Avvocati: liberalizzazione (non) soltanto tariffaria

L’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, numero 1, ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico e quindi anche quelle degli avvocati. D’ora in poi il compenso per la prestazione professionale dovrà essere pattuito, per iscritto, al momento del conferimento dell’incarico professionale e l’avvocato dovrà rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo altresì tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico stesso.

Abolizione tariffe e patto scritto sul compenso nuovi canoni deontologici . Non è una novità che le tariffe professionali fossero da tempo nel mirino e neppure costituisce novità l’obbligo di pattuire per iscritto il compenso per la prestazione al momento del conferimento dell’incarico, obbligo quest’ultimo già previsto dalla c.d. Manovra bis e, più precisamente, dall’articolo 3, comma 5, lett. d , l. 14 settembre 2011, numero 148, oggi soppressa proprio dal citato articolo 9. Gli avvocati inoltre non rimarranno certo sorpresi dall’ulteriore obbligo introdotto e cioè quello di rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico e gli oneri ad esso relativi. Ciò per il semplice motivo che l’articolo 40 del Codice Deontologico Forense, che disciplina l’obbligo di informazione, prevede già, al canone I, l’obbligo per l’avvocato di informare, se richiesto, la parte assistita sulle previsioni di massima inerenti sia la durata che il costo presumibile del processo. Da tale norma discente che l’avvocato è tenuto a ciò se la previsione di massima viene richiesta, mentre nel nuovo d.l. l’obbligo è indicato in via diretta e quindi l’avvocato dovrà provvedervi senz’altro. Da notare semmai che il duplice obbligo di cui sopra pattuizione per iscritto del compenso e obbligo di informazione sulla complessità dell’incarico e sugli oneri , laddove rimanga inottemperato, costituisce illecito disciplinare. Evidente quindi la volontà del legislatore di abrogare, da un lato, le tariffe e rafforzare, dall’altro, i nuovi meccanismi di contrattazione dei compensi introducendo un’ipotesi di responsabilità disciplinare. Non v’è dubbio quindi che quella parte del Codice Deontologico che contiene disposizioni relative al rapporto dell’avvocato con la parte assistita dovrà essere rivisitata. Non solo e non tanto per le modifiche lievi da apportare nell’articolo 40, dal quale dovrà scomparire l’inciso se richiesto , ma anche e soprattutto per le necessarie e più significative variazioni da apportare agli articolo 43 richiesta di pagamento , 44 compensazione e 45 accordi sulla definizione del compenso . Costituirà infrazione disciplinare anche l’omessa indicazione, nell’accordo scritto per il compenso, della polizza assicurativa per i danni provocati dall’attività professionale norma di evidente garanzia per la clientela, polizza che peraltro molti avvocati hanno già stipulato anche in considerazione del fatto che alcune associazioni forensi, come ad esempio l’AIAF, la pretende al momento dell’iscrizione . La liquidazione del Giudice. Il nuovo decreto legge evidenzia articolo 9, comma 2 come, stante l’abrogazione della tariffa professionale, nel caso di liquidazione da parte dell’Autorità Giudiziaria, il compenso del professionista sia determinato con riferimento a parametri stabiliti con Decreto del Ministero vigilante. Ciò significa che, come peraltro anticipato nei giorni scorsi da alcuni organi di informazione, il legislatore ha tenuto conto di una delle problematiche più emergenti nel caso di abrogazione tout court della tariffa professionale e cioè quella di fornire criteri economici per la valutazione così da evitare provvedimenti in tema di spese legali tra loro disomogenei. E’ auspicabile che i parametri sappiano cogliere quelle differenze ontologiche che caratterizzano i vari riti attualmente vigenti. Non solo e non tanto si dovrà tenere conto delle differenze tra processo penale, processo civile e amministrativo, ma si dovrà anche tener conto delle differenti prestazioni che si andranno ad effettuare all’interno di uno stesso, specifico, rito. Si pensi nel processo civile alla significativa differenza tra processo di cognizione e processo di esecuzione oppure si pensi, in ambito penale, alla differenza tra quei procedimenti che possono concludersi con i riti speciali e comunque dinanzi al GIP/GUP rispetto a quelli che invece saranno trattati nel dibattimento, si pensi, infine, al fatto che nel rito amministrativo rientrano anche altre forme di processo ormai destinate ad assumere sempre più autonomo rilievo come, per esempio, il rito tributario che tra l’altro spesso riguarda valori economici davvero considerevoli. Per consentire all’Autorità Giudiziaria una liquidazione congrua si dovrà tener conto anche di altre evidenti circostanze e cioè quelle legate a particolari situazioni come, ad esempio, lo stabilire i criteri di liquidazione per i compensi di costituzione di parte civile in ambito penale. Riduzione delle competenze ordinistiche. Con l’abrogazione delle tariffe professionali si riducono anche le competenze attribuite dalla legge al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. Viene meno, infatti, quanto previsto dall’articolo 14, comma 1, lett. d , R.D.L. numero 1578/1933, riguardante la cosiddetta tassazione ossia il parere sulla liquidazione degli onorari da parte degli avvocati. La novità non è di poco conto. Intanto l’Ordine perde una delle sue attività più delicate e significative cioè quella dell’opinamento notule, inoltre gli avvocati dovranno prendere atto di alcuni cambiamenti immediati non di poco conto per esempio l’avvocato che proporrà ricorso per ottenere decreto ingiuntivo non dovrà più allegare la conformità dell’Ordine in merito ai compensi e sarà sufficiente allegare la semplice fattura e l’accordo scritto a supporto dei conteggi . A parere di chi scrive, peraltro, è chiara la volontà del legislatore di impedire all’Ordine anche una valutazione residua di congruità basata, non già sulle tariffe ormai venute meno, ma sugli indici predisposti dal Ministero, sopra menzionati. Questi ultimi, infatti, parrebbero avere una valenza esclusivamente per il settore giudiziario tant’è vero che l’articolo 9, comma 2, evidenzia come l’utilizzazione dei suddetti parametri, nel contratto individuale tra professionista e consumatore, da luogo a nullità del contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 36 del c.d. Codice del consumo d.lgs. numero 206/05 . Evidentemente il legislatore ritiene che nella libera contrattazione tra professionista e cliente il far riferimento ai parametri valevoli per l’Autorità Giudiziaria costituirebbe comunque limitazione per l’assistito e prevede espressamente la nullità dell’accordo che quindi non potrà produrre effetto alcuno. Il nuovo praticante avvocato. Il decreto legge prevede, tra l’altro, che la durata del tirocinio previsto per l’accesso alla professione non potrà essere superiore a 18 mesi e per i primi 6 mesi potrà essere svolto in concomitanza con il corso di studio, laddove vi sia un’apposita convenzione quadro stipulata proprio tra l’Università ed il Consiglio Nazionale Forense per quanto riguarda gli avvocati . Non si tratta di una novità assoluta in quanto la possibilità per lo studente di giocare d’anticipo con il tirocinio era già prevista dalla Manovra bis. Semmai è da notare come nella manovra bis il tetto massimo per il tirocinio era indicato in 3 anni nel senso che non si poteva comunque superare 36 mesi , mentre con la normativa odierna il termine si è ridotto a 18 mesi. Rimangono ferme le perplessità già espresse allorquando venne promulgata proprio la manovra bis in quanto non v’è dubbio che, stante la particolarità della professione forense, è difficile pensare che il tirocinio possa essere effettuato, anche in parte, lontano dall’aula giudiziaria. Ancora aperte le questioni legate alla legge professionale. Con ogni probabilità per non dire certezza quanto previsto dal decreto legge di cui trattasi sarà senz’altro confermato dal Parlamento e quindi convertito in legge. Ovvio che per gli avvocati rimangono aperte le questioni legate alla legge professionale. E’ sperabile, peraltro, che il Parlamento decida di ripartire dal disegno di legge approvato dal Senato nel novembre 2010 in attesa di passare all’esame della Camera , rispetto al quale ovviamente dovranno essere inserite le novità di cui trattasi. Da notare infine che il provvedimento commentato è interessante per gli avvocati anche per altre questioni che riguardano per esempio il Tribunale delle Imprese e la cosiddetta class action sulle quali vi sarà modo di ritornare con specifici approfondimenti.