Tutti gli autovelox devono essere periodicamente tarati e verificati nel loro funzionamento e l’effettuazione di detti controlli deve essere dimostrata o attestata con apposite certificazioni di omologazione e conformità.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con ordinanza numero 22499/18 depositata il 24 settembre. La vicenda. Una società veniva sanzionata ai sensi dell’articolo 142, comma 9, CdS per violazione dei limiti di velocità di un tratto autostradale e proponeva opposizione al GdP lamentando che l’apparecchiatura di rilevazione della velocità non era stata tarata e non era stata sottoposta a controllo periodico di regolare funzionamento. Impugnazione questa che veniva accolta dal Tribunale adito in secondo grado, il quale non essendovi prova di tale verifica periodica annullava la sanzione irrogata. Ricorre in Cassazione il Ministero dell’Interno. I controlli periodici degli autovelox. La Suprema Corte, come ha più volte affermato in precedenza, sottolinea che tutti gli autovelox devono essere periodicamente tarati e verificati nel loro funzionamento e l’effettuazione dei controlli deve essere dimostrata o attestata con apposite certificazioni di omologazione e conformità e non può essere provata con altri mezzi. Pertanto, nel caso in esame, la sentenza impugnata, non considerando dimostrata l’effettuazione della taratura o dei controlli periodici entro un anno dalla loro utilizzazione ha giustamente annullato la sanzione ed è conforme a diritto e corretta nella motivazione quando specifica che, ai fini della legittimità della sanzione, «è necessario che detti controlli siano stati effettuati a prescindere dal fatto che l’apparecchiatura operi in presenza di operatori, in automatico senza la presenza degli operatori o sia munita di sistema di autodiagnosi.». Per queste ragioni, la Suprema Corte rigetta il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 15 marzo – 24 settembre 2018, numero 22499 Presidente D’Ascola – Relatore Fortunato Fatti di causa Il Ministero dell’Interno ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Larino numero 188/2014, depositata in data 30.07.2014. La società resistente era stata sanzionata ai sensi dell’articolo 142, comma nono, d.lgs. 285/1992, per violazione dei limiti di velocità sul tratto autostradale della A14 Bologna Taranto, ed aveva proposto opposizione al Giudice di pace di Termoli, lamentando, tra l’altro, che l’apparecchiatura di rilevazione della velocità non era stata tarata e non era stata sottoposta a controllo periodico di regolare funzionamento. Il Giudice di pace ha respinto l’opposizione ma, su appello della New Grieco s.r.l., il Tribunale di Larino ha accolto l’impugnazione ed ha annullato la sanzione, sostenendo che le apparecchiature che rilevano la velocità in automatico, senza la presenza degli operatori, devono essere sottoposte a controllo periodico di regolare funzionamento entro un anno dal loro utilizzo e che, non essendovi prova di tale verifica periodica, la sanzione doveva ritenersi irrogata illegittimamente. Il ricorso si sviluppa in quattro motivi. L’intimata non ha svolto attività difensiva. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo si censura la violazione degli articolo 384, comma primo, lettera e , e 385 del regolamento di attuazione del codice della strada, nonché dell’articolo 45, d.lgs. 285/1992, in relazione all’articolo 360, comma primo, numero 3 c.p.c., asserendo che l’apparecchiatura di rilevazione della velocità era stata regolarmente omologata e non necessitava di tarature periodiche atteso che essa era munita di uno strumento di autodiagnosi che segnalava all’operatore eventuali malfunzionamenti che l’amministrazione non era tenuta a provare la funzionalità dei mezzi con cui aveva accertato le infrazioni ai limiti di velocità. Il secondo motivo censura la violazione e falsa applicazione dell’articolo 142, comma sesto, d.lgs. 285/1992, in relazione all’articolo 360, comma primo, numero 3 c.p.c., per aver il Tribunale omesso di considerare che il sistema SIC Ve Tutor documenta l’infrazione mediante rilievi fotografici che fanno piena prova delle violazioni, per cui l’amministrazione era tenuta esclusivamente ad avvisare, con apposita segnaletica stradale, della presenza delle apparecchiature utilizzate per l’accertamento delle infrazioni, non anche a sottoporle a controlli periodici di regolare funzionamento. Il terzo motivo censura la violazione dell’articolo 4, D.M. 29.10.1997, in relazione all’articolo 360, comma primo, numero 3 c.p.c. asserendo che gli agenti erano tenuti a verificare le modalità di installazione e di impiego delle apparecchiature in base al manuale di istruzioni, non occorrendo la taratura periodica, posto che le previsioni dell’articolo 1, L. 273/1991, non menzionano le suddette apparecchiature tra quelle soggette a controlli periodici. Il quarto motivo censura la violazione e falsa applicazione degli articolo 2697 c.c. e 2700 c.c., in relazione all’articolo 360, comma primo, numero 3 c.p.c., per aver il tribunale erroneamente posto a carico del ricorrente la prova di aver sottoposto le predette apparecchiature ai controlli periodici, prova che invece competeva al soggetto sanzionato. 2. I primi tre motivi, che vanno esaminati congiuntamente, vertendo su questioni strettamente connesse, sono infondati. La sentenza impugnata ha premesso che, ai sensi dell’articolo 1 della L. 273/1991, le apparecchiature di rilevazione della velocità utilizzate con la presenza degli operatori non sono soggette ai controlli periodici imposti nella materia metrologica poiché la previsione di sistemi di controllo preventivi o di autodiagnosi ne garantisce il corretto funzionamento. Ha però ritenuto che se l’infrazione è rilevata con apparecchi utilizzati in modalità automatica senza la presenza di operatori, dette apparecchiature devono essere sottoposte a verifica periodica di funzionamento, in base alle disposizioni del DM 29.10.1997 e della circolare del Ministero dell’interno del 30.6.2005. Va, tuttavia, considerato che questa Corte, con ordinanza interlocutoria numero 17766 del 7.8.2014, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 45, d.lgs. 285/1992 nel punto in cui non prevedeva che le apparecchiature di accertamento della violazione dei limiti di velocità dovessero essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura, rilevando la sussistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale, assurto al rango di diritto vivente, che nell’escludere, in siffatte ipotesi, l’applicabilità della L. 11.8.1991 1991, numero 273 relativa al sistema nazionale di taratura, si poneva potenzialmente in contrasto con il principio di ragionevolezza, data l’irripetibilità delle rilevazioni effettuate. La Corte costituzionale, con sentenza numero 113 del 18.6.2015, ha dichiarato incostituzionale l’articolo 45, comma 6, d.lgs. 285/1992 nella parte in cui non prevedeva che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento della violazione dei limiti di velocità dovessero esser sottoposte alle predette verifiche periodiche, osservando che - sia con riferimento a sistemi a funzionamento automatico e con tecniche di autodiagnosi, che con riguardo agli apparecchi utilizzati con la presenza di operatori - la mancanza di dette verifiche è suscettibile di pregiudicarne l’affidabilità a prescindere dalle modalità di impiego, poiché qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, e gli stessi sistemi di autodiagnosi sono soggetti a variazioni delle loro caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati, dovute ad invecchiamento delle componenti e ad eventi accidentali capaci di comprometterne l’affidabilità, con potenziale compromissione anche della fede pubblica che si ripone in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale , concludendo che un controllo di conformità alle prescrizioni tecniche ha senso solo se esteso all’intero arco temporale di utilizzazione degli strumenti di misura, poiché la finalità dello stesso è strettamente diretta a garantire che il funzionamento e la precisione nelle misurazioni siano contestuali al momento in cui la velocità viene rilevata, momento che potrebbe essere distanziato in modo significativo dalla data di omologazione e di taratura . Ne consegue che, come già stabilito da questa Corte, tutti gli autovelox devono essere periodicamente tarati e verificati nel loro funzionamento e l’effettuazione di tali controlli deve essere dimostrata o attestata con certificazioni di omologazione e conformità e non può essere provata con altri mezzi cfr. Cass. 11.5.2016, numero 9645 . La sentenza impugnata, avendo ritenuto indimostrata l’effettuazione della taratura o dei controlli periodici entro un anno dalla loro utilizzazione, ha correttamente annullato la sanzione ed è quindi conforme a diritto nel dispositivo, dovendo essere corretta nella motivazione ai sensi dell’articolo 384, comma secondo, c.p.c., nel senso che, ai fini della legittimità della sanzione, è necessario che detti controlli siano stati effettuati a prescindere dal fatto che l’apparecchiatura operi in presenza di operatori, in automatico senza la presenza degli operatori o sia munita di sistema di autodiagnosi. 3. Il quarto motivo è infondato. La Corte costituzionale, con la citata sentenza numero 113 del 2015, ha evidenziato la stretta correlazione che intercorre tra la previsione dell’articolo 45, d.lgs. 285/1992 ed il successivo articolo 142, che attribuisce alle risultanze delle rilevazioni della velocità tramite apparecchiature elettroniche il valore di piena prova delle violazioni. Tale ultima disposizione realizza, invero, un corretto bilanciamento tra la tutela della sicurezza stradale assicurata anche dall’accertamento delle violazioni e dall’irrogazione delle sanzioni, e le situazioni soggettive dei soggetti sottoposti alle verifiche, i quali, in sede di opposizione al verbale di contestazione, sono, di norma, gravati della prova del cattivo funzionamento dell’apparecchiatura. Tale onere probatorio trova, tuttavia, fondamento nella presunzione fondata sull’affidabilità del mezzo tecnico impiegato, che consente di non ritenere pregiudicati oltre un limite ragionevole la certezza della rilevazione e dei sottesi rapporti giuridici e i diritti di difesa del soggetto sanzionato cfr. Corte cost., 18.6.2015, numero 113, par. 6.2. . Di conseguenza, le rilevazioni della velocità mediante apparecchiature elettroniche possono assumere efficacia probatoria privilegiata solo se ne sia attestato il corretto funzionamento e quindi anche la taratura ed il controllo periodico. Le contestazioni dell’opponente circa la mancanza di detti controlli afferisce, difatti, direttamente all’idoneità della fonte di prova impiegata per l’accertamento delle infrazioni, idoneità che l’amministrazione è tenuta a dimostrare. Questa Corte ha peraltro già stabilito, sia pure con riferimento alla precedente disciplina, che l’omessa indicazione nel verbale d’accertamento delle caratteristiche dell’apparecchiatura di rilevazione della velocità ed in particolare della corrispondenza di essa al tipo omologato non comporta l’invalidità dell’accertamento, ma la contestazione dell’idoneità della fonte di prova in sede d’opposizione ai sensi dell’articolo 205 C.d.S. sottopone la P.A. all’onere di integrare la documentazione al fine di rendere inoppugnabile la rilevazione Cass. 15.6.2007, numero 14040 Cass. 5.7.2006, numero 15324 Cass. 12.7.2001, numero 9441 Cass. 22.6.2001, numero 8515 . Nel mutato quadro normativo, derivante dalla pronuncia additiva del giudice delle leggi, a detti principi deve darsi continuità, con la precisazione che attualmente anche i controlli periodici di funzionamento e taratura così come l’omologazione , costituiscono condizioni imprescindibili affinché gli accertamenti tramite le dette apparecchiature possano acquistare efficacia probatoria privilegiata ai sensi dell’articolo 142, d.lgs. 285/1992. Il ricorso è quindi respinto. P.Q.M. rigetta il ricorso.