Visita di controllo a casa, dipendente assente: scelta obbligata per il riacutizzarsi della patologia

Assolutamente illegittime le azioni adottate dall’azienda, che aveva trattenuto oltre 600 euro al dipendente, sanzionandolo peraltro con un’ammonizione scritta. Decisiva la constatazione che l’irreperibilità del dipendente, nella fascia oraria 17-19, era dovuta a un’emergenza la recrudescenza della malattia, difatti, lo aveva obbligato ad andare di corsa dal medico curante.

‘Blitz’ a casa del dipendente, ma alla ‘visita di controllo’ l’uomo, in malattia, risulta assente. Facile da immaginare la reazione dell’azienda, che trattiene oltre 600 euro al lavoratore, e lo sanziona con una ‘ammonizione scritta’. Tutto sbagliato, però, perché l’improvvisa riacutizzazione della patologia del lavoratore rende comprensibile, e accettabile, la sua decisione di correre dal medico, ‘bucando’ così l’appuntamento col controllo ‘aziendale’. Cass., ord. n. 2047/2014, depositata oggi Assente Come detto, due i provvedimenti adottati dall’azienda – Poste Italiane spa, per la precisione – nei confronti del dipendente risultato assente dal domicilio in sede di visita di controllo da un lato, è stata decisa una trattenuta di poco superiore ai 600 euro, e, dall’altro, il lavoratore è stato oggetto di una sanzione disciplinare , ossia una ammonizione scritta, irrogata per non avere preventivamente avvisato la società dell’allontanamento dal domicilio durante la fascia oraria di reperibilità, dalle ore 17 alle ore 19 . Per i giudici di primo grado, l’azione dell’azienda è assolutamente corretta. Di avviso opposto, invece, i giudici di secondo grado, che obbligano l’azienda sia alla restituzione della somma trattenuta che alla cancellazione della sanzione disciplinare . Decisiva la constatazione che la ‘fuga’ dell’uomo da casa era stata dovuta a una emergenza più precisamente, si era verificata la recrudescenza della patologia, molto dolorosa che affliggeva l’uomo, e ciò aveva reso indifferibile l’uscita dall’abitazione per recarsi dal medico curante . giustificato. Ebbene, la visione adottata dalla Corte d’appello, e favorevole al lavoratore, ottiene anche il ‘sigillo’ definitivo dei giudici del ‘Palazzacio’, i quali, difatti, considerano assolutamente non meritevoli di valutazione le obiezioni proposte dall’azienda. Chiarissima la ricostruzione dell’episodio effettivamente una ‘emergenza’ aveva obbligato l’uomo a recarsi, di corsa, dal medico curante . E ciò, chiariscono i giudici, rende corretta l’ottica proposta in secondo grado è da considerare, dunque, ammissibile, e comprensibile, l’ assenza del lavoratore in occasione della visita di controllo ‘aziendale’. Detto in maniera chiara, l’ assenza , non prevista e non comunicata all’azienda, è resa giustificata dall’urgenza indotta dall’improvviso acutizzarsi di una patologia dolorosa , così come è da considerare, alla luce dei fatti, impraticabile la preventiva comunicazione dell’assenza alla datrice di lavoro .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza 7 novembre 2013 – 30 gennaio 2014, n. 2047 Presidente Curzio – Relatore Pagetta Fatto e diritto Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 cod. proc. ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. e 375 cod. proc. civ. Con sentenza depositata il 9 giugno 2011, la Corte d’appello di Roma, riformando la decisione di primo grado, ha accolto le domande svolte da A.R. nei confronti della sua datrice di lavoro Poste Italiane s.p.a., dirette ad ottenere la restituzione della somma € 605,33, trattenutagli per essere risultato assente dal domicilio in sede di visita di controllo del giorno 15 settembre 2005 alle ore 18,35 nonché l’annullamento della sanzione disciplinare dell’ammonizione scritta irrogata per non aveva preventivamente avvisato la società dell’allontanamento dal domicilio durante la fascia oraria di reperibilità dalle ore 17 alle 19. In proposito la Corte territoriale ha ritenuto giustificate sia l’assenza del R. dal domicilio che la mancata preventiva comunicazione della stessa avendo accertato una recrudescenza di una patologia molto dolorosa che aveva reso indifferibile l’uscita dall’abitazione per recarsi dal medico curante e impraticabile la preventiva comunicazione dell’assenza alla datrice di lavoro. Per la cassazione di tale sentenza, Poste Italiane s.p.a. propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo, relativo alla violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 14° della legge 11 novembre 1983 n. 638 in riferimento all’art. 40 C.C.N.L. dell’11 luglio 2003 e al vizio di motivazione. Resiste alle domande l’intimato con rituale controricorso. Il procedimento è regolato dagli artt. 360 e segg. c.p.c. con le modifiche e integrazioni successive, in particolare quelle apportate dalla legge 18 giugno 2009 n. 69. Il relatore svolge al riguardo le considerazioni che seguono. Il ricorso si limita anzitutto a riprodurre il contenuto del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito nella legge 12 novembre 1983 n. 638, in particolare art. 5, comma 14, che stabilisce la decadenza dal diritto al trattamento economico di malattia per il periodo di dieci giorni in caso di assenza alla visita domiciliare di controllo senza giustificato motivo nonché a richiamare la giurisprudenza di questa Corte che afferma l’irrilevanza su tale piano dell’eventuale successiva sottoposizione del lavoratore a controllo medico prima della scadenza dei suddetti dieci giorni, che tuttavia erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto nel caso in esame circostanza esimente. Il dato non corrisponde alla ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale viceversa ha ritenuto giustificata l’assenza di A.R. dal domicilio, in ragione dell’urgenza indotta dall’improvviso acutizzarsi di una patologia dolorosa, con giudizio di merito non specificatamente contestato dalla società, nonostante la deduzione, in rubrica, del vizio di motivazione della sentenza impugnata. Quanto alla sanzione disciplinare, la società invoca l’art. 40 del C.C.N.L., il quale, in caso di assenza del lavoratore dal lavoro per malattia, sanziona, in mancanza di idonea giustificazione, l’ipotesi di assenza dal domicilio in sede di visita di controllo, senza la preventiva comunicazione della stessa alla società. Anche in questo caso, come nel precedente, la Corte territoriale ha accertato il tipo di giustificazione resa dal dipendente, ritenendola adeguata, con giudizio di merito, che la società contesta solo genericamente. Se le considerazioni del relatore saranno condivise dal collegio, il ricorso andrà valutato come manifestamente infondato, avendo la Corte fatto corretta applicazione delle regole enunciate dalla giurisprudenza di questa Corte. Concludendo, si chiede pertanto che il Presidente della sezione voglia fissare la data dell’adunanza in camera di consiglio . Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono del tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata giurisprudenza in materia. Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375, comma l°, n. 5 cod. proc. civ. , per la definizione camerale. Conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile. In particolare è da condividere la valutazione di inidoneità del primo motivo a investire la effettiva ratio decidendi a base della sentenza impugnata nonché la valutazione di genericità del secondo motivo, anch’esso inadeguato a contrastare la ricostruzione dei fatti e la valutazione della condotta del dipendente quale operate dalla Corte di appello. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alle spese che liquida in € 100,00 per esborsi e in € 1200,00 per compensi professionali. Con distrazione in favore dell’ALA. Enrico D’Antrassi.