La circolare numero 6/2015 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, pubblicata l’11 marzo, analizza le novità apportate allo schema di decreto sul contratto a tutele crescenti, concentrandosi sulle sole modifiche introdotte nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Nuovamente oggetto di analisi della Fondazione Studi CdL è la disciplina del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. Analisi delle nuove norme. A seguito della pubblicazione in G.U. del d.lgs. numero 23/2015, i Consulenti hanno infatti offerto, con la circolare numero 6 dell’11 marzo 2015, un approfondimento circa le novità apportate allo schema di Decreto, concentrandosi sulle sole modifiche introdotte nel testo pubblicato in Gazzetta. Destinatari del decreto. Con l’introduzione del comma 2 dell’articolo 1 si allarga la platea dei destinatari. Le tutele crescenti si applicano anche nei casi di conversione, a decorrere dal 7 marzo 2015, in contratto a tempo indeterminato dei contratti a tempo determinato anche quale conseguenza di un regime sanzionatorio e dei contratti di apprendistato. Definizione di licenziamento discriminatorio. Il Legislatore ha voluto tipizzare il più possibile le casistiche al fine di limitare l’ambito di intervento del giudice, anche se – sottolinea la Fondazione – il riferimento a «tutti gli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge» porta a un ambito di applicazione sostanzialmente identico ai primi tre commi dell’articolo 18, Statuto Lavoratori. Determinazione dell’indennità risarcitoria. Una significativa modifica è stata la sostituzione del parametro di riferimento per il calcolo dell’indennità risarcitoria, che è ora commisurata «all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto». Sanzione per omissione contributiva. Nel caso di insussistenza del fatto materiale, il datore di lavoro è condannato al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento a quello di reintegrazione, ma nel testo definitivo dell’articolo 3 questi viene esplicitamente escluso dall’applicazione delle sanzioni per omissione contributiva esclusione quanto mai opportuna – secondo i Consulenti – ed in linea con la nuova formulazione dell’articolo 18, comma 4, Statuto Lavoratori . Offerta conciliativa. Sostituito il richiamo nell’articolo 6, le sedi presso cui espletare l’offerta di conciliazione non sono solo quelle ex articolo 2113, comma 4, c.c., ma anche quelle elencate dall’articolo 76, d.lgs. numero 276/2003, comprese le commissioni istituite presso i Consigli Provinciali degli Ordini dei Consulenti del Lavoro inoltre, viene circoscritta l’esenzione dall’imposizione fiscale alle sole somme offerte dal datore di lavoro a fronte della definitiva cessazione del rapporto di lavoro e la conseguente rinuncia da parte del lavoratore all’impugnazione del licenziamento. Nuova comunicazione di fine rapporto. Viene introdotta una doppia comunicazione derivante dalla sommatoria dei termini di impugnazione stragiudiziale 60gg e quelli per l’invio ordinario alla C.O. 5gg quindi, la prima comunicazione è da effettuare entro 5 giorni dalla fine del rapporto, la seconda entro 65 giorni dalla medesima cessazione, al solo fine di monitorare l’attuazione dell’offerta conciliativa. fonte www.lavoropiu.info