La disposizione del codice della strada che punisce con una sanzione amministrativa il danneggiamento di opere, piantagioni ed impianti appartenenti alle strade è norma speciale rispetto all’articolo del codice penale che punisce il danneggiamento.
Il caso. Due avventori di un bar litigano. La situazione degenera e uno dei due finisce col danneggiare la porta di ingresso del locale e il lampione e la fioriera posti all’esterno dell’esercizio. Scatta dunque la condanna ai sensi dell’articolo 635 c.p La pena inflitta viene ridotta in appello, poiché viene esclusa la procedibilità per difetto di querela relativamente al danneggiamento della porta del bar. Rimane però l’affermazione di responsabilità con riguardo al danneggiamento del lampione e della fioriera. Non è corretto applicare la norma penale. L’imputato ricorre in Cassazione sostenendo che gli atti contestatigli andrebbero ascritti all’ipotesi contravvenzionale amministrativa prevista dall’articolo 15 del codice della strada, non costituendo dunque reato. La Suprema Corte, con la sentenza numero 9541/12 depositata il 13 marzo scorso, accoglie il ricorso ribadendo quanto già statuito da una risalente decisione secondo la quale «la disposizione di cui all’articolo 15, lett. a del codice della strada, che punisce con una sanzione amministrativa il danneggiamento di opere, piantagioni ed impianti appartenenti alle strade ed alle loro pertinenze, è norma speciale rispetto all’articolo 635, numero 3, c.p., perché detta la disciplina relativa ad una specifica categoria di beni». L’esistenza del rapporto di specialità si determina con riferimento alla fattispecie concreta. In ogni caso poi, la non perfetta coincidenza dell’oggettività giuridica delle due disposizioni non è rilevante perché, come ricorda la Suprema Corte, «per configurare il rapporto di specialità si deve avere riguardo non agli interessi tutelati dalle norme ma alla fattispecie concreta che in tutti i suoi elementi materiali potrebbe essere ricondotta ad entrambe le disposizioni in questione».
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 13 dicembre 2011 – 13 marzo 2012, numero 9541 Presidente Fiandanese – Relatore D’Arrigo Ritenuto in fatto Il Tribunale di Urbino, con sentenza dell'11 maggio 2007, condannava O T. per i reati di cui agli articolo 651 e 635 cod. penumero , quest'ultimo consistito nel danneggiamento - a seguito di una lite con un altro avventore - della porta di ingresso del omissis e di un lampione ed una fioriera poste all'esterno del predetto esercizio. In data 21 febbraio 2011 la Corte d'appello di Ancona disponeva la parziale riforma della sentenza di primo grado, rilevando l'irregolarità della notifica all'imputato contumace del verbale contente la contestazione della recidiva, nonché escludendo - per difetto di querela - la procedibilità per il danneggiamento della sola porta dell'esercizio commerciale, con conseguente rideterminazione della pena finale. In particolare, restava ferma l'affermazione di responsabilità per il danneggiamento del lampione e della fioriera. Avverso tale sentenza il T. propone ricorso per l'annullamento, indicando a sostegno due motivi. Innanzitutto, egli deduce - ai sensi dell'articolo 606, lett. b c.p.p. - che il danneggiamento del lampione e della fioriera andrebbero ascritti all'ipotesi contravvenzionale amministrativa di cui all'articolo 15 d.lgs. numero 285/1992 codice della strada e, considerata la specialità di quest'ultima norma, il fatto non dovrebbe costituire reato. In secondo luogo ed in via subordinata, si duole dell'omessa motivazione in ordine alla richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 53 l. numero 689/1981. Osserva al riguardo che alla concessione del chiesto beneficio non sarebbe ostativo il diniego delle attenuanti generiche, data l'eterogeneità dei due istituti. Considerato in diritto Entrambi i motivi sono fondati e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio nei termini che seguono. Sulla questione prospettata con il primo motivo di ricorso questa Corte ha avuto modo di confrontarsi solo in una risalente occasione in esito alla quale ha concluso che la disposizione di cui all'articolo 15, lett. a , del codice della strada, che punisce con una sanzione amministrativa il danneggiamento di opere, piantagioni ed impianti appartenenti alle strade ed alte loro pertinenze, è norma speciale rispetto all'articolo 635, numero 3, cod. penumero , perché detta la disciplina relativa ad una specifica categoria di beni. Sez. 2, 20/10/1994 numero 4491 Rv. 202763 fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrato l'illecito amministrativo de quo nel danneggiamento di lampioni facenti parte dell'impianto di illuminazione di una strada . Tale principio di diritto, benché risalente, è ancora attuale e deve essere ribadito. Peraltro, non osta all'accertamento dell'esistenza del rapporto di specialità la non perfetta coincidenza dell'oggettività giuridica delle due disposizioni. Infatti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 novembre 1981 numero 689, per configurare il rapporto di specialità si deve avere riguardo non agli interessi tutelati dalle norme ma alla fattispecie concreta che in tutti i suoi elementi materiali potrebbe essere ricondotta ad entrambe le disposizioni in questione. Nella specie, la sentenza impugnata si è discostata dai suesposti precetti, limitandosi ad osservare che la disposizione del codice della strada richiamata dalla difesa “attiene alla segnaletica stradale”. Si tratta di affermazione errata, in quanto la norma in questione pone il divieto di danneggiare, fra l'altro, “le opere, le piantagioni e gli impianti” che appartengono alle strade e alle loro pertinenze. È evidente che la fioriera è riconducibile al concetto di “piantagioni” ed il lampione a quello di “impianti”. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, affinché il giudice di merito - conformandosi ai principi sopra formulati - verifichi il rapporto pertinenziale fra i beni danneggiati fioriera e lampione e la sede stradale. Le superiori conclusioni non hanno effetto assorbente rispetto al secondo motivo di ricorso, che riguarda un capo autonomo della sentenza di appello. Anche sotto questo profilo il ricorso è fondato e deve essere accolto. Ed infatti, il giudice deve motivare sulla omessa applicazione delle sanzioni sostitutive, qualora vi sia stata una specifica richiesta della difesa dell'imputato e le stesse siano ammissibili Sez. 3, 23/01/1996 numero 2036 Rv. 205392 . In particolare, una volta che sia stato devoluto il punto relativo al trattamento sanzionatorio al giudice d'appello, a quest'ultimo deve riconoscersi il potere discrezionale di intervenire sulla pena, e quindi anche di concedere di ufficio, nei congrui casi, la sanzione sostitutiva con la conseguenza che, qualora di essa vi sia stata esplicita richiesta da parte dell'imputato, l'eventuale diniego deve essere adeguatamente motivato anche in grado d'appello Sez. 6, 12/12/2006 numero 786 Rv. 235608 . Nella specie, la corte d'appello ha omesso ogni motivazione sul punto e quindi anche in parte qua la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia.