La donna che non comunica tempestivamente al proprio datore di lavoro e all’istituto previdenziale la facoltà di astenersi dal lavoro, non ha diritto all’indennità di maternità.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza numero 4318 del 24 febbraio 2014. Il fatto. Il Tribunale di Vibo Valentia nega ad una donna il diritto alla percezione di indennità di maternità per il periodo di astensione facoltativa dal lavoro in relazione la parto. Il giudice d’appello in riforma della sentenza di primo grado invece riconosce il diritto all’indennità e condanna l’INPS al pagamento della relativa prestazione. Successivamente l’istituto previdenziale ricorre in Cassazione, sostenendo che l’indennità di maternità per astensione facoltativa non possa essere riconosciuta per i periodi anteriori alla comunicazione della lavoratrice di volersene avvalere. La facoltà di astenersi dal lavoro va comunicata tempestivamente. Il ricorso a parere della Corte è fondato, sulla base della normativa ex articolo 7 legge numero 1024/1971 poi confluita nel d.lgs. numero 151/2001, in cui è stabilito che la durata dell’astensione facoltativa è fissata in generale in 10 mesi da ripartire tra i due genitori e da fruire nei primi 8 anni d’età del bambino. Nel caso di specie, il parto avveniva il 26 marzo 1993 e la domanda era stata presentata il 27 novembre 1996, pertanto manifestamente fuori termini. Inoltre la Corte ribadendo una sua precedente giurisprudenza Cass., numero 6453/2006 ,osserva che la lavoratrice che intende esercitare la facoltà di astenersi dal lavoro per il periodo post partum ha l’onere di darne preventiva comunicazione al datore di lavoro e all’Istituto assicuratore interessato. Conseguentemente, l’indennità di maternità per l’astensione facoltativa non può essere riconosciuta per periodi anteriori a tale data di comunicazione. Alla luce di queste premesse la Cassazione accoglie il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. VI-L, ordinanza 16 gennaio – 24 febbraio 2014, numero 4318 Presidente Mammone – Relatore Tricomi Fatto e diritto Atteso che e' stata depositata relazione del seguente contenuto. «La Corte d'Appello di Catanzaro, con la sentenza numero 594/2011, decidendo sull'impugnazione proposta da P.S. nei confronti dell'INPS, avverso al sentenza del Tribunale di Vibo Valenza del 28 marzo-28 maggio 2008, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava il diritto della P. a percepire l'indennità di maternità di cui alla legge numero 1204 del 1971 per il periodo di astensione facoltativa dal lavoro in relazione al parto del 26 marzo 1996 e condannava l'INPS al pagamento della relativa prestazione oltre accessori secondo legge. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre l'INPS prospettando il vizio di violazione e falsa applicazione degli articolo 7, primo comma, della legge numero 1204 del 30 dicembre 1971 e 8 del dPR numero 1027 del 1976. L'intimata non si è costituita. Assume il ricorrente che la Corte d'Appello ha applicato il citato articolo 7 nel testo risultante dalle modifiche apportate dal d.lgs. 151 del 2001 articolo 32 , e non quello storico applicabile ratione temporis atteso che il parto avveniva nel 1993. Espone, altresì, che la lavoratrice non aveva provveduta a formulare l'istanza prima della fruizione del periodo di congedo richiesto, così contravvenendo all'articolo 8 del dPR 1027 del 1976. In sintesi il ricorrente censura la sentenza ritenendo che in base al combinato disposto delle due norme invocate l'indennità di maternità per astensione facoltativa non possa essere riconosciuta per i periodi anteriori alla comunicazione della lavoratrice di volersene avvalere. Il ricorso appare manifestamente fondato. L'articolo 7 della legge numero 1024 dl 1971, prima delle modifiche introdotte dalla legge numero 53 del 2000, poi confluite nel d.lgs. numero 151 del 2001, prevedeva l'astensione facoltativa per la durata massima di 6 mesi anche frazionabili fino al compimento di un anno di età da parte del bambino. Con la novella introdotta dalla legge numero 53 del 2000, la durata dell'astensione facoltativa è stabilita in generale in 10 mesi da ripartire tra i due genitori e da fruire nei primi 8 anni di età del bambino. Nella specie il parto avveniva il 26 marzo 1993 e la domanda era stata presentata il 27 novembre 1996. Va, altresì, osservato che, come questa Corte ha avuto già modo di affermare Cass., numero 6453 del 2006 , peraltro anche con riguardo alla nuova disciplina dettata dalla legge numero 53 del 2010, a norma del d.P.R. numero 1026 del 1976, la lavoratrice che intende esercitare la facoltà di astenersi dal lavoro per il periodo previsto dall'articolo 7 comma primo della legge numero 1204 del 1971 ha l'onere di darne preventiva comunicazione al datore di lavoro e all'Istituto assicuratore interessato pertanto, l'indennità di maternità per l'astensione facoltativa non può essere riconosciuta per periodi anteriori alla data di tale comunicazione. Pertanto il ricorso va accolto in quanto il congedo, in base alla disciplina applicabile ratione temporis, può essere riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi nel primo anno di vita del bambino e solo successivamente alla presentazione della domanda relativa, che deve intervenire nel suddetto anno». Il Collegio condivide e fa proprie le argomentazioni e le conclusioni che precedono. Pertanto, accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, ai sensi dell'articolo 384 cod. proc. civ., in ragione della sufficienza degli accertamenti di fatto, rigetta la domanda introduttiva del giudizio. Nulla spese atteso che l'intimata non ha svolto difese. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rigetta la domanda introduttiva del giudizio. Nulla spese.