In caso di condanna per guida in stato di ebbrezza, il giudice penale deve irrogare anche la sanzione amministrativa della confisca del veicolo. Ciò vale, anche nel caso in cui il reo sia stato condannato al lavoro di pubblica utilità, al termine del quale, in caso di esito positivo, è possibile ottenere la revoca della confisca.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza numero 13006, depositata il 19 marzo 2014. Il caso. Il Tribunale di Brescia, con sentenza di patteggiamento, condannava un imputato, accusato di guida in stato di ebbrezza, convertendo la pena con il lavoro di pubblica utilità. Il Procuratore Generale della Repubblica ricorreva in Cassazione, lamentando la mancata confisca dell’auto, di proprietà dello stesso imputato. Confisca obbligatoria. Secondo la Corte di Cassazione, l’articolo 186 c.d.s., come modificato dal d.l. numero 92/2008, prevedeva, per questo illecito, anche in caso di patteggiamento, la confisca obbligatoria del veicolo, a meno che questo non appartenga a persona diversa dal reo. Sanzione amministrativa Successivamente, in seguito alle innovazioni del c.d.s. da parte della l. numero 120/2010, la confisca è stata qualificata dal legislatore come sanzione amministrativa. irrogabile dal giudice penale. Questa diversa qualificazione, da sanzione penale accessoria a sanzione amministrativa, non incide, però, sulla competenza del giudice penale ad irrogarla. Neanche la possibilità che, in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, possa fare seguito la revoca della confisca, ex articolo 186, comma 9-bis c.d.s., comporta che tale sanzione possa essere tralasciata. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 18 febbraio – 19 marzo 2014, numero 13006 Presidente Romis – Relatore Blaiotta Motivi della decisione 1. Il Tribunale di Brescia ha applicato la pena ex articolo 444 c.p.p. nei confronti di F.S. in ordine al reato di cui all'articolo 186, commi 2 lettera c e 2 sexies del codice della strada in relazione alla guida di un'auto in stato di alterazione alcolica, commesso il 18 giugno 2012. La pronunzia ha convertito la pena con il lavoro di pubblica utilità. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica lamentando la mancata confisca dell'auto condotta dall'imputato, appartenente allo stesso. 3. Il ricorso è fondato. L'articolo 186 del Codice della strada, come novellato dal D.L. 23 maggio 2008 numero 92, convertito nella Legge 24 luglio 2008, numero 125, ha previsto per l'illecito in esame la confisca obbligatoria del veicolo, tranne che esso appartenga a persona estranea al reato. La statuizione va adottata anche nel caso in cui il processo sia definito con sentenza di patteggiamento o sia disposta la sospensione condizionale della pena. La confisca in questione, successivamente, è stata qualificata dal legislatore come sanzione amministrativa accessoria per effetto delle innovazioni introdotte nel Codice della strada dalla Legge 29 luglio 2010 numero 120, come ripetutamente e condivisibilmente ritenuto da questa Suprema Corte. La diversa qualificazione della confisca in questione da sanzione penale accessoria come ritenuto dalla nota giurisprudenza costituzionale e delle Sezioni unite a sanzione amministrativa non incide sulla competenza del giudice penale ad irrogarla, come emerge dal tenore letterale del richiamato articolo 186. Né il fatto che in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità possa fare seguito la revoca della confisca articolo 186, comma 9 bis del Codice della strada implica che la stessa confisca possa essere allo stato pretermessa. La sentenza deve essere conseguentemente annullata con rinvio limitatamente alla omessa confisca del veicolo. Il giudice dovrà valutare l'esistenza delle condizioni di legge per l'adozione della statuizione di cui si discute. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente la confisca del veicolo, e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Brescia.