Con la circolare n.8/E del 3 aprile 2013, l'Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti necessari alla deduzione dell'IRAP relativa al costo del lavoro e dà il via ai rimborsi dell'imposta regionale sulle attività produttive.
Nuove modalità di applicazione della deduzione analitica dell'IRAP relativa ai costi da lavoro e presentazione delle istanze di rimborso nella circolare numero 8/E dell'Agenzia delle Entrate pubblicata lo scorso 3 aprile. Deduzione IRAP. I contribuenti interessati dal precedente regime di deducibilità forfetaria hanno ora la possibilità di dedurre, ai fini IRPEF e IRES, sia la quota IRAP relativa all’imposta corrispondente al costo per lavoro dipendente e assimilato, non ammesso in deduzione, sia il forfetario 10% dell’IRAP versata, purché concorrano alla determinazione della base imponibile interessi passivi e oneri assimilati indeducibili. Nel caso il periodo di imposta coincida con l’anno solare, l’IRAP può essere dedotta dal reddito relativo al periodo di imposta 2012, a condizione che alla formazione del valore della produzione imponibile abbiano contribuito spese per redditi di lavoro dipendente e per redditi assimilati. Se invece il periodo di imposta non coincide con l’anno solare, e dunque l’esercizio è stato chiuso in data anteriore al 31 dicembre 2012, la deduzione dell’IRAP dalle imposte sui redditi si può effettuare presentando istanza di rimborso. Rimborsi IRAP. Per quanto concerne le annualità pregresse è possibile avanzare istanza di rimborso, esclusivamente per via telematica, delle maggiori imposte sui redditi versate in data non anteriore al 27 dicembre 2007 per le quali al 28 dicembre 2011 data di conversione del decreto legge 201/2011 risulti ancora pendente il termine di 48 mesi.
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