Prova singola dell’etilometro, e alito vinoso: condanna per l’automobilista

Elementi sufficienti, nonostante le proteste dell’uomo, per considerare acclarato il reato di guida in stato di ebbrezza. Anche perché il rifiuto di sottoporsi alla seconda prova è valutabile come conferma dell’esito dell’alcoltest iniziale.

Sufficiente la prima prova alcolimetrica effettuata sull’automobilista fermato dalla Polizia. Decisivo l’esito – con tasso pari a 1,55 grammi per litro –, corroborato dalla constatazione olfattiva dell’alito fortemente vinoso dell’uomo. Ciò permette di rendere non contestabile la condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza Cass., sent. numero 7814/2015, Quarta Sezione Penale, depositata il 20 febbraio 2015 . Etilometro. Nessun dubbio è stato espresso già dai giudici di merito, i quali, considerando acclarata la condotta tenuta dall’automobilista – alla luce dell’etilometro –, hanno ritenuto inevitabile la «condanna» per «guida in stato di ebbrezza». Consequenziali la «pena, condizionalmente sospesa, di quattro mesi di arresto, con 1.000 euro di ammenda» e la «sospensione della patente di guida per la durata di sei mesi». Alito pesante Irrilevante, per i giudici di merito, il fatto che sia stata effettuata una sola «prova alcolimetrica». Ma proprio su questo elemento batte, a più riprese, il legale dell’uomo, proponendo ricorso in Cassazione e contestando, ovviamente, la sussistenza del «reato». Non sufficiente, secondo il legale, il richiamo all’«unica prova alcolimetrica» e alla «deposizione dei verbalizzanti, che riscontrarono l’alito fortemente vinoso» dell’uomo. Tali obiezioni, però, vengono respinte in maniera netta dai giudici del ‘Palazzaccio’, i quali, invece, ritengono assolutamente corretto il ragionamento seguito in Tribunale prima e in Corte d’appello poi. Evidente la decisività del «tasso alcolemico riscontrato», con l’avallo «delle circostanze riferite dai verbalizzanti in ordine all’alito fortemente vinoso» dell’uomo. E in questo quadro, aggiungono i giudici, «il rifiuto», opposto dall’automobilista, di «sottoporsi alla seconda prova» non può che «deporre a carico» dell’uomo, «il cui comportamento non può essere che interpretato come confermativo dell’esito dell’alcoltest iniziale».

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 9 dicembre 2014 – 20 febbraio 2015, numero 7814 Presidente Brusco – Relatore Massafra Ritenuto in fatto 1. Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di G. R. avverso la sentenza emessa in data 8.4.2014 dalla Corte di Appello di Bologna che confermava quella in data 7.4.2011 del Tribunale di Bologna - Sezione distaccata di Porretta Terme, con cui il predetto era stato condannato alla pena condizionalmente sospesa di mesi quattro di arresto ed € 1.000,00 di ammenda con l'ulteriore beneficio della non menzione della condanna, oltre alla sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei per il reato di cui all'articolo 186 commi 1 e 2 lett. c , 2 bis, 3, 4 e 6 C.d.S. fatto del 12.12.2009 . 2. Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'articolo 379 Reg. Att. C.d.S., essendo stata effettuata solo una delle due prove previste ed essendo stata ritenuta l'integrazione dei reato sulla base dell'unica prova alcolimetrica effettuata alla seconda l'imputato si era rifiutato di sottoporsi chiedendo essere portato in Ospedale ove veniva effettuato l'esame di liquidi biologici da cui risultò il medesimo tasso di 1,55 g/i e sulla deposizione dei verbalizzanti che riscontrarono l'alito fortemente vinoso dell'imputato . 3. Rappresenta, altresì, l'omessa valutazione delle linee guida adottate dalla Comunità scientifica in ordine agli esami tossicologici con valenza forense e relativo vizio motivazionale, assumendo che si sarebbe dovuta ravvisare l'ipotesi, depenalizzata, di cui alla lett. a dei 2° comma dell'articolo 186 C.d.S. Considerato in diritto 4. Il ricorso è infondato e va respinto. 5. La sentenza impugnata ha congruamente motivato in ordine alla ricorrenza del tasso alcolemico riscontrato sia in sede di alcoltest sia con l'analisi dei liquidi biologici, benché limitato, l'alcotest, alla prima prova per effetto dei rifiuto dell'imputato di sottoporsi alla seconda, ma con l'avallo delle circostanze riferite dai verbalizzanti in ordine all'alito fortemente alcolico dell'imputato. Il rifiuto dell'imputato a sottoporsi alla seconda prova, dopo che la prima è risultata positiva per giunta con la conferma di quella, ben più approfondita, eseguita in Ospedale su espressa richiesta dell'imputato , non può che deporre a carico dell'imputato il cui comportamento non può essere interpretato che come confermativo dell'esito dell'alcoltest iniziale. Del resto, come già osservato dal Giudice a quo, nel reato di guida in stato di ebbrezza, poiché l'esame strumentale non costituisce una prova legale, l'accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base ad elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall'articolo 186 cod. strada e, qualora vengano oltrepassate le soglie superiori, la decisione deve essere sorretta da congrua motivazione. Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo l'accertamento dello stato di ebbrezza sulla scorta di un'unica misurazione alcolimetrica, corroborata da elementi sintomatici desumibili dagli atti Cass. penumero Sez. IV, numero 30231 del 4.6.2013, Rv. 255870 . Quanto alle invocate linee guida che il giudice a quo avrebbe omesso di valutare, va ribadito che, come anche osservato dalla sentenza impugnata, sia la giurisprudenza sia la dottrina scientifica richiamata dal ricorrente si riferiscono specificatamente alla responsabilità medica, laddove io studio pubblicato dal Gruppo Tossicologi Forensi Italiani G.T.F.I. citato e prodotto in atti dal ricorrente non ha alcuna valenza giuridica e comunque non può assurgere a raccomandazione tassativa nè, tanto meno, vincolante specie in cospetto di incontestabili analisi ematologiche effettuate nell'immediatezza presso un Ospedale pubblico e dell'elevato tasso alcolemico accertato, per giunta suffragate dagli ulteriori elementi di riscontro sopra indicati. 6. Consegue il rigetto dei ricorso e, ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.