Certificazioni di residenza: niente bollo se sono richieste da enti pubblici

Le certificazioni relative alla residenza, acquisite presso gli Uffici comunali direttamente da Collegi nazionali di professionisti - in qualità di enti pubblici - per controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive dei propri iscritti, non scontano l’imposta di bollo. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 29/E del 12 marzo.

Al centro dell’attenzione dell’interpello vi è la richiesta di chiarimenti sulla corretta applicazione dell’art. 15 Legge n. 183/2011, che ha apportato modifiche al d.p.r. n. 445/2000 che reca disposizioni in materia di documentazione amministrativa . La domanda del Collegio professionale. Alcuni Comuni per l’invio delle attestazioni di residenza richiedono al Collegio di anticipare l’importo relativo all’imposta di bollo, cui è soggetta la certificazione anagrafica. Da qui il richiamo alla nota del Direttore dell’Ufficio per la Semplificazione Amministrativa, in cui si è precisato che quando l’Amministrazione acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l’Amministrazione competente le informazioni sono acquisite, senza oneri. Per le attestazioni di verifica di residenza dei propri iscritti deve quindi essere corrisposta l’imposta di bollo? Imposta di bollo quando va versata? La tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. n. 642/1972 specifica che sono esenti dell’imposta i certificati, copie ed estratti desunti esclusivamente dai registri dello Stato civile e le corrispondenti dichiarazioni sostitutive. Si precisa che le certificazioni desunte esclusivamente dai registri dello Stato civile riguardano cittadinanza, nascita, matrimonio e morte. Non rientrerebbero nel novero, perciò, il certificato di residenza ed il certificato di stato di famiglia, che sono rilasciati in base alle risultanze dei registri anagrafici. Con conseguente applicazione dell’imposta di bollo nella misura di euro 16,00, per ogni foglio. Informazioni acquisite senza alcun tipo di onere. Tuttavia, specificano le Entrate nella risoluzione n. 29/E, i certificati in discorso possono essere rilasciati senza il pagamento dell’imposta di bollo se destinati a uno degli usi indicati nella tabella, allegato B, annessa al citato d.p.r. n. 642/1972, contenente l’elenco degli atti e documenti esenti in modo assoluto dall’imposta, o nei casi previsti da leggi speciali. Rileva in particolare, ai fini dell’esenzione dal bollo, il comma 5 dell’art. 43 d.p.r. 445/2000, in virtù del quale In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza”. fonte www.fiscopiu.it

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