più fatti colposi il danneggiato non ha l’onere di chiamare tutti i soggetti in causa stante il principio di solidarietà ma è interesse del danneggiante chiamato coinvolgere nel medesimo giudizio anche gli altri soggetti concorrenti. In tale ipotesi le domande dell’attore si estendono automaticamente, fatto salvo una sua indicazione contraria, a tutti i soggetti corresponsabili stante l’unicità dell’obbligazione. Termine per le proposizioni delle domande. Il Collegio, confermando la decisione di merito, non prende posizione sulla domanda di manleva esperita nei confronti del corresponsabile in quanto proposta unicamente nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado. Appalto e responsabilità del committente. Infine la Corte di Cassazione asserisce che qualora l’area di cantiere sia ancora adibita al traffico, e quindi utilizzata per la circolazione, tale situazione denota la conservazione della custodia da parte dell’Ente proprietario, unitamente all’appaltatore, con conseguente responsabilità degli stessi ai sensi dell’articolo 2051 c.c. a prescindere dal contenuto del contratto di appalto.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 26 novembre 2014 – 19 marzo 2015, numero 5483 Presidente/Relatore Vivaldi Svolgimento del processo C.L. convenne, davanti al tribunale di Lucera, la D'Eass spa in liquidazione coatta amministrativa, P.M.T. , L.T.M. e la R.A.S. Ass.ni spa, quale impresa designata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei danni subiti in un sinistro stradale la cui responsabilità era da ascrivere alla condotta di guida del L.T. il quale, mentre era alla guida dell'autovettura Ford Fiesta di proprietà della P. , aveva abbordato una curva senza moderare la velocità, perdendo il controllo della guida ed occupando la corsia di marcia della Fiat Uno condotta dall'attore, così provocando l'impatto con conseguenti lesioni personali di quest'ultimo. In particolare, poi, P.M.T. , costituitasi in giudizio, dichiarò che in occasione del sinistro si trovava sull'autovettura condotta dal C. quale terza trasportata, ed, in tale veste aveva, quindi, diritto ad essere risarcita dei gravi danni subiti. A tal fine, evidenziava che, sul tratto interessato dal sinistro, si poteva notare mancanza totale di illuminazione, nonché presenza di fango e ghiaia sul manto stradale che sullo stesso tratto di strada erano in corso lavori appaltati dall'Anas spa, ente proprietario della strada, all'Impresa Carriero e Baldi spa, lavori regolarmente segnalati che, pertanto, essendo necessario stabilire l'incidenza delle singole condotte in relazione all'evento, dovevano essere chiamati in causa anche l'Anas e l'impresa appaltatrice dei lavori, che regolarmente si costituirono sostenendo la mancanza di una loro responsabilità, con conseguente rigetto della domanda nei loro confronti. Con separato atto di citazione, poi, L.T.M. convenne a sua volta in giudizio C.L. , P.M.T. , l'Anas spa e la spa Carriero e Baldi chiedendo il risarcimento dei danni subiti nell'occasione, posto che la responsabilità del sinistro era da addebitarsi all'Anas spa ed alla Carriero e Baldi spa. I due giudizi furono riuniti. Con sentenza del 25.11.2003, il tribunale dichiarò che il sinistro stradale era da ascrivere alla responsabilità della Ingg. Carriero e Baldi e dell'Anas, in solido fra loro, nella misura del 70%, ed alla responsabilità del L.T. nella restante misura del 30%. La sentenza fu impugnata dall'Anas con appello principale e dal L.T. e dalla P. con appello incidentale. L'Anas sostenne che la responsabilità esclusiva del sinistro era da addebitare alla condotta del L.T. chiese, in ogni caso, che, nell'ipotesi di sua condanna, l'impresa appaltatrice fosse condannata a tenerla indenne dal pagamento di ogni somma dovuta. Si costituì la Ingg. Carriero e Baldi spa chiedendo in via incidentale adesiva l'accoglimento dell'appello principale nella parte in cui chiedeva l'addebito esclusivo al L.T. , ma il suo rigetto nella parte in cui era stata proposta domanda di manleva nei suoi confronti. La Corte d'Appello, con sentenza del 6.5.2011, accolse parzialmente l'appello principale proposto dall'Anas riconoscendo il concorso di colpa di quest'ultima, in solido con la Ingg. Carriero e Baldi spa, nella minore misura del 30%, ma rigettò la domanda di manleva. Inoltre, in parziale accoglimento dell'appello incidentale della P. , liquidò a quest'ultima un'ulteriore somma rispetto a quella già liquidata dal primo giudice. Ha proposto ricorso principale per cassazione affidato a tre motivi l'Anas. Resistono con distinti controricorsi C.L. , la spa Ingg. Carriero & amp Baldi in liquidazione, P.M.T. e L.T.M. quest'ultimo ha anche proposto ricorso incidentale affidato ad un motivo. P.M.T. e la spa Ingg. Carriero & amp Baldi in liquidazione hanno anche presentato memoria. Motivi della decisione Ricorso principale. Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia articolo 360 1 comma numero 4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell'articolo 106 c.p.c. in combinato disposto con l'articolo 112 c.p.c Il motivo non è fondato. La Corte di merito ha accertato a che la parte convenuta P.M.T. aveva chiamato in causa il terzo Anas al fine di individuarne il responsabile od il corresponsabile individuazione di eventuali corresponsabilità dei medesimi Anas ed spa Carriero & amp Baldi in ordine al prodursi del sinistro per cui è causa b che l'attore C. non aveva manifestato alcuna opposizione alla estensione della domanda da lui proposta nei confronti del terzo chiamato. La chiamata, pertanto, non era in alcun modo richiesta per far valere un rapporto di garanzia - come sostiene la ricorrente Anas - quanto piuttosto per individuare eventuali corresponsabilità dei chiamati nella causazione dell'evento dannoso occorso al C. . Il quesito che si pone è, allora se quando due o più soggetti concorrono a causare un evento di danno con distinti comportamenti colposi, la diversità dei fatti che hanno dato causa all'evento dia luogo a diverse obbligazioni risarcitorie od alla stessa. Per dare soluzione a questo problema, sono necessarie alcune puntualizzazioni. Sotto un primo profilo, deve sottolinearsi che allorché l'evento di danno sia imputabile a più fatti colposi che, in vario modo, vi concorrono, dando luogo a responsabilità per fatto illecito dei loro autori, il danneggiato non ha l'onere di chiamarli in causa tutti e ciò perché l'eventuale accertamento del concorso di altri responsabili oltre il convenuto - per il principio di solidarietà nella responsabilità - rende possibile che l'unico convenuto sia condannato per l'intero. È il convenuto, viceversa, che ha interesse a vedere accertato, nel medesimo giudizio, che egli non è responsabile perché, ad esempio, il fatto a lui addebitato non ha avuto incidenza causale, essendo stato superato da un altro, produttivo questo dell'evento. E questo interesse è fatto valere con la chiamata in causa del terzo, che è indicato dal convenuto come unico responsabile, ma che potrebbe risultare accertato che, invece, è solo un altro responsabile. Il fatto che in ipotesi di chiamata del terzo indicato dal convenuto quale unico responsabile - anche in mancanza di un'espressa estensione della domanda proposta dall'attore nei confronti del chiamato - quest'ultimo possa essere dichiarato unico soggetto passivo dell'obbligazione risarcitoria dedotta in giudizio è dovuto al tenore della domanda originariamente proposta, con la quale è stata dedotta in giudizio appunto quella obbligazione. Le medesime ragioni valgono anche in ipotesi di co-responsabilità, come più sopra delineata. In questo caso, ad escludere l'estensione automatica della domanda, può essere soltanto l'attore dichiarando di non volerla estendere al chiamato diversamente, non si spiegherebbe il perché dovrebbe essere accollata all'attore la responsabilità processuale verso un chiamato che non ritiene responsabile e che, proprio per tale ragione, non ha convenuto in giudizio. In altri termini la diversità del fatto accertato come causa dell'evento, rispetto a quello originario indicato come causa del danno, non determina mutamento dell'obbligazione e, quindi, dell'oggetto della domanda diversamente, la vicenda, sul piano processuale, non troverebbe giustificazione. Ad eguale conclusione - per identità di rationes - allora, deve ritenersi possibile pervenire anche quando il convenuto abbia chiamato in giudizio il terzo solo come altro autore colpevole del fatto, o quando sia questo ad essere accertato. Tirando le fila del discorso, può rispondersi all'originario quesito enunciando il seguente principio Nell'ipotesi in cui due soggetti concorrono a causare un evento di danno con distinti comportamenti colposi, la responsabilità da fatto illecito da luogo ad un’obbligazione in cui la ragione della domanda non è data da ciascun fatto concreto che determina l'evento, ma da tutti i possibili fatti riconducibili al medesimo titolo di responsabilità che hanno concorso a determinare il danno in questo senso Cass. 3.3.2010 numero 5057 v. anche Cass. 9.11.2006 numero 23918, in motiv. . Ma, nel caso in esame, il C. - come ha sottolineato la Corte di merito - non si è opposto, né ha rifiutato l'estensione della sua domanda originaria alle due chiamate in causa. Corretta è, pertanto, la decisione sul punto. Con il secondo motivo si denuncia articolo 360 1 comma numero 4 c.p.c. nullità della sentenza per violazione dell'articolo 99 c.p.c. in combinato disposto con l'articolo 11 c.p.c. - omessa pronuncia su domanda proposta dall'Anas s.p.a Il motivo non è fondato. Anche al di là del fatto che la ricorrente principale non indica, né riproduce in ricorso, l'esatto tenore della domanda che sostiene proposta anche con riferimento al diritto di rivalsa nei confronti della spa Ingg. Carriero & amp Baldi, non essendo consentito ovviare a tale violazione attraverso il richiamo all'articolo 360 numero 4 c.p.c. che, denunciando un vizio processuale, consente l'esame diretto degli atti da parte della Corte di legittimità, è assorbente rilevare che la Corte di merito, interpretando la domanda come inizialmente formulata dall'attuale ricorrente e, quindi con l'esame del contenuto della comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, ha escluso che con essa si fosse fatto riferimento al supposto diritto di rivalsa. E sul punto, confermando la statuizione di primo grado, ha ritenuto di valutare, ai fini della decisione, soltanto le domande formulate nei termini delle preclusioni introdotte dalla L. numero 353 del 1990, applicabile ratione temporis nella specie. La richiesta di rivalsa, pertanto, avanzata soltanto nella comparsa conclusionale in primo grado è stata correttamente ritenuta tardiva, e così condivisibile la conclusione cui perviene la Corte di merito per la quale correttamente il primo giudice non ha pronunciato su tale domanda, essendo stato il contratto di appalto richiamato dall'Anas all'esclusivo fine di ottenere una pronuncia di addebito della responsabilità del sinistro . Né la riproposizione in questa sede della tesi del richiamo all'articolo 17 del contratto di appalto conduce ad una diversa conclusione perché non supera i precedenti assorbenti rilievi. Con il terzo motivo si denuncia articolo 360 1 comma numero 3 c.p.c. violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 2051 c.c. nel combinato disposto con l'articolo 40 cpv c.p., nonché in relazione all'articolo 2697 c.c Il motivo non è fondato. È stato più volte affermato che nell'ipotesi in cui l'area sulla quale sono eseguiti i lavori - e quindi insiste il cantiere - risulti ancora adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, questa situazione denota la conservazione della custodia da parte dell'ente titolare della strada, sia pure insieme all'appaltatore, alla quale consegue che la responsabilità ai sensi dell'articolo 2051 c.c. - sussiste, sia a carico dell'appaltatore, sia dell'ente, salva l'eventuale azione di regresso di quest'ultimo nei confronti del primo, a norma dei comuni principi sulla responsabilità solidale di cui al secondo comma dell'articolo 2055 cod. civ., sulla base anche degli obblighi di segnalazione e manutenzione imposti dalla legge per opere e depositi stradali articolo 21 del d.lgs. numero 285 del 1992 , nonché di quelli eventualmente discendenti dalla convenzione di appalto fra le tante v. Cass. 16.5.2008 numero 12425 Cass. 6.7.2006 numero 15383 . Ciò vuoi dire che - indipendentemente dal rapporto di appalto - se il bene continua ad essere destinato all'uso precedente come, appunto, nel caso in cui la strada resti aperta al pubblico transito di persone e veicoli, permanendo la custodia anche in capo all'ente proprietario, quest'ultimo è chiamato a rispondere, unitamente all'appaltatore, degli eventuali danni a terzi. Che è ciò che correttamente la Corte di merito ha affermato sulla base delle conclusioni di concorrente responsabilità cui è giunta. Ricorso incidentale. Con un motivo il ricorrente incidentale denuncia violazione e falsa applicazione di norma di diritto e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo - articolo 360 nnumero 3 e 5. Il motivo non è fondato. Al di là delle violazioni denunciate, il ricorrente incidentale persegue un nuovo riesame dei fatti alla luce dei quali la Corte di merito è giunta a graduare le responsabilità dei protagonisti della vicenda. Ha ciò non è consentito nel giudizio di legittimità a fronte di una corretta e congrua motivazione come nella specie. In tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale,infatti, l'apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, all'accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell'accertamento dell'esistenza o dell'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico - come nella specie -, e ciò anche per quanto concerne il punto specifico se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all'articolo 2054 c.c. v. per tutte Cass. 25.1.2012 numero 1028 . La Corte di merito ha puntualmente esaminato le risultanze probatorie testimoniali e documentali, dando accurato conto motivazionale delle conclusioni cui è pervenuta pagg. 20-24 della sentenza . Conclusivamente, i ricorsi sono rigettati. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese fra l'Anas ed il L.T. . Nei confronti degli altri resistenti, invece, le spese sono liquidate, come in dispositivo, sulla base della soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta i ricorsi. Compensa le spese del giudizio di cassazione fra l'Anas ed il L.T. . Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida, in favore di ciascuno dei resistenti P.M.T. , spa Ingg. Carriero & amp Baldi e C.L. in complessivi L. 4.800,00, di cui Euro 200,00, per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge.