Il Comune dava le direttive per i lavori? Risponde del danno insieme all’appaltatore

Il concreto intervento del committente, che, attraverso il direttore dei lavori, si ingeriva nell’esecuzione dell’appalto, fonda l’affermazione di responsabilità dello stesso e la condanna al risarcimento dei danni.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza numero 1488/13, depositata il 22 gennaio. Il caso. Il proprietario di un immobile cita in giudizio il comune di Pergola chiedendo il risarcimento dei danni provocati alla sua proprietà in occasione dei lavori all’acquedotto comunale. Resiste il Comune, affermando che l’attore aveva dato l’assenso al passaggio delle tubazioni senza riserve di indennizzo o danni e chiamando in causa l’impresa esecutrice dei lavori. Il Tribunale respinge la domanda, ritenendo il Comune esente da responsabilità e dichiarando prescritto il diritto nei confronti del titolare dell’impresa la decisione viene però ribaltata in appello, con il riconoscimento della responsabilità solidale dei predetti l’esecuzione dei lavori era infatti avvenuta sotto le direttive vincolanti del Comune e l’atto di citazione nei confronti di questo aveva interrotto il decorso della prescrizione. La questione è allora posta al vaglio della S.C La responsabilità concorrente è questione nuova? Una prima questione, sollevata tanto dagli eredi dell’appaltatore con il ricorso principale quanto dal Comune con ricorso incidentale, riguarda proprio la condanna in solido del Comune con l’appaltatore, fondata sull’affermazione di una responsabilità concorrente che non era mai stata chiesta in primo grado. Gli Ermellini precisano, però, che la domanda aveva per oggetto il risarcimento dei danni provocati dall’esecuzione delle opere di sistemazione dell’acquedotto effettuate dal Comune l’accertamento di una responsabilità solidale così come la verifica di un’eventuale ingerenza del committente nell’esecuzione dell’appalto rientrano senz’altro nei poteri d’ufficio del giudice e non riguardano domande nuove. Il Comune si è ingerito nei lavori e dunque è responsabile. Successive censure hanno per oggetto la condotta del Comune durante l’esecuzione dei lavori e la prova della responsabilità dell’ente. Non sarebbe stata fornita alcuna prova dell’autonomo intervento di esso in sostituzione dei compiti dell’appaltatore si dovrebbe pertanto applicare la regola generale secondo la quale unico responsabile per i danni derivanti dall’esecuzione di un appalto di opera pubblica è l’appaltatore. Conseguentemente, nel caso di specie, andrebbe dichiarata la prescrizione del diritto al risarcimento. Secondo la S.C. la sentenza impugnata ha correttamente motivato in ordine al concreto intervento del committente, il quale, attraverso il direttore dei lavori, si ingeriva nell’esecuzione dell’appalto d’altra parte le direttive non erano tali da privare l’appaltatore di ogni margine di autonomia il medesimo, insomma, non poteva considerarsi quale nudus minister. Corretto liquidare il danno in via equitativa. Gli eredi dell’appaltatore lamentano poi il fatto che i testi da loro chiamati in causa siano stati ritenuti inattendibili il motivo appare tuttavia infondato, dal momento che le loro affermazioni risultano in contrasto anche con quanto ammesso dalla stessa impresa. L’ultima questione affrontata riguarda infine la liquidazione equitativa del danno la Cassazione ritiene anzitutto che la motivazione in ordine alla sua esistenza sia priva di vizi logici e giuridici considerata la natura del pregiudizio, che avrebbe richiesto un dispendioso accertamento tecnico, pare corretta anche la decisione di determinare il danno in base a criteri equitativi. Per questi motivi la S.C. rigetta il ricorso principale e quello incidentale.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 15 novembre 2012 – 22 gennaio 2013, numero 1488 Presidente Goldoni – Relatore Migliucci Svolgimento del processo 1. A P. conveniva in giudizio il Comune di Pergola chiedendone la condanna al risarcimento dei danni prodotti agli immobili di sua proprietà siti in omissis in occasione dei lavori dell'acquedotto comunale, eseguiti nel 1984, danni quantificati in L. 13.468.000 oltre interessi e svalutazione così come indicati dal suo consulente Geom. V. con relazione 1.3.89 prodotta in atti. Si costituiva il Comune che contestava la domanda, deducendo che il P. aveva dato bonario assenso per il passaggio delle tubazioni dell'acquedotto senza condizioni o riserve di indennizzo o di danni i lavori erano stato eseguiti dall'impresa di g m. in virtù di contratto fra loro intercorso. Procedutosi alla chiamata in causa di g m. quale titolare dell'omonima impresa, questi si costituiva, eccependo fra l'altro rilevando, la prescrizione del diritto del P. in assenza di istanze dopo l'estate 1984 nel merito deduceva di avere eseguito le opere a regola d'arte e secondo le direttive della committenza, come da certificato di regolare esecuzione, e di averne ricevuto l'integrale pagamento che di eventuali danni doveva rispondere il Comune in base agli accordi intercorsi tra l'attore e il direttore dei lavori. Si costituiva la chiamata Ass.ni Generali s.p.a., eccependo la prescrizione del diritto di manleva in assenza di tempestiva denuncia e la inapplicabilità della clausola contrattuale numero 3, associandosi nel merito a quanto dedotto dalla sua assicurata ditta m. . Con sentenza del 20 gennaio 2003 il Tribunale respingeva la domanda proposta dal'attore nei confronti del Comune che, quale ente appaltante,era ritenuto esente da responsabilità per i danni cagionati a terzi dichiarava prescritto il diritto azionato nei confronti del m. e, quindi a seguito del decesso del medesimo avvenuto nel corso del giudizio dei suoi eredi. Con sentenza dep. il 24 settembre 2005 la Corte di appello di Ancona, in riforma della decisione impugnata dal P. , condannava in solido il Comune e la ditta m. al risarcimento dei danni liquidati in Euro 2.582,28. Nel ritenere la responsabilità solidale dei predetti nella realizzazione dei lavori di sistemazione dell'acquedotto comunale affidati in appalto alla ditta m. , i Giudici rilevavano che, alla stregua delle deposizioni dei testi Pa. e S. , l'esecuzione dei lavori era avvenuta sotto le direttive vincolanti date, tramite il direttore dei lavori, dal Comune il quale ebbe a ingerirsi nella realizzazione delle opere senza peraltro ridurre l'impresa a un nudus minister. In considerazione della responsabilità solidale, doveva escludersi, ai sensi dell'articolo 1310 cod. civ., la prescrizione del diritto azionato nei confronti dell'impresa, tenuto conto dell'effetto interruttivo dell'atto di citazione proposto contro il Comune. In base alla consulenza di parte del geom. V. , confermata in sede di deposizione, erano accertati i danni riportati all'immobile dell'attore per effetto delle opere eseguite dal Comune si precisava che la stessa impresa aveva ammesso il danno, che era quindi liquidato equitativamente sul rilievo che il P. non aveva prodotto la fattura ma soltanto il preventivo. 2. Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione F.I. , F M. , M.R M. e Ma.Ma.Ra. sulla base di sei motivi. Resistono con controricorso il P. , le Ass.ni Generali s.p.a. e il Comune di Pergola che propone ricorso incidentale affidato a tre motivi. I ricorrenti, il Comune di Pergola e le Ass.ni Generali s.p.a. hanno depositato memoria illustrativa. Motivi della decisione Preliminarmente il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti, ex articolo 335 cod. proc. civ., perché sono stati proposti avverso la stessa sentenza. RICORSO PRINCIPALE. 1.1. Il primo motivo, lamentando violazione ed errata applicazione dell'articolo 112 cod.proc. civ. censura la decisione gravata che aveva accolto la domanda proposta nei confronti degli eredi m. per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, nonostante che i predetti non avessero accettato il contraddittorio. 1.2. -Il motivo è infondato. La questione è coperta dal giudicato, posto che il Tribunale ha affermato che la domanda attrice si era estesa automaticamente al chiamato in causa, senza che al riguardo fosse necessaria una apposita istanza, in quanto l'appaltatore era stato dal chiamante indicato quale unico responsabile dell'evento dedotto dall'attore. Allora la ricorrente avrebbe dovuto allegare di avere censurato, ai sensi dell'articolo 346 cod. proc. civ., tale statuizione, lamentando il mancato esame della relativa doglianza da parte dei Giudici di appello. 2.1. Vanno esaminati congiuntamente il secondo motivo del ricorso principale e il primo motivo di quello incidentale proposto dal Comune. Il secondo motivo del ricorso principale, lamentando violazione ed errata applicazione dell'articolo 345 cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata laddove, condannando in solido con il Comune l'appaltatore, era incorsa nel vizio di extrapetizione, per avere fondato la decisione su una responsabilità concorrente che mai era stata chiesta in primo grado. Il primo motivo del ricorso incidentale, lamentando violazione e falsa applicazione degli articolo 112 e 345 cod. proc. civ., denuncia la novità della domanda con cui l'attore, introducendo una causa petendi nuova, aveva chiesto in appello l'accertamento di una corresponsabilità del Comune fondata sull'ingerenza attiva e costante nella realizzazione dell'opera, quando in primo grado, la domanda si basava su pretesi accordi intervenuti con il direttore dei lavori. 2.2. I motivi vanno disattesi. La domanda introduttiva del giudizio aveva a oggetto il risarcimento dei danni provocati alla proprietà dell'attore dall'esecuzione delle opere di sistemazione dell'acquedotto effettuata dal Comune a seguito della chiamata in causa, chiesta dal convenuto, l'impresa appaltatrice era stata indicata quale autore del fatto illecito ascritto al convenuto. Orbene, in base alle domande e allegazioni rispettivamente dell'attore e della chiamata in causa, la quale si era difesa deducendo fra l'altro di avere eseguito l'appalto secondo le direttive della committenza l'indagine devoluta al Giudice riguardava necessariamente non solo la condotta tenuta dall'appaltatore nell'esecuzione dei lavori produttivi del danno ma anche se, in relazione al ruolo rivestito dal committente, la ordinaria autonomia dell'appaltatore fosse stata del tutto neutralizzata o quanto meno ridotta, anche considerata la natura di pubblico appalto del rapporto intercorso fra le parti. Ed invero, l'accertamento di una responsabilità solidale così come la verifica circa l'ingerenza o meno del committente nell'esecuzione dell'appalto non avevano a oggetto domande nuove, ma rientravano dei poteri di ufficio del giudice nella qualificazione giuridica dei fatti posti a base delle rispettive domande. 3.1. Vanno esaminati congiuntamente il terzo e il quarto motivo del ricorso principale e il secondo motivo di quello incidentale proposto dal Comune. Il terzo motivo del ricorso principale, lamentando violazione dell'articolo 132 cod. proc. civ. nonché omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia, censura la decisione gravata laddove aveva ritenuto l'esistenza di un autonomo intervento del Comune in sostituzione dei compiti dell'appaltatore senza che di ciò fosse stata fornita la prova, facendo riferimenti generici alle prove documentali e testimoniali, con motivazione che non consentiva di comprendere l'iter logico seguito, e affermando contraddittoriamente che l'impresa aveva conservato la propria autonomia, dopo avere rilevato che era poco più di un nudus minister. A stregua delle deposizioni testimoniali del S. e del Pa. , che vengono riportate, si afferma nessun riferimento, proprio nessuno, all'eventuale ingerenza del Comune . Censura ancora che la motivazione per non avere valutato che i danni erano stati determinati dall'esecuzione dei lavori con responsabilità esclusiva dell'appaltatore. Erronee erano state le premesse che avevano portato la Corte ad applicare l'articolo 1310 cod. civ Il quarto motivo del ricorso principale errata applicazione degli articolo 64 e 65 legge numero 2359 del 1865, 1655,2043,2055 e 2697 cod. civ. , deduce che, secondo la regola generale, unico responsabile per i danni derivanti dall'esecuzione di un appalto di opera pubblica doveva essere considerato l'appaltatore sarebbe stato onere dell'attore dimostrare la concorrente responsabilità del Comune, onere che non era stato assolto, sicché esclusa la responsabilità del Comune non poteva trovare applicazione l'articolo 1310 cod. civ. con la conseguente declaratoria della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni azionato nei confronti dell'impresa. Il secondo motivo del ricorso incidentale, denunciando violazione e falsa applicazione degli articolo 1655, 2043 e 2055 cod. civ. nonché omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia, censura la sentenza impugnata laddove aveva ritenuto la concorrente responsabilità del Comune quando i danni erano da attribuire esclusivamente all'appaltatore, secondo i principi in materia di appalto, anche di quello pubblico la Corte non aveva sufficientemente approfondito se le direttive impartite dall'amministrazione fossero state tali da vincolare l'attività dell'appaltatore ovvero se avessero lasciato al medesimo un margine di autonomia. Nella specie, secondo quanto riferito dai testi, le cui deposizioni vengono riportate, non era risultata provata la responsabilità dell'Ente. La sentenza non aveva motivato in ordine all'asserito controllo, che comunque non incide e non limita l'autonomia del'appaltatore. 3.2. I motivi sono infondati. Con motivazione corretta e congrua, la sentenza ha negato la responsabilità esclusiva dell'appaltatore ritenendo, in base alle deposizioni testimoniali escusse, il concreto intervento del committente il quale, attraverso il direttore dei lavori, si ingeriva nell'esecuzione dell'appalto peraltro,i Giudici hanno precisato che tali direttive non erano tali da privare l'appaltatore di ogni margine di autonomia per cui il medesimo non poteva considerarsi un nudus minister. Orbene, le critiche formulate sia con il ricorso principale che con quello incidentale non sono idonee a scalfire la correttezza e la congruità dell'iter logico giuridico seguito dalla sentenza le censure lamentate, in realtà, non denunciano un vizio logico della motivazione ma si concretano in argomentazioni volte a sostenere attraverso una soggettiva valutazione delle circostanze di fatto riferite dai testi escussi l'erroneo apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dai giudici laddove è stata ritenuta la concorrente responsabilità del committente e dell'appaltatore. Al riguardo, va sottolineato che il vizio deducibile ai sensi dell'articolo 360 numero 5 cod. proc. civ. deve consistere in un errore intrinseco al ragionamento del giudice che deve essere verificato in base al solo esame del contenuto del provvedimento impugnato e non può risolversi nella denuncia della difformità della valutazione delle risultanze processuali compiuta dal giudice di merito rispetto a quella a cui, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuti pervenire in sostanza, ai sensi dell'articolo 360 numero 5 citato, la dedotta erroneità della decisione non può basarsi su una ricostruzione soggettiva del fatto che il ricorrente formuli procedendo a una diversa lettura del materiale probatorio, atteso che tale indagine rientra nell'ambito degli accertamenti riservati al giudice di merito ed è sottratta al controllo di legittimità della Cassazione che non può esaminare e valutare gli atti processuali. 4.1. Il quinto motivo del ricorso principale violazione dell'articolo 132 cod. proc. civ. nonché omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia censura la sentenza impugnata che aveva posto a base della decisione relativamente ai danni accertati la deposizione del teste geom. V. , che pure era stato indotto dal P. , ritenendo invece inattendibili i testi Pa. e S. , solo perché indicati dal chiamato in causa, mentre la circostanza di essere indotto da una parte non può configurare un motivo su cui fondare il giudizio di inattendibilità di un teste, che comunque era immotivato. Censura ancora la motivazione laddove aveva ritenuto che il danno era stato ammesso dalla parte, quando non vi era stata alcuna affermazione contenuta nell'atto di intervento al quale aveva fatto riferimento la sentenza impugnata che avrebbe autorizzato tale conclusione. 4.2. Il motivo è infondato. La sentenza ha verificato la esistenza e la natura dei danni sulla base della deposizione del geom. V. e ha accertato i lavori di ripristino necessari in base alle dichiarazioni del teste G. che ha confermato il preventivo da lui redatto. Le deposizioni dei testi Pa. e S. sono state ritenute inattendibili non perché di trattava di testi indicati dalla chiamata in causa, ma perché le dichiarazioni dai medesimi rese che avevano escluso l'esistenza di danni erano in contrasto anche con quanto era stata ammesso dalla stessa impresa. La deduzione di non avere mai ammesso il fatto relativo ai danni cagionati in contrasto con quanto ritenuto dai Giudici configurerebbe un travisamento ovvero eventualmente un errore revocatorio, che non possono essere denunciati in sede di legittimità. 5.1. Il sesto motivo violazione ed errata applicazione dell'articolo 1226 cod. civ. nonché omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia censura la liquidazione equitativa del danno, deducendo che la relativa esistenza deve essere comunque provata dalla parte istante la quale è comunque tenuta ad articolare le prove relative, alla sua determinazione il che non era accaduto nella specie in cui, come ritenuto dalla sentenza impugnata, la parte istante non aveva prodotto la fattura per fatto alla medesima addebitabile mentre il preventivo non era sufficiente per giustificarne la liquidazione. Il motivo va esaminato unitamente al terzo motivo del ricorso incidentale con cui pure si censura la liquidazione equitativa del danno sul rilievo che la stessa postula la impossibilità di provare il danno e non quando la prova della sua entità sia carente per inerzia della parte, la quale ha l'onere di richiedere i mezzi istruttori. 5.2. I motivi sono infondati. Con motivazione immune da vizi logici o giuridici i Giudici hanno ritenuto provata l'esistenza del danno sulla scorta degli accertamenti compiuti dal teste geom. V. , il quale all'esito di sopralluoghi e misurazioni aveva riferito che era stata danneggiata una fascia di giardino della larghezza di metri 3,50 per tutta la lunghezza del fronte stradale pari a metri 48,00 mediante asportazione di prato e piante ornamentali operata per l'esecuzione di lavori, che erano state tagliate condotte idriche sotterranee ed era stato danneggiato un pozzetto. Per quel che concerne la determinazione dell'ammontare dei danni, i Giudici hanno verificato i lavori di ripristino resi necessari in base ancora a quanto riferito dal teste G. che li aveva eseguiti in conformità del preventivo, mentre l'accenno alla mancata produzione della fattura appare ininfluente posto che si tratta di un documento fiscale. Dunque, l'attore aveva fornito gli elementi utili per procedere alla determinazione dei danni che attesa la natura del pregiudizio che semmai avrebbe richiesto un dispendioso accertamento tecnico è stata correttamente compiuta in base ai criteri equitativi. Il ricorso principale e quello incidentale vanno rigettati. Le spese della presente fase vanno poste, a favore del P. , in solido a carico dei ricorrenti principali, del Comune e l'Assicurazioni Generali s.p.a., risultati soccombenti. P.Q.M. Riuniti i ricorsi, li rigetta. Condanna i ricorrenti principali, il Comune, e l'Assicurazioni Generali s.p.a. in solido al pagamento in favore del P. delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.