Diabetico e poco ligio alle cure, causa un sinistro mortale: la tesi del malore improvviso non regge

In tema di omicidio colposo determinato dalla perdita di controllo di un autoveicolo, il giudice può disattendere la tesi difensiva del malore improvviso ove non riscontri elementi concreti capaci di renderla plausibile ed in presenza, peraltro, di elementi idonei a far ritenere che la perdita di controllo del veicolo sia stata determinata da altri fattori non imprevedibili che avrebbero dovuto indurre il conducente a desistere dalla guida.

Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza numero 11142/15 depositata il 16 marzo. Il caso. Nel maggio del 2004 l’imputato, alla guida della propria auto, perdeva il controllo ed invadeva la corsia opposta, scontrandosi con un’auto che sopraggiungeva. A causa del sinistro il conducente di quest’ultima era deceduto, mentre le 3 persone trasportate riportavano lesioni gravi. Il Tribunale condannava l’imputato per omicidio colposo e lesioni gravi colpose, ritenendo che il sinistro fosse ascrivibile a colpa di quest’ultimo sia in ragione alla velocità di marcia di 85 km orari, in un tratto soggetto al limite di 50 , sia per l’impossibilità di escludere l’elemento soggettivo del reato. La tesi difensiva si basava infatti sulla condizione patologica dell’uomo, affetto da diabete mellito di tipo 2, che aveva scatenato una crisi ipoglicemica, causa oggettiva del sinistro. I giudici di prime cure ritenevano però sussistente il reato in quanto l’imputato, risultato poco attento al regime alimentare, si era consapevolmente messo alla guida con il rischio di subire una crisi ipoglicemica. La Corte d’appello, al contrario, perveniva all’assoluzione dell’imputato sul presupposto che non poteva escludersi un malore improvviso dell’uomo, come risultava anche dalla diagnosi del medico del Pronto Soccorso. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello impugna la sentenza di secondo grado in Cassazione, lamentandone sostanzialmente la sommarietà valutativa e le carenze motivazionali. L’onere di valutare ogni singolo indizio. In primo luogo, l’attenzione dei Supremi Giudici si concentra sul metodo di valutazione della prova indiziaria, metodo che non si esaurisce in una mera sommatoria di indizi, non potendo prescindere dall’operazione propedeutica della valutazione della prova indiziaria singolarmente, per poi calarla in un contesto globale ed unitario. Il giudizio circa l’esclusione di ogni ragionevole dubbio, condizione imprescindibile per una pronuncia assolutoria, non può di conseguenza prescindere dall’esame dei singoli elementi indiziari. Il nesso di causalità tra il sinistro e il comportamento antecedente alla guida. Per quanto riguarda invece il merito della questione, la S.C. evidenzia le carenze valutative della pronuncia assolutoria, in riferimento agli elementi ritenuti fondanti dal giudice di prime cure nella pronuncia di condanna dell’imputato, tra cui sicuramente il dato della velocità e, «non secondariamente», le condizioni patologiche dello stesso. Dalla sentenza risulta dunque un’erronea applicazione del principio di cui all’articolo 40 c.p., ovvero del nesso di causalità, così come costantemente interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, che ha costantemente riconosciuto la possibilità di ricondurre causalmente l’evento alla condotta colposa dell’imputato, anche sulla base del comportamento precedente alla guida, ove fosse contrastante con le elementari regole di prudenza che devono assistere la scelta consapevole di mettersi alla guida di un veicolo. Può infatti costituire condotta colposa anche la scelta di mettersi alla guida in condizioni psico – fisiche non idonee a garantire il controllo del mezzo. La scelta di mettersi alla guida in condizioni non idonee non esclude il reato. La Corte ribadisce dunque l’orientamento per cui, in tema di omicidio colposo determinato dalla perdita di controllo di un autoveicolo, il giudice può disattendere la tesi difensiva del malore improvviso ove non riscontri elementi concerti capaci di renderla plausibile ed in presenza, peraltro, di elementi idonei a far ritenere che la perdita di controllo del veicolo sia stata determinata da altri fattori non imprevedibili che avrebbero dovuto indurre il conducente a desistere dalla guida. Per questi motivi la Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello per un nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 24 febbraio – 16 marzo 2015, numero 11142 Presidente Romis – Relatore Serrao Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di L'Aquila, con sentenza del 3/04/2014, ha riformato la pronuncia di condA. emessa il 24/02/2011 dal Tribunale di Vasto, assolvendo L.C. dal reato ascrittogli con la formula perché il fatto non costituisce reato. 2. Camillo L. era imputato dei reati di omicidio colposo e lesioni gravi colpose perché, alla guida della sua autovettura, il giorno 1 maggio 2004, mentre percorreva la Statale Adriatica in direzione San Salvo-Vasto, viaggiando alla velocità di circa 85 chilometri orari in un tratto di strada con limite di 50 ed omettendo di tenere rigorosamente la destra, aveva perduto il controllo del veicolo ed aveva invaso l'opposta corsia di marcia, collidendo semifrontalmente con una Renault che viaggiava nell'opposta direzione in conseguenza dell'urto, il conducente della Renault era deceduto e le tre persone trasportate avevano riportato lesioni gravi. 3. II Tribunale aveva ritenuto che il sinistro fosse ascrivibile a colpa dell'imputato, sia in ragione della velocità di marcia tenuta dal L., sia perché la tesi difensiva secondo la quale l'imputato, affetto da diabete mellito di tipo 2, avesse perduto il controllo della guida a causa di una crisi ipoglicemica con perdita di coscienza non escludeva l'elemento soggettivo del reato in quanto l'imputato, che risultava essere un paziente poco ligio nel comportamento alimentare, pertanto spesso soggetto nelle ore pomeridiane a crisi ipoglicemiche, si era posto alla guida del veicolo in condizioni di consapevole rischio, viaggiando a velocità anche elevata. La Corte territoriale è, al contrario, pervenuta all'assoluzione dell'imputato sul presupposto che non potesse escludersi che il sinistro fosse avvenuto a causa di un malore che aveva colpito il L., tanto desumendo dall'ipotesi diagnostica espressa dal medico del Pronto Soccorso. Secondo il sanitario, tra le varie ipotesi compatibili con lo stato patologico dei paziente vi era quella che fosse stato colto da un attacco ischemico. Il giudice di appello ha ritenuto che le condizioni generali dell'imputato, affetto da diabete con vasculopatia periferica e quindi con rischio di insulto vascolare, introducessero un ragionevole dubbio in ordine alla causa della invasione dell'opposta corsia di marcia da parte dell'auto da lui condotta, prospettandosi una spiegazione alternativa a quella dell'accusa dotata di un sufficiente margine di plausibilità, non essendovi prova che il malore fosse stato provocato da una cattiva gestione delle cure che il L. praticava per il diabete. 4. II Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di L'Aquila propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi a violazione di legge in relazione agli artt.40,589 e 590 cod. penumero , 530 numero 2 e 533, comma 1, cod. proc. penumero Secondo il ricorrente, il capovolgimento di esito decisorio operato dalla Corte distrettuale deriva da approssimazione del giudizio e da omessa considerazione critica della carenza di risultanze diagnostiche, sulla base di elementi congetturali se non apodittici, mentre il ragionevole dubbio deve essere in grado di mettere in crisi la coerenza formale del postulato accusatorio in correlazione a specifiche evidenze probatorie. II giudice di appello, si assume, avrebbe trascurato di verificare se, nella fase antecedente il sinistro, si fossero verificati comportamenti anche omissivi da potersi porre in correlazione con lo stato di incoscienza, ovvero se quest'ultimo fosse in concreto prevedibile e prevenibile da parte dell'agente b mancanza o comunque manifesta contraddittorietà della motivazione. Il Procuratore ricorrente deduce che la motivazione della decisione impugnata sia scandita da sommarietà valutativa e da palesi lacune, percorsa da passaggi e ragionamenti che non chiariscono, se non in termini assertivi, le ragioni per le quali si è ritenuto di non escludere che il sinistro stradale sia avvenuto a causa di un malore che aveva colpito l'imputato mentre era alla guida. La Corte di Appello, si assume, trascurando le risultanze probatorie anche in relazione all'acclarata, eccessiva velocità del mezzo condotto dall'imputato, ha preso posizione con esclusivo riferimento alla valutazione espressa dal medico del Pronto Soccorso, riportando in modo sommario le risultanze processuali, ampiamente argomentate in primo grado proprio con riguardo alla sintomatologia individuata nel paziente, che aveva certamente riportato un trauma toraco-addominale ed un trauma cranico-commotivo, da cui si era esteso l'iniziale campo di indagine diagnostica anche con riguardo ad un ipotetico attacco ischemico transitorio, rimasto però privo di dati clinici concreti. Considerato in diritto 1. In via preliminare deve rilevarsi l'ammissibilità dell'impugnazione proposta dal Procuratore Generale con esclusivo riferimento alla pronuncia assolutoria concernente il reato di omicidio colposo, in relazione al quale non sono maturati i termini di prescrizione. 2. I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in ragione delle connessioni logiche rinvenibili tra i vizi denunciati. 2.1. Giova, in primo luogo, ricordare che nella giurisprudenza della Corte di legittimità il metodo di valutazione della prova indiziaria è stato descritto come metodo che non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi, non potendo prescindere dall'operazione propedeutica di valutare la prova indiziaria singolarmente per poi esaminarla in una prospettiva globale e unitaria Sez.U, numero 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv.231678 da ciò consegue anche che il giudizio circa la ragionevolezza del dubbio che prelude alla pronuncia assolutoria non possa prescindere dall'esame dei singoli elementi indiziari al fine di verificarne la certezza e saggiarne l'intrinseca valenza dimostrativa o, viceversa, al fine di evidenziarne l'intrinseca ambiguità, tali da avvalorare ipotesi alternative a quella accusatoria dotate di concreto riscontro nelle risultanze processuali e non fondate su ipotesi congetturali, seppure plausibili Sez.1, numero 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258321 Sez. 4, numero 22257 del 25/03/2014, Guernelli, Rv. 259204 . 2.2. Esaminando nel particolare gli elementi valutati dal Tribunale, il sinistro era stato così ricostruito il 1 maggio 2004 si era verificato lungo la strada statale 16 Adriatica un grave incidente tra una Alfa 166, condotta dall'imputato, ed una Renault, condotta dalla vittima l'Alfa, che procedeva in direzione Nord, aveva improvvisamente invaso la corsia opposta l di pertinenza della Renault l'imputato viaggiava a circa 85 km/h. Il Tribunale aveva escluso che la condotta di guida dell'imputato fosse riconducibile ad un improvviso malore, ancorché si trattasse di persona affetta da diabete mellito di tipo 2 e che il medico di pronto soccorso avesse indicato tra le possibilità di diagnosi un sospetto attacco ischemico transitorio, sia perché non vi era alcuna evidenza diagnostica in merito all'ischemia, sia perché lo stato confusionale in cui si trovava l'imputato al momento del ricovero era compatibile con il trauma cranico e lo shock emotivo causati dall'incidente, sia perché l'ipotesi dell'insorgenza di una crisi ipoglicemica determinata dalla assunzione di farmaci, prospettata dalla difesa, non era stata confermata dal riscontro di un valore dei tasso glicemico inferiore alla norma. In ogni caso, secondo il giudice di primo grado, emergeva la condotta colposa dell'imputato, che si era messo alla guida dell'auto viaggiando a velocità elevata in condizioni di consapevole rischio, posto che dalla documentazione depositata dalla stessa difesa emergeva che il L. fosse soggetto a crisi ipoglicemiche nella fascia oraria in cui si collocava il sinistro in quanto poco rispettoso del comportamento alimentare prescrittogli in relazione alla terapia assunta. 2.3. La Corte territoriale ha motivato l'affermazione per cui non potesse escludersi che il sinistro fosse avvenuto per un malore del conducente desumendo dall'ipotesi diagnostica formulata dal medico di pronto soccorso che quest'ultimo dovesse aver riscontrato, oltre allo stato confusionale, qualche traccia di deficit motorio, ma trattasi di argomentazione congetturale, non fondata su alcuna concreta emergenza istruttoria, inidonea in quanto tale a fornire un supporto di razionalità al dubbio su tale argomentazione fondato. 2.4. Risultano, inoltre, evidenti carenze valutative della pronuncia assolutoria con riguardo a taluni elementi indiziari valorizzati dal giudice di primo grado nel fornire sostrato istruttorio all'ipotesi della condotta colposa dell'imputato, primo fra tutti il dato pacifico dell'eccessiva velocità di marcia tenuta dall'imputato e, non secondariamente, una diagnosi di sospetto attacco ischemico formulata dal medico del pronto soccorso in assenza del dato clinico di un valore del tasso glicemico inferiore alla norma. 2.5. La pronuncia espone, per altro verso, come mera ipotesi, un ulteriore elemento indiziario esaminato dal giudice di primo grado e fondato su elementi istruttori portati dalla difesa a sostegno della tesi per cui il sinistro sarebbe stato causato da un malore dell'imputato, ritenuti dal giudice di primo grado sintomatici di un atteggiamento di guida imprudente del L. e valutati dalla Corte territoriale con argomentazione avulsa da altrettanto concrete emergenze istruttorie. Con riguardo a quest'ultimo punto, la sentenza presenta un'erronea applicazione della norma concernente il nesso di causalità, ossia l'articolo 40 cod. penumero , per come interpretata nelle sentenze della Corte di Cassazione, che ha ripetutamente riconosciuto la possibilità di ricondurre causalmente l'evento alla condotta colposa dell'imputato anche sulla base del comportamento antecedente la materiale condotta di guida, tale da denotare la violazione di elementari regole di prudenza che devono assistere la stessa scelta di porsi alla guida di un veicolo. In materia di circolazione stradale può, infatti, costituire condotta colposa causalmente determinante nella verificazione di un sinistro, come si può desumere dalla attenzione posta dal legislatore alla pericolosità della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, anche la scelta di porsi alla guida di un veicolo in condizioni psico-fisiche non idonee a garantire il controllo del mezzo Sez. 4, numero 32931 del 20/05/2004, Oddo, Rv. 229082 . 2.6. Va, pertanto, ribadito l'orientamento espresso dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione Sez.4, numero 32931 del 20/05/2004, Oddo, Rv. 229082 Sez.4, numero 41097 del 30/10/2001, Bonanno, Rv. 220859 secondo il quale il giudice può disattendere la tesi difensiva del malore improvviso, in tema di omicidio colposo determinato dalla perdita di controllo di un autoveicolo, in assenza di elementi concreti capaci di renderla plausibile ed in presenza, peraltro, di elementi idonei a far ritenere che la perdita di controllo del veicolo sia stata determinata da altro fattore non imprevedibile che avrebbe dovuto indurre il conducente a desistere dalla guida. 3. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di Appello di Perugia, che si atterrà nel giudizio ai principi sopra esposti, colmando le lacune della motivazione sopra riscontrate. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Perugia.