Scelta legittima, quella compiuta dalla donna. Rilevante, innanzitutto, la ridotta distanza, con relativa facilità di spostamento tra le due città. Nessun pericolo, quindi, per il mantenimento di un rapporto tra i figli minori e il padre.
Cambio di residenza, a sorpresa, per l’ex moglie, che porta con sé, ovviamente, anche i figli, comunque in «affido condiviso ad entrambi i coniugi». Proteste inutili da parte dell’ex marito la scelta della donna è assolutamente legittima. Perché essa non mette in crisi i rapporti tra la prole e l’uomo, anche alla luce della vicinanza, e della relativa facilità di spostamento, tra la vecchia Rovigo e la nuova Padova città della donna Cass., ord. numero 6208/2014, Sesta Sezione Civile, depositata oggi . Residenza. Casus belli, come detto, la decisione della donna di cambiare città, portando con sé anche i figli. Pronta, e piccata, la reazione dell’ex marito, che ritiene sia messa in pericolo la possibilità di «un rapporto significativo e continuativo» coi ragazzi, che, peraltro, sono «in affido condiviso ad entrambi i coniugi». Ma, per i giudici di secondo grado, «il trasferimento di residenza» operato dalla donna è da valutare come «lecito», anche perché «non in contrasto con l’interesse dei minori a mantenere un rapporto con l’altro genitore», magari «attraverso una più coerente articolazione del diritto di visita», ossia «un potenziamento del diritto di visita» dell’uomo nei week-end. E poi, aggiungono i giudici, è rilevante la «vicinanza» delle due città e la relativa «facilità di spostamento» Diritto di visita. Ebbene, la valutazione compiuta in Corte d’Appello è condivisa anche dai giudici del ‘Palazzaccio’, i quali, difatti, ritengono non discutibile la scelta fatta dalla donna. Detto in maniera più chiara, il «mutamento di residenza» realizzato dal «genitore collocatario dei figli minori» è lecito, anche perché «la vicinanza dei luoghi non interferisce con il regime di visita» previsto per il padre dei ragazzi. Decisiva, quindi, è la constatazione, per i giudici, che non è assolutamente discutibile la «compatibilità della nuova sede» di residenza col «regime dell’affido condiviso» e con la «pienezza del diritto di visita da esercitarsi sulla base di tale regime legale della titolarità e dell’esercizio della responsabilità genitoriale».
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 18 febbraio – 18 marzo 2014, numero 6208 Presidente Di Palma – Relatore Acierno Fatto e diritto Rilevato che è stata depositata la seguente relazione ex articolo 380 bis cod. proc. civ. in ordine al procedimento civile iscritto al R. G. 16079 del 2013 Il relatore designato, visti gli articolo 377, 380 bis e 360 bis cod. proc. civ., letti gli atti del procedimento civile iscritto al R.G. 851 del 2013 tra Rilevato che la Corte d'Appello di Venezia, adita in sede di reclamo avverso il provvedimento emesso ex articolo 710 cod. proc. civ. dal Tribunale di Rovigo, ed in riforma del medesimo, stabiliva che il trasferimento di residenza da Rovigo a Padova voluto da N.P., coniuge separata del ricorrente F.Z. e collocataria dei figli minori in affido condiviso ad entrambi i coniugi, doveva ritenersi lecito e non in contrasto con l'interesse dei minori a mantenere un rapporto significativo e continuativo con l'altro genitore, attraverso una più coerente articolazione del diritto di visita, attesa la vicinanza e la facilità di spostamento da Rovigo a Padova che la scelta della residenza da parte del genitore affidatario o collocatario costituisce l'esercizio di un diritto inviolabile di libertà garantito dall'articolo 16 Cost, rispetto al quale l'altro genitore non può opporre altre ragioni che non siano direttamente collegate all'interesse della prole, come nel caso di un evidente ostacolo all'esercizio del proprio diritto di visita, con conseguente possibilità ai sensi dell'articolo 155 quater cod. civ, di una rimodulazione delle condizioni di affidamento che nella specie tale esigenza ben poteva essere soddisfatta con la previsione di un potenziamento del diritto di visita nel fine settimana che doveva essere revocata l'assegnazione della casa coniugale di Rovigo alla Pirogova e respinta la sua richiesta di un contributo economico sostitutivo del vantaggio relativo all'assegnazione della casa coniugale Considerato che avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione, cui resisteva con controricorso la P., affidato ai seguenti tre motivi nel primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 29 Cost. e 155 cod. civ. ed articolo 8 CEDU in relazione all'articolo 360 numero 3 cod. proc. civ. nel secondo motivo viene dedotta l'omessa valutazione dei motivi addotti dalla P. a giustificazione del suo trasferimento a Padova, con riferimento a parametri dell'articolo 360 numero 3 e numero 4 cod. proc. civ. anche in combinato disposto con gli articolo . 132 e 156 cod. civ. nel terzo motivo viene dedotto l'omesso esame della C.T.U resa nel giudizio di primo grado dal prof. C. nel punto in cui sostiene che un eventuale trasferimento della madre a Padova dovrebbe poter consentire il rispetto e il mantenimento dell'attuale ripartizione dei tempi di visita, con riferimento ai parametri di cui all'articolo 360 numero 3 e 5 cod. proc. civ. Ritenuto che i motivi da esaminare congiuntamente in quanto logicamente connessi meritano di essere rigettati ritenuto in particolare che quanto al primo motivo il parametro costituito dall'articolo 155 quater ultimo comma cod. civ. ai sensi del quale nel caos in cui uno dei due coniugi cambi residenza o il domicilio, l'altro può chiedere se il mutamento interferisce con l'affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati , risulta rispettato anche in correlazione con i parametri costituzionali e CEDU, in quanto il mutamento di residenza non è illecito perché realizzato dal genitore collocatario, la vicinanza dei luoghi non interferisce con il regime di visita, in quanto pienamente esercitabile secondo l'incensurabile valutazione della Corte d'Appello fondata su un esame dei fatti che non può essere rivalutato in sede di sindacato di legittimità se non specificamente censurato nel limitato confine indicato dall'articolo 360 numero 5 cod. proc. civ., attualmente vigente ed applicabile alla fattispecie il bilanciamento degli interessi non può fondarsi sulle ragioni soggettive del trasferimento in capo al genitore collocatario, essendo la comparazione fondata sui parametri indicati dal citato articolo 155 quater ultimo comma cod. civ., consistenti nella oggettiva valutazione della compatibilità della nuova sede con il regime dell'affido condiviso e con la pienezza del diritto di visita da esercitarsi sulla base di tale regime legale della titolarità e dell'esercizio della responsabilità genitoriale il riferimento ai parametri costituzionali e CEDU è già contenuto nella valutazione comparativa indicata nel citato articolo 155 quater cod. civ. e non può essere interpretato alla stregua di un divieto generalizzato al cambio di residenza da parte del genitore collocatario alla luce del novellato articolo 360 numero 5 cod. proc. civ non risulta identificato un fatto decisivo al cui valutazione sia stata omessa dal provvedimento impugnato, tenuto conto del fatto che la Corte d'Appello ha rimodulato il diritto di visita e lo stesso CTU non ha prospettato il diniego del mutamento di residenza Ritenuto che ove si condividano i predetti rilievi il ricorso deve essere respinto Ritenuto che il collegio aderisce senza rilievi alla relazione, osservando in ordine alla memoria depositata dalla parte ricorrente che in essa vengono riprodotti i motiv i di ricorso sui quali vi è già stata esauriente risposta nella relazione ritenuto, pertanto che il ricorso deve essere rigettato, applicandosi il principio della soccombenza in ordine alle spese di lite. P.Q.M. Il Collegio, rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento che liquida in euro 1500 per compensi e euro 200 per esborsi oltre accessori di legge, in favore della contro ricorrente.