Inutilizzabili le prove assunte in un procedimento «de potestate»: va tutelato il diritto alla difesa dei genitori

Il procedimento per lo stato di adottabilità del minore garantisce la difesa dei genitori e sono quindi inutilizzabili le prove assunte in un procedimento «de potestate» per mancanza dell’effettivo esercizio di difesa.

Questo è il principio stabilito con la sentenza numero 8677 depositata il 10 aprile 2013, dalla Prima sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, chiamata ad esprimersi sulla questione relativa allo stato di adottabilità, dichiarata dal Tribunale per i minorenni di Roma e confermata dalla Corte di Appello di Roma, di un minore i cui genitori erano sottoposti a vari procedimenti penali e la madre anche a cure psichiatriche tali da impedirle di occuparsi con continuità del figlio. Il caso. Con sentenza del 16 novembre 2010, il Tribunale per i minorenni di Roma aveva dichiarato lo stato di adottabilità del minore A.R., sul presupposto dello stato di abbandono in cui si sarebbe trovato il medesimo a causa dell’esistenza di alcuni procedimenti penali dei genitori nonché dello stato psichico della madre, fatti che avrebbero impedito loro di occuparsi del bambino. Con la sentenza, la Corte dispose il divieto di contatto del minore con genitori e parenti, la sospensione della potestà genitoriale, nominò quale tutore del bambino il Sindaco di V., e dispose l’intervento dei Servizi Sociali. Detta sentenza fu poi confermata dalla Corte d’Appello di Roma con sentenza del 13 gennaio 2012, che rigettò il gravame proposto dai genitori, e sostenne che le condizioni di vita del minore smentivano l’assunto degli appellanti circa l’inesistenza dello stato di abbandono, certificato invece anche dai Servizi sociali, dalle cui relazioni era emerso che il piccolo aveva vissuto ben poco con i genitori, i quali lo affidavano sempre più spesso alle cure di una vicina, neppure loro parente. Era peraltro emerso dalla relazione dei Servizi sociali che, dal momento della sentenza di primo grado, e quindi dell’affido del bambino ad una famiglia estranea, egli aveva dimostrato un sensibile giovamento. Entrambi i genitori, con atti separati poi riuniti, hanno presentato ricorso contro tale decisione, cui ha resistito con controricorso la curatrice speciale del minore. Violazione del diritto alla difesa dei genitori. La Corte ha rigettato tutti i motivi di ricorso, assai numerosi, tranne il terzo motivo della madre, coincidente con il quarto del padre, con cui essi deducevano la violazione degli articolo 8, comma 4, e 10, comma 2, legge numero 184/83 come modificata dalla legge numero 149/2010 e dell’articolo 115 c.p.c., perché nelle decisioni impugnate erano stati considerati, ai fini della decisione sull’adottabilità, elementi assunti in altro giudizio, precisamente quello de potestate. Secondo i ricorrenti, la legge numero 149/2010 ha modificato il procedimento di adottabilità in modo da conformarlo al dettato costituzionale del giusto processo, garantendo ai genitori il pieno diritto di difesa, cioè consentendo loro di nominare difensori e di partecipare agli accertamenti disposti dal Tribunale, nonché di presentare istanze istruttorie. Di conseguenza, secondo i ricorrenti, le prove acquisite in un procedimento de potestate, che non offre le stesse garanzie di difesa e di contraddittorio, non sarebbero state utilizzabili in quello di adottabilità, come invece fatto dal Tribunale per i minorenni. La soluzione della Cassazione inutilizzabilità delle prove, per violazione del diritto di difesa. La Corte di Cassazione, esaminando gli atti e la fattispecie, ha preso in considerazione l’articolo 10, comma 2, legge numero 184/1983, come sostituito dall’articolo 10, legge numero 149/2010, il quale mira appunto ad assicurare che i genitori e in mancanza i parenti entro il quarto grado , non solo siano tempestivamente avvisati dell’inizio del procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità, e consente loro di avere un ampio diritto di difesa, tramite la possibilità di nominare un difensore e di partecipare a tutti gli atti e accertamenti disposti dal Tribunale, nonché di presentare istanze istruttorie. Analoga previsione, invece, non è contenuta nei procedimenti de potestate, in cui è prevista l’assistenza legale, ma non la partecipazione agli atti istruttori. La Suprema Corte ha quindi rilevato che la Corte d’Appello aveva confermato la dichiarazione di adottabilità pronunciata dal Tribunale, senza però considerare che essa era stata effettuata essenzialmente utilizzando come base la sola attività istruttoria svolta nel precedente procedimento de potestate, che però, come abbiamo visto, è un procedimento che offre minori garanzie rispetto a quello per la dichiarazione di adottabilità. Ne consegue, secondo la Cassazione, l’inutilizzabilità, che la Corte d’Appello avrebbe dovuto dichiarare, delle prove assunte nel procedimento de potestate, proprio perché quest’ultimo non garantisce l’effettivo esercizio del diritto di difesa, nella fase istruttoria, attraverso la partecipazione delle parti e del loro difensore agli atti, né prevede la possibilità di presentare richieste istruttorie. In virtù di detta violazione del diritto di difesa, quindi, la Suprema Corte, in accoglimento del relativo motivo, ha cassato la sentenza e accolto il ricorso disponendo il rinvio alla Corte d’Appello, ovviamente designato in altra sezione della Corte.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 16 ottobre 2012 - 10 aprile 2013, numero 8677 Presidente Luccioli – Relatore San Giorgio Svolgimento del processo 1. - Il Tribunale per i minorenni di Roma, con sentenza del 16 novembre 2010, dichiarò lo stato di adottabilità di R.A. , nato il omissis , confermando il divieto di ogni contatto del minore con i genitori e gli altri parenti, la sospensione della potestà genitoriale e la nomina quale tutore del sindaco di . Il Tribunale aveva iniziato ad occuparsi del nucleo familiare di A. quando il P.M., sul presupposto della pendenza del procedimento penale a carico della madre, G.G. , di suo marito, S R. , padre del bambino e patrigno di J. , nata nel da una precedente relazione della G. , e di un prozio accusato di violenza sessuale sulla stessa J. , aveva chiesto l'allontanamento dello stesso A. e la sospensione della potestà di entrambi i genitori su di lui. La successiva istruttoria aveva consentito di accertare che la madre dei minori, dopo un periodo di adeguato accudimento del bambino, aveva subito un aggravamento delle condizioni psichiche, con conseguente necessità di ricovero ospedaliere. In tale periodo, attesa la incapacità del padre, S R. , di accudire il piccolo, anche per pressanti impegni di lavoro, nel omissis il bimbo era stato temporaneamente affidato ad una vicina, la signora G C. , già in passato di sostegno alla coppia, e tale affidamento si era protratto anche dopo la cessazione della degenza in ospedale della madre, fino a quando la C. aveva manifestato la indisponibilità, per gravi problemi personali, ad occuparsi di A. . Era stata, quindi, disposta con decreto del tribunale per i minorenni del 2 ottobre 2010 l'apertura della procedura per la verifica dello stato di abbandono ai sensi dell'articolo 8 della legge numero 184 del 1983, per le condizioni di degrado e trascuratezza in cui vivevano i genitori, con la nomina di un curatore speciale per il minore procedura conclusa con la richiamata sentenza del 16 novembre 2010. 2. - S R. e G G. , con distinti ricorsi, proposero appello avverso la dichiarazione dello stato di adottabilità, chiedendone la revoca ed il ripristino immediato dei loro contatti con il minore. A sostegno del gravame, in particolare il R. dedusse in via preliminare la nullità del giudizio di primo grado per violazione del diritto di difesa dei genitori, garantito dall'articolo 8, comma 4, della legge numero 184 del 1983, e del diritto di difesa del minore, e l'inadeguatezza della istruttoria ed insufficienza della motivazione, essendosi limitato il giudice di primo grado ad acquisire materiale probatorio relativo al precedente giudizio de potestate , e comunque la insussistenza dello stato di abbandono del figlio. 3. - Con sentenza depositata il 13 gennaio 2012, la Corte d'appello di Roma rigettò i gravami, osservando anzitutto che al minore, con l'apertura della procedura per la verifica dello stato di abbandono, era stato nominato un curatore speciale, e, con la sospensione della potestà genitoriale, un tutore provvisorio, e che al padre e alla madre erano stati nominati i difensori di ufficio per la eventualità che non provvedessero alla nomina di un difensore di fiducia. In sede di istruttoria, i genitori avevano omesso di farsi assistere dai difensori nominati, ritenendo troppo impegnativa la rappresentanza ed assistenza di un difensore per lo svolgimento del procedimento. Solo in data 9 novembre 2010 si era costituito un legale per i genitori, ad istruttoria ormai espletata. Nel merito, rilevò la Corte che le condizioni di vita del minore smentivano l'assunto degli appellanti circa l'inesistenza dello stato di abbandono. Le risultanze istruttorie erano state acquisite nella piena consapevolezza dei genitori anche nel precedente giudizio de potestate , ed erano pienamente esaustive. Dalle relazioni dei Servizi sociali emergeva che il bambino aveva vissuto ben poco con la sua famiglia biologica. La madre aveva sempre avuto problemi di natura psichiatrica, mai curati prima del ricovero in quanto ritenuto non necessario dal coniuge, il quale aveva gravi precedenti penali per omicidio volontario, ratto a fine di libidine e atti di libidine violenti, oltre ad essere fortemente sospettato di abusi sessuali in danno di J. sicché la coppia si era costantemente appoggiata alla C. , delegandole l'accudimento del bambino. Ed a lei era stato affidato A. dopo il peggioramento delle condizioni di salute della madre ed a seguito di una verifica infruttuosa nell'ambito parentale. La stessa C. aveva riferito della incapacità dei genitori di accudire il figlio, segnalando le condizioni, anche igieniche, di degrado e trasandatezza in cui la coppia viveva. Né, dopo che la G. era stata dimessa dall'ospedale psichiatrico, ella stessa ed il marito avevano sollecitato il rientro del bambino in famiglia, limitandosi ad incontrarlo per un'ora al giorno, e riaffidandolo poi alla C. , alla quale lo stesso A. chiedeva sempre di tornare a dormire da lei. Nonostante l'impegno dei Servizi sociali, con i quali pure i genitori del bambino avevano avuto diversi incontri, costoro non avevano mai formulato alcun progetto di vita condiviso con il figlio. Tale incapacità dei genitori di prendersi adeguatamente cura del bambino doveva qualificarsi, secondo la Corte di merito, come stato di abbandono . Ciò escludeva, secondo la Corte di merito, la fondatezza della tesi del difensore del R. che faceva leva sulla circostanza che i Servizi sociali non avrebbero adeguatamente sostenuto il nucleo familiare in difficoltà. Infine, secondo il giudice di secondo grado il minore aveva dimostrato di essersi giovato dell'inserimento nel nucleo familiare di attuale collocazione. 4. - Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorsi separati, poi riuniti, G G. e R.S. , che hanno anche depositato memorie. Resiste con controricorso la curatrice speciale del minore. Motivi della decisione 1. - Avuto riguardo alla sostanziale identità contenutistica di larga parte delle censure che formano oggetto dei due ricorsi, si procede all'esame congiunto degli stessi nelle parti comuni, valutandoli separatamente con riguardo alle doglianze specifiche di ciascuno di essi. 2. - Con il primo motivo del ricorso G. , si lamenta la violazione dell'articolo 112 cod.proc.civ. per avere la Corte di merito preso in considerazione soltanto i motivi di appello formulati nel ricorso del sig. R. e non quelli formulati in quello della signora G. . 3. - La censura è immeritevole di accoglimento. In realtà, la decisione di secondo grado ha inteso fornire risposta ad entrambi i gravami, soffermandosi con puntigliosa puntualità sulla illustrazione della situazione familiare del minore e delle inadeguatezze dei genitori, che ha determinato, in un quadro di corresponsabilità di questi ultimi, la valutazione della sussistenza dello stato di abbandono del piccolo A. . La specifica sottolineatura dei rilievi svolti dal R. nell'atto di appello e la mancata specifica menzione delle censure della G. non assumono, in tale contesto, la valenza di una obliterazione delle ragioni della seconda, ma, molto più semplicemente, il senso di una speciale considerazione di quelle censure apparse alla Corte capitolina maggiormente emblematiche della posizione di contrapposizione rispetto alla decisione di primo grado. 4. - Con la seconda censura del ricorso G. , coincidente con la prima del ricorso R. , si deduce la violazione degli articolo 9 e 10 della legge 4 maggio 1983, numero 184 nonché degli articolo 24 e 111 Cost., nonché degli articolo 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950, ratificata con legge numero 848 del 1955, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte Edu. Illegittimamente il procedimento per la dichiarazione di adottabilità del piccolo A. sarebbe stato avviato ex officio senza il prescritto ricorso motivato del Pubblico Ministero minorile. 5. - Il motivo è infondato. L'articolo 9, secondo comma, della legge numero 184 del 1983, nel testo sostituito dall'articolo 9 della legge 28 marzo 2001, numero 149, prevede che, a seguito della trasmissione, da parte degli istituti di assistenza pubblici o privati e delle comunità di tipo familiare, dell'elenco di tutti i minori collocati presso di loro, il Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso, di dichiarare l'adottabilità di quelli che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi. La disposizione, attraverso il conferimento della iniziativa dell'azione al P.M., persegue la finalità di conferire terzietà al giudice minorile. In coerenza con tale obiettivo, il ricorso che da origine alla dichiarazione dello stato di adottabilità è, come sottolineato dai ricorrenti, un atto formale ed autonomo, non surrogabile da un parere reso, su richiesta del Tribunale per i minorenni, dal P.M. in ordine all'apertura della relativa procedura nel corso di un pregresso procedimento de potestate , avente ad oggetto, come nella specie, anche altro minore. Tuttavia, l'intervento del P.M. al procedimento instaurato di ufficio dal Tribunale per i minorenni sulla base di un siffatto parere - che è quanto si è verificato nel caso di specie - ha effetto sanante della denunciata nullità, siccome inteso, attraverso la ratifica dello stesso, ad attribuire ab initio a detto parere la valenza di una richiesta di dichiarazione dello stato di adottabilità. 6. - Con il terzo motivo del ricorso G. , corrispondente al secondo motivo del ricorso R. , si deduce la violazione degli articolo 8, comma 4, e 10, comma 2, della legge numero 184 del 1983 e dell'articolo 115 cod.proc.civ. per essere stati considerati prevalentemente, ai fini della decisione sull'adottabilità, elementi assunti nel precedente giudizio de potestate . I ricorrenti sottolineano che il procedimento di adottabilità è regolato dalla legge numero 149 del 2001 in modo da conformarlo al dettato costituzionale del giusto processo, con la previsione, oltre all'assistenza di un difensore per i genitori e per i minori, della possibilità per costoro di partecipare agli accertamenti disposti dal tribunale e presentare istanze istruttorie. Ne conseguirebbe che le prove assunte in un precedente procedimento de potestate , per il quale è prevista solo l'assistenza legale, e nel quale, per di più, le parti non siano state assistite e rappresentate, non possono essere utilizzate nel procedimento di adottabilità. 7. - Con il quarto motivo del ricorso G. , coincidente con il terzo motivo del ricorso R. , si denuncia omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, e violazione degli articolo 112 e 132 cod.proc.civ., nonché degli articolo 111, secondo comma, Cost., 8, quarto comma, e 10, secondo comma, della legge numero 184 del 1983, come modificata dalla legge numero 149 del 2001, e 8, 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come interpretata dalla Corte EDU la Corte d'appello capitolina non avrebbe in alcun modo pronunciato né motivato sulle censure inerenti alla illegittima utilizzazione di prove assunte in altro procedimento in assenza di contraddittorio. Sarebbe stato perciò violato altresì il diritto di difesa del minore e dei genitori. Si lamenta ancora la inadeguatezza della istruttoria e la insufficienza della motivazione, poiché detto materiale non avrebbe rappresentato neanche un quadro attuale delle relazioni familiari, logistiche, economiche ed affettive del nucleo di A. . 8. - I due predetti motivi, da esaminare congiuntamente in quanto sostanzialmente attinenti entrambi alla asserita violazione delle norme sul diritto di contraddittorio e di difesa nel procedimento di adottabilità, sono fondati nei sensi di cui di seguito si dirà. 8.1. - L'articolo 10, secondo comma, della legge numero 184 del 1983, nel testo sostituito dall'articolo 10 della legge numero 149 del 2001, stabilisce, con riguardo al procedimento di adottabilità, che “All'atto dell'apertura del procedimento, sono avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore. Con lo stesso atto il presidente del tribunale per i minorenni li invita a nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore di ufficio per il caso che essi non vi provvedano. Tali soggetti, assistiti dal difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice”. Analoga previsione non è contemplata con riguardo ai procedimenti de potestate , in relazione ai quali si dispone l'assistenza legale, ma non è disciplinata la partecipazione dei difensori agli atti istruttori. Ne consegue la inutilizzabilità nel procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità delle prove assunte in un procedimento de potestate , proprio perché quest'ultimo, a differenza del primo, non garantisce l'esercizio effettivo della difesa nella fase delle informazioni attraverso la partecipazione del difensore agli atti in cui essa si articola. 8.2. - Nella specie, la Corte d'appello capitolina ha confermato la dichiarazione di adottabilità pronunciata dal Tribunale per i minorenni di Roma senza considerare che essa era stata effettuata essenzialmente alla stregua della sola attività istruttoria svolta nel precedente procedimento de potestate , e, quindi, per quanto chiarito, a garanzie attenuate rispetto a quelle imposte dalla legge. 9. - Infondati risultano, invece, il quinto, il sesto ed il settimo motivo del ricorso G. coincidenti con il quarto, il quinto ed il sesto motivo del ricorso R. , da esaminare congiuntamente in quanto strettamente connessi. 9.1. - In particolare, con il primo di essi si lamenta violazione degli articolo 8, quarto comma, e 10, secondo comma, della legge numero 184 del 1983, 111 Cost., 6, 8 e 13 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come interpretata dalla Corte EDU, per non essere stata garantita l'effettiva assistenza di un difensore a tutte le parti e per la intera durata del procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità. Si rileva nei ricorsi che il giudice di primo grado dapprima aveva nominato uno stesso difensore di ufficio per entrambi i genitori del minore nonostante la incompatibilità delle rispettive posizioni, impedendo così a costui ogni attività difensiva, e che solo due mesi dopo la prima udienza si era provveduto a diversificare i difensori della G. e del R. . Quindi, nonostante la mancanza di mandato fiduciario ai legali, era stato contestato ai genitori lo stato di abbandono del minore, senza rinnovare ai due l'invito a costituirsi mediante difensore. I genitori si erano poi attivati per il reperimento di un difensore di fiducia, al quale era stato negato però l'accesso al fascicolo e l'esame degli atti. 9.2. - Con il secondo dei motivi in esame, si deduce omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, consistente nella esclusione di fatto del difensore di fiducia dei genitori dal procedimento di primo grado. Questi, dopo aver ricevuto apposita delega, aveva effettuato numerosi accessi presso la cancelleria senza poter ottenere l'accesso al fascicolo e l'esame degli atti. Ciò aveva costituito espresso motivo di doglianza, sul quale la Corte d'appello non si era espressa. 9.3. - Con l'ultimo dei citati motivi, si denuncia violazione degli articolo 8, quarto e decimo comma, e 17 della legge numero 184 del 1983, 24 e 111 Cost., 325 e 326 cod.proc. civ., 6, 8 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come interpretata dalla Corte EDU, per essere stato negato al difensore di fiducia l'accesso agli atti anche dopo il deposito della sentenza e durante la decorrenza del termine per l'appello. 9.4. - La infondatezza delle illustrate censure emerge con evidenza dal rilievo che, in realtà, la G. ed il R. si erano rifiutati di conferire la procura ai difensori nominati di ufficio - ciò che aveva impedito a costoro di rappresentarli - e solo dopo che la causa era stata trattenuta in decisione avevano nominato due diversi difensori di fiducia. 10. - Resta assorbito dall'accoglimento del terzo e del quarto motivo del ricorso G. secondo e terzo del ricorso R. l'esame dell'ottavo motivo del ricorso G. , avente ad oggetto la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, consistente nella effettiva situazione di salute della G. e nella costante prosecuzione del percorso terapeutico intrapreso dalla stessa e documentato in atti nonché l'esame del nono, decimo, undicesimo, dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo, quindicesimo motivo del ricorso G. corrispondenti al settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo, dodicesimo, tredicesimo motivo del ricorso R. , con i quali si lamenta rispettivamente la violazione degli articolo 1, 12, quarto comma, e 15 della legge numero 184 del 1983, 8 della CEDU come interpretata dalla Corte EDU, per non essere stato predisposto un adeguato progetto di sostegno al nucleo familiare in difficoltà la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla doglianza relativa alla mancata impartizione di prescrizioni e al difetto di interventi di sostegno del nucleo familiare da parte dei Servizi territoriali la violazione dell'articolo 10, secondo comma, della legge numero 184 del 1983 e degli articolo 6 e 8 della CEDU come interpretata dalla Corte EDU, per essere stata rigettata in quanto apoditticamente qualificata superflua ed esorbitante la richiesta di c.t.u. formulata dai genitori, e per essere stato l'accertamento dello stato di abbandono fondato solo su relazioni e opinioni, peraltro anche assunte in altri procedimenti e in violazione dei principi del contraddittorio e dei diritti di difesa la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al rigetto della richiesta di ctu, erroneamente ed apoditticamente ritenuta superflua ed esorbitante la violazione dell'articolo 1, secondo comma, della legge numero 184 del 1983 per avere la Corte di merito dedotto lo stato di abbandono del minore da elementi derivanti dalla situazione di fragilità economica e familiare la violazione degli articolo 8, 10, 11, 12 e 15 della legge numero 184 del 1983 e dell'articolo 8 della CEDU per non essere stata tenuta in considerazione l'esistenza di rapporti significativi tra il minore e la sorella la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla esistenza di detti rapporti. 11. - Conclusivamente, i ricorsi vanno accolti per quanto di ragione. La sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata ad un diverso giudice, che viene designato in altra sezione della Corte d'appello di Roma - cui è demandato anche il regolamento delle spese del presente giudizio - che riesaminerà la controversia tenendo conto dei rilievi svolti sub 8.1. P.Q.M. La Corte accoglie i ricorsi per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d'appello di Roma.