L’INAIL, con la nota numero 1091 del 13 febbraio, ha spiegato che, stante il mancato rifinanziamento delle somme da erogare per il reimpiego del personale con qualifica dirigenziale, non sarà più applicabile la riduzione del premio di assicurazione del 50%.
È un effetto della Spending Review. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con la nota protocollo 39/0001552 del 5 febbraio 2013 - ha comunicato che nell’ambito delle misure di spending review è stato deciso l'azzeramento per le annualità 2012, 2013, 2014 e 2015 del capitolo di spesa riguardante «Somme da erogare a titolo di contributo alle imprese che occupano meno di 250 dipendenti ed ai loro consorzi ai fini del reimpiego del personale con qualifica dirigenziale». Decade così la finalità articolo 20 Legge numero 266/1997 , insita nella ratio originaria della norma, di promuovere la riallocazione di dirigenti e di riqualificare le piccole/medie imprese attraverso l'impiego di personale altamente qualificato. La scadenza è immediata, ma non ci sarà più il beneficio. A decorrere dall'autoliquidazione 2012/2013, la riduzione del premio del 50%, prevista dall'articolo 20, comma 2, Legge numero 266/1997, non sarà dunque applicata né in regolazione né in rata. I datori di lavoro che avessero già effettuato il pagamento in base ai precedenti canoni, devono ora ricalcolare il premio dovuto e versare la differenza entro il termine del 18 febbraio 2013. I dirigenti interessati hanno facoltà di inviare nuovamente la dichiarazione delle retribuzioni 2012, qualora già trasmessa, fermo restando che l'Istituto non applicherà la riduzione indipendentemente da detto nuovo invio.
INAIL, nota protocollo numero 1091 del 13 febbraio 2013 Autoliquidazione 2012/2013. Incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale articolo 20 legge numero 266/1997 . Con nota prot. 39/0001552 del 5 febbraio 2013 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro - ha comunicato che tra le misure di spending review è stato previsto l'azzeramento per le annualità 2012, 2013, 2014 e 2015 del capitolo di spesa riguardante Somme da erogare a titolo di contributo alle imprese che occupano meno di 250 dipendenti ed ai loro consorzi ai fini del reimpiego del personale con qualifica dirigenziale . Pertanto, stante il mancato rifinanziamento della misura agevolativa in questione, a decorrere dall'autoliquidazione 2012/2013 richiesta 902013 la riduzione del premio del 50%, prevista dall'articolo 20, comma 2, della legge 7 agosto 1997, numero 266, non sarà applicata né in regolazione né in rata. I datori di lavoro che avessero già effettuato il pagamento del premio avvalendosi della predetta riduzione devono, pertanto, ricalcolare il premio dovuto e versare la differenza entro il termine del 18 febbraio 2013. Gli interessati hanno facoltà di inviare nuovamente la dichiarazione delle retribuzioni 2012, ove già trasmessa, fermo restando che l'Istituto non applicherà la riduzione indipendentemente da detto nuovo invio. Si allega la Guida all'Autoliquidazione con gli aggiornamenti del 12.2.2013 riguardanti l'eliminazione dell'agevolazione in questione, che sarà pubblicata a breve in www.inail.it.